A seguito della richiesta pervenuta alla redazione in relazione all’articolo «Dalle promesse commerciali alla bufera legale: il verdetto del Garante Privacy che travolge Owners Italia», pubblicato sul sito di Economy, pubblicato il 10 settembre 2026, si precisa quanto segue:

Aggiungi Economy Magazine come fonte preferita su Google!

Oggetto: richiesta di pubblicazione di dichiarazione e di rettifica ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 — articolo pubblicato il 10 settembre 2026. La scrivente FT Solutions S.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento all’articolo «Dalle promesse commerciali alla bufera legale: il verdetto del Garante Privacy che travolge Owners Italia», pubblicato sul Vostro sito il 10 settembre 2026 a firma «Redazione Web», espone quanto segue.
La scrivente non contesta né il diritto di cronaca né l’esistenza del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 593 del 9 ottobre 2025, che è atto pubblico e la cui pubblicazione è stata disposta dalla stessa Autorità. Non intende inoltre minimizzare le violazioni accertate, i fattori aggravanti richiamati nell’ordinanza o il diritto della testata di formulare valutazioni critiche. Contesta, invece, che il resoconto pubblicato contenga affermazioni inesatte, generalizzazioni e omissioni di elementi essenziali, così restituendo al lettore una rappresentazione della vicenda più ampia e diversa da quella risultante dalla fonte primaria.

1. AFFERMAZIONI INESATTE O DA PRECISARE

L’articolo indica, fra i contenuti che «chiunque può leggere sul sito ownersitalia.it», un «servizio RPO per 365 giorni». La scrivente precisa che il monitoraggio RPO per 365 giorni esiste come servizio distinto e autonomo rispetto al periodo di noleggio delle liste oggetto del servizio Owners Italia. Il periodo operativo di noleggio delle liste è pari a 105 giorni e, per tale periodo, vengono effettuate le verifiche delle nuove iscrizioni al Registro pubblico delle opposizioni. L’accostamento dei 365 giorni al servizio di noleggio delle liste sovrappone quindi due prestazioni differenti e può indurre il lettore a ritenere che il periodo di utilizzabilità/noleggio delle liste sia annuale. Si chiede di distinguere espressamente i due servizi e di ricondurre il termine di 105 giorni al noleggio delle liste e quello di 365 giorni al distinto servizio di monitoraggio RPO.
L’articolo attribuisce inoltre alla pagina Facebook della scrivente l’affermazione di essere «dal 2017 a fianco di oltre 5.000 agenti immobiliari». Tale indicazione, ove tratta dalla comunicazione social del brand, si riferisce al numero complessivo di operatori del settore raggiunti/utilizzatori nel corso degli anni e non coincide con il numero dei clienti registrati presso FT Solutions al momento dell’ispezione. Il dato di 975 clienti richiamato dal Garante fotografa infatti una situazione puntuale al momento delle verifiche e ha natura e perimetro differenti. Si chiede pertanto di evitare l’accostamento dei due dati come se fossero comparabili o contraddittori.
L’articolo riferisce inoltre che «il consenso dimostrabile promesso sul sito è stato verificato su 92 anagrafiche su oltre due milioni». L’accostamento induce il lettore a ritenere che, su oltre due milioni di anagrafiche, soltanto novantadue risultassero assistite da consenso. Non è quanto il provvedimento afferma: le 92 anagrafiche costituiscono il campione richiamato nelle verifiche e il rilievo dell’Autorità è che, per quel campione, non fossero state prodotte le formule di richiesta del consenso e l’informativa resa agli interessati. L’Autorità non formula alcuna conclusione statistica secondo cui soltanto 92 anagrafiche su 2.052.933 fossero assistite da consenso. Si chiede pertanto che il dato sia riportato nei termini in cui è formulato nell’atto.
Particolarmente lesivo è, infine, il passaggio conclusivo secondo cui «Le liste ottenute attraverso queste piattaforme non hanno una base giuridica valida» e chi le conserva o continua a utilizzarle «tratta dati illeciti in proprio». Tale formulazione assume carattere generale e attuale, riferendosi alle piattaforme come tali. Il dispositivo del provvedimento è invece più circoscritto: vieta l’ulteriore trattamento dei dati acquisiti dal fornitore indicato nell’atto in assenza dei requisiti richiesti e dei dati raccolti direttamente senza il necessario consenso; nello stesso tempo disciplina espressamente cosa FT Solutions debba fare «qualora intenda in futuro continuare ad acquisire» e «continuare a commercializzare» liste. Il provvedimento non dichiara quindi illecita, per la sola provenienza dalla piattaforma, ogni lista presente o futura. Si chiede di sostituire tale generalizzazione con una formulazione riferita ai dati e ai trattamenti effettivamente dichiarati illeciti nell’ordinanza.
La liceità del trattamento non può pertanto essere desunta dalla mera appartenenza della lista alla piattaforma o al brand, ma deve essere valutata in relazione alla provenienza dei dati, alla base giuridica, ai consensi e alle verifiche richieste dalla normativa e dal provvedimento. Ne consegue che non è corretto estendere automaticamente ai dati acquisiti o trattati successivamente nel rispetto delle prescrizioni l’illiceità accertata con riferimento agli specifici trattamenti esaminati dall’Autorità.
Analoga precisazione è necessaria rispetto alla rubrica «Il blocco delle attività e la cancellazione coattiva dei database». Il dispositivo non dispone il blocco generale dell’attività imprenditoriale, ma impone divieti su specifici trattamenti/dati e prescrizioni per l’eventuale prosecuzione futura dell’acquisizione e commercializzazione di liste. Si chiede pertanto di adottare una formulazione aderente alla portata effettiva del provvedimento.
Si ritiene inoltre essenziale distinguere il brand Owners Italia dalla piattaforma operativa oggetto dell’accertamento ispettivo del 5 e 6 novembre 2024. Nel descrivere il servizio oggetto delle verifiche, il provvedimento identifica espressamente www.cercanumeripro.it quale piattaforma di cui FT Solutions risultava titolare e riferisce a tale piattaforma il meccanismo di ricerca e fornitura delle liste e i clienti registrati; nello stesso contesto rileva nei sistemi della società 2.052.933 anagrafiche. Owners Italia esisteva già come brand/sito collegato, ma non risulta dall’atto che ownersitalia.it fosse, all’epoca dell’ispezione, il portale operativo attraverso il quale venivano ricercate e acquistate le liste oggetto dell’accertamento. Si chiede pertanto di ricondurre puntualmente ciascun rilievo alla piattaforma cui il provvedimento lo riferisce e di evitare la sovrapposizione tra CercanumeriPro, unico portale operativo all’epoca delle verifiche del 2024, e il successivo progetto/portale Owners Italia.

