In relazione all’articolo “Dalle promesse commerciali alla bufera legale: il verdetto del Garante Privacy che travolge Owners Italia”, pubblicato il 10 settembre 2026, FT Solutions S.r.l. ritiene necessario precisare alcuni elementi della vicenda, al fine di ricondurre la rappresentazione giornalistica ai contenuti e alla portata effettiva del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 593 del 9 ottobre 2025.

Aggiungi Economy Magazine come fonte preferita su Google!

Il servizio RPO e la durata del noleggio delle liste. L’articolo indica tra i servizi offerti un “servizio RPO per 365 giorni”. Si tratta, tuttavia, di un servizio di monitoraggio distinto dal periodo di noleggio delle liste. Il noleggio delle liste ha una durata operativa di 105 giorni, durante i quali vengono effettuate le verifiche delle nuove iscrizioni al Registro pubblico delle opposizioni. I 365 giorni riguardano invece il distinto servizio di monitoraggio RPO. L’accostamento dei due dati può quindi generare l’equivoco secondo cui il noleggio delle liste avrebbe durata annuale.

I 5.000 operatori e i 975 clienti. L’articolo richiama inoltre la comunicazione secondo cui il servizio sarebbe “dal 2017 a fianco di oltre 5.000 agenti immobiliari”. Tale dato si riferisce agli operatori raggiunti o utilizzatori nel corso degli anni e non coincide con il numero dei clienti registrati presso FT Solutions al momento dell’ispezione. Il dato di 975 clienti riportato nel provvedimento del Garante fotografa una situazione puntuale e presenta quindi un perimetro temporale e quantitativo differente. I due dati non possono essere considerati direttamente comparabili.

Le 92 anagrafiche. L’articolo afferma che “il consenso dimostrabile promesso sul sito è stato verificato su 92 anagrafiche su oltre due milioni”. La formulazione può far ritenere che soltanto 92 delle oltre due milioni di anagrafiche risultassero assistite da consenso. Il provvedimento non afferma questo. Le 92 anagrafiche costituiscono il campione esaminato dall’Autorità; il rilievo riguarda la mancata produzione, per quel campione, delle formule di richiesta del consenso e dell’informativa resa agli interessati. Il provvedimento non contiene una conclusione statistica secondo cui soltanto 92 anagrafiche su 2.052.933 sarebbero state assistite da consenso.

La portata del divieto e la liceità delle liste. L’affermazione secondo cui “le liste ottenute attraverso queste piattaforme non hanno una base giuridica valida” presenta una portata generale che non coincide con quella del provvedimento. L’atto dell’Autorità si riferisce agli specifici dati e trattamenti oggetto dell’accertamento e disciplina anche le condizioni alle quali FT Solutions può eventualmente procedere, in futuro, all’acquisizione e commercializzazione di liste. La liceità di un trattamento non può quindi essere valutata sulla sola appartenenza di una lista a una piattaforma o a un brand, ma deve essere verificata in relazione alla provenienza dei dati, alla base giuridica, ai consensi e agli adempimenti richiesti dalla normativa.

Analogamente, la rubrica “Il blocco delle attività e la cancellazione coattiva dei database” non descrive la portata generale del provvedimento, che impone specifici divieti e prescrizioni in relazione ai trattamenti e ai dati oggetto dell’accertamento.

Owners Italia e CercanumeriPro. È inoltre necessario distinguere il brand Owners Italia dalla piattaforma operativa oggetto dell’accertamento ispettivo del 5 e 6 novembre 2024. Il provvedimento individua www.cercanumeripro.it quale piattaforma di cui FT Solutions risultava titolare e alla quale sono riferiti il meccanismo di ricerca e fornitura delle liste e i clienti registrati. La sovrapposizione tra CercanumeriPro e Owners Italia rischia pertanto di attribuire al secondo elementi che il provvedimento riferisce alla piattaforma oggetto delle verifiche.

Origine e conclusione del procedimento. Il provvedimento precisa inoltre che il procedimento nei confronti di FT Solutions trae origine da una più ampia istruttoria condotta nei confronti di Realmaps S.r.l., conclusa con un distinto provvedimento del 16 gennaio 2025, oltre che da un separato reclamo riferito a Tedor S.r.l. Si tratta di procedimenti distinti, relativi a soggetti e condotte differenti.

Quanto alla sanzione, il provvedimento ha determinato per FT Solutions un importo di 5.000 euro, indicando anche l’assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori, la natura comune dei dati di contatto e le capacità economiche della società tra gli elementi considerati nella determinazione della misura.

Le attività successive. Dopo la notifica del provvedimento, avvenuta il 17 ottobre 2025, FT Solutions ha provveduto al pagamento in misura ridotta nei termini previsti, ha dato attuazione alle prescrizioni impartite dall’Autorità e ha trasmesso i relativi riscontri entro le scadenze assegnate. La società ha inoltre designato un Responsabile della protezione dei dati e rivisto documentazione e procedure con il supporto di un consulente esterno.

Infine, la vicenda societaria non corrisponde a un semplice “cambio di ragione sociale”: il provvedimento dà atto della cessione di un ramo d’azienda da Tempo dell’Oro S.r.l. a FT Solutions S.r.l., qualificata come società di nuova costituzione e soggetto giuridico distinto.

Le presenti precisazioni sono finalizzate a garantire una rappresentazione corretta e completa dei fatti e della portata del provvedimento dell’Autorità.

In un’ottica di ulteriore completezza, trasparenza e verificabilità dell’informazione, indichiamo di seguito
i provvedimenti integrali del Garante per la protezione dei dati personali affinché il lettore possa analizzare direttamente le fonti mediante un facile accesso alle stesse:

– Provvedimento del 9 ottobre 2025 n. 593 – FT Solutions S.r.l.
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10193723

– Provvedimento del 16 gennaio 2025 n. 11 – Realmaps S.r.l.
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10110241