di Matteo De Lise e Nicola Palladino
La composizione negoziata della crisi d’impresa (Cnc) è stata concepita come strumento di emersione anticipata e risanamento assistito: l’impresa resta in bonis, conserva la gestione e, con l’ausilio dell’esperto, avvia trattative con i creditori per ricercare una soluzione alternativa all’insolvenza conclamata. Il modello, nella sua architettura, è
coerente con la logica preventiva del Codice della crisi: la crisi si gestisce prima, non
dopo.
Nella prassi, tuttavia, l’istituto mostra un limite ricorrente: l’inerzia delle controparti.
Non è il dissenso espresso a rendere improduttivo il tavolo, quanto la mancata
assunzione di posizioni chiare, il rinvio sistematico, il silenzio negoziale. In un contesto
in cui il tempo è un fattore determinante per la continuità aziendale, l’inerzia non è
neutra: altera gli equilibri del negoziato e può svuotare il percorso di risanamento.
Il punto critico non è l’assenza di un principio: la Cnc presuppone una partecipazione
attiva e informata. Il problema è che a tale obbligo non corrisponde, allo stato, una
conseguenza effettiva in caso di violazione. Ne deriva una fisiologica asimmetria: per i
creditori più forti l’inerzia può diventare una strategia a costo zero, capace di
sospendere la decisione e far scadere la “finestra utile” del risanamento.
In questo quadro, la prima risposta è operativa: l’inerzia deve essere tracciata e
documentata. Richieste puntuali, verbalizzazioni, scansione temporale delle
interlocuzioni e ricostruzione delle condotte sono strumenti essenziali per evitare che
lo stallo resti un fatto “impalpabile” e privo di rilievo.
Il secondo livello riguarda la funzione di chiusura del giudice, non in sostituzione del
negoziato, ma come presidio quando il confronto viene di fatto neutralizzato. È
significativa, in tal senso, l’esperienza del Tribunale di Napoli, che con decreto del 26
novembre 2025 ha omologato un concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII,
presentato all’esito di una composizione negoziata infruttuosa. Il Collegio ha valorizzato
il percorso pregresso, verificando presupposti e regolarità del contraddittorio, e ha
ritenuto la proposta “effettivamente realizzabile”, dotata di “manifesta attitudine a
raggiungere gli obiettivi prefissati”, anche alla luce del raffronto con l’alternativa
liquidatoria. In questo modo, l’intervento giudiziale ha impedito che lo stallo negoziale
si traducesse in una paralisi indefinita e in ulteriore dissipazione di valore.
L’esperienza conferma un punto sistemico: la composizione negoziata funziona solo se
esiste un punto di caduta credibile. Non serve introdurre una coazione a trattare, ma
occorre evitare che l’inerzia venga legittimata come esito fisiologico. Rendere l’obbligo
di cooperazione effettivo – attraverso prassi più rigorose e, se necessario, correttivi
mirati – è oggi condizione decisiva perché la Cnc mantenga la sua funzione: prevenire e
governare la crisi, non limitarvisi a prenderne atto.
