2. OMISSIONI CHE ALTERANO IL SIGNIFICATO COMPLESSIVO

L’articolo non riferisce in modo completo alcuni elementi che il provvedimento considera nella determinazione della misura e nella valutazione complessiva della vicenda, e cioè:
— che la sanzione applicata è di 5.000 euro, pari — come il provvedimento espressamente indica — allo 0,025% della sanzione massima edittale;
— che l’Autorità ha ammesso la definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, facoltà della quale la scrivente si è avvalsa;
— che il provvedimento ha considerato, oltre ai fattori aggravanti espressamente indicati, l’assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori, la natura comune dei dati di contatto e le limitate capacità economiche della società;
— che il procedimento nei confronti di FT Solutions trae origine, secondo lo stesso provvedimento, da una più ampia istruttoria condotta nei confronti di Realmaps S.r.l., cui si aggiunge un distinto reclamo riferito a Tedor S.r.l.
L’omissione congiunta di tali elementi impedisce al lettore di valutare in modo completo e proporzionato sia la misura concretamente adottata dall’Autorità sia le circostanze aggravanti e attenuanti espressamente considerate nel provvedimento.

3. L’ORIGINE DEL PROCEDIMENTO, INTERAMENTE TACIUTA

L’omissione più rilevante riguarda il modo in cui l’Autorità è giunta alla scrivente. Il provvedimento n. 593 afferma testualmente che il procedimento nei confronti di FT Solutions «trae origine da una più ampia istruttoria condotta dall’Autorità nei confronti di Realmaps S.r.l.», conclusa con il provvedimento n. 11 del 16 gennaio 2025. L’atto dà inoltre conto, separatamente, del reclamo pervenuto il 2 agosto 2024 e proposto nei confronti di Tedor S.r.l.
Realmaps S.r.l. è stata destinataria di un’autonoma ordinanza-ingiunzione del Garante del 16 gennaio 2025, pubblicata sul sito dell’Autorità con doc. web n. 10110241, che le ha irrogato una sanzione di 100.000 euro. Il raffronto viene richiamato esclusivamente per ricostruire correttamente la cronologia: si tratta di due provvedimenti distinti, riferiti a soggetti e condotte differenti, conclusi rispettivamente con sanzioni di 100.000 euro e 5.000 euro. La rappresentazione completa di entrambi consente al lettore di comprendere il contesto senza sovrapporre le diverse posizioni.

4. LA CONDOTTA SUCCESSIVA AL PROVVEDIMENTO

L’articolo non dà conto di quanto la scrivente ha fatto dopo la notifica del provvedimento, avvenuta il 17 ottobre 2025. In particolare la scrivente:
— ha definito la posizione sanzionatoria mediante pagamento in misura ridotta, nel termine di trenta giorni, secondo quanto ammesso dall’Autorità ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
— ha dato piena attuazione alle prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento;
— ne ha dato conto all’Autorità con i riscontri resi ai sensi dell’art. 157 del Codice, a mezzo posta elettronica certificata, entro entrambi i termini assegnati dal provvedimento;
— ha designato un Responsabile della protezione dei dati e rivisto documentazione e procedure con il supporto di un consulente esterno.
Un procedimento definito con il pagamento nei termini, con le prescrizioni attuate e con i riscontri resi all’Autorità entro le scadenze assegnate costituisce un elemento rilevante per distinguere le criticità storicamente accertate dall’operatività successiva della società, e la sua omissione contribuisce alla rappresentazione parziale della vicenda.

5. UN ELEMENTO DI FATTO CHE SI CHIEDE DI RIPORTARE

L’articolo pone in relazione la vicenda con il passaggio del ramo d’azienda dalla precedente società alla scrivente e afferma che «in sostanza è cambiata la ragione sociale». Tale equivalenza non corrisponde al fatto giuridico descritto dal provvedimento, che dà atto della cessione di un ramo d’azienda da Tempo dell’Oro S.r.l. (già Tedor S.r.l.) a FT Solutions S.r.l., qualificata come «newco», e dunque soggetto giuridico distinto. FT Solutions S.r.l. è stata costituita con atto del 7 maggio 2024, iscritta al Registro delle imprese il 15 maggio 2024 e ha avviato l’attività il 16 maggio 2024, dunque prima del reclamo pervenuto all’Autorità il 2 agosto 2024 e circa sei mesi prima dell’accertamento ispettivo del 5 e 6 novembre 2024. Non si contesta la continuità degli asset trasferiti descritta nell’atto; si chiede invece di eliminare l’equivalenza fra cessione di ramo d’azienda e semplice cambio di ragione sociale.

6. RICHIESTA

Tutto ciò premesso, la scrivente chiede la pubblicazione della presente dichiarazione, ovvero delle rettifiche e integrazioni sopra indicate, ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, nella stessa pagina dell’articolo, con adeguata evidenza e nei termini di legge, nonché la correzione del testo dell’articolo tuttora online.
Considerato che il contenuto risulta attualmente indicizzato sui motori di ricerca e che titolo, sommario, SEO title e meta description concorrono direttamente alla rappresentazione della vicenda restituita agli utenti e ai sistemi di ricerca basati su intelligenza artificiale, si chiede che la rettifica intervenga, ove necessario, anche su tali elementi e sulla conclusione dell’articolo, con apposizione di una nota di aggiornamento/rettifica chiaramente datata.

Si segnala inoltre che l’articolo è stato rilanciato anche attraverso il canale Facebook di Economy Magazine (post segnalato al link https://www.facebook.com/share/19XuAaTSZ3/?mibextid=wwXIfr). Qualora la rettifica intervenga su titolo, sommario o formulazioni sostanziali dell’articolo, si chiede di aggiornare, ove tecnicamente possibile, anche il relativo testo o l’anteprima del post social oppure, se l’aggiornamento non fosse possibile, di adottare una soluzione equivalente che renda visibile anche sul canale social la rettifica, così da evitare che continui a circolare una rappresentazione non aggiornata del contenuto.

Si chiede inoltre di conservare, senza alterazione, la versione originaria dell’articolo, la relativa cronologia editoriale e i materiali/fonti utilizzati, ai soli fini di eventuale futura tutela giudiziale, fermo ogni diritto alla riservatezza delle fonti nei limiti previsti dall’ordinamento.
Si chiede inoltre, con riferimento ai passaggi fattuali contestati, di indicare le relative fonti documentali e di chiarire se il contenuto sia stato elaborato sulla base di materiali, dossier, segnalazioni o contributi forniti da soggetti terzi, fermo restando ogni diritto alla tutela e alla riservatezza delle fonti previsto dall’ordinamento.

In difetto di pubblicazione o correzione nei termini applicabili, ovvero in caso di rettifica sostanzialmente incompleta, la scrivente si riserva ogni iniziativa a tutela della propria reputazione economica, dei rapporti con clienti e partner e della correttezza dell’informazione, anche ai fini del ristoro degli eventuali danni documentabili.

Distinti saluti.
FT SOLUTIONS S.R.L.
Michele Ferrari
Presidente del Consiglio di Amministrazione