Benefit lavoratori dipendenti tassati

Per i lavoratori dipendenti può essere prevista una retribuzione aggiuntiva, non in denaro, costituita da benefit in natura che andrà ad aggiungersi in busta paga allo stipendio e che viene conteggiata dal fisco. Si tratta dei cosiddetti fringe benefit, con i quali le aziende concedono al dipendente l’uso di beni aziendali a prescindere dal fatto che lo stesso avvenga durante l’attività lavorativa. Tra i più diffusi troviamo il servizio di mensa aziendale; i buoni pasto e buoni regalo; l’auto aziendale; il telefono cellulare, computer e tablet aziendali; le borse di studio per incentivare l’accesso all’istruzione dei figli dei dipendenti; i corsi di aggiornamento professionale; le case in locazione; i prestiti agevolati; gli sconti e le convenzioni con negozi, palestre, centri benessere, ecc.; le polizze di previdenza complementare; i rimborsi per spese sostenute dal dipendente; stock options. Cerchiamo dunque di capire che vengono tassati i benefit dei lavoratori dipendenti.

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Benefit lavoratori dipendenti, come vengono tassati

A regolare la tassazione dei benefit dei lavoratori dipendenti è l’articolo 51, del DPR n 917/86 (Tuir) al cui interno è prevista una regola generale, al comma 3, e alcune regole particolari, comma 4. Partiamo dall’aspetto generale della norma che prevede l’applicazione del valore normale per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro e la tassazione, sempre che l’importo ecceda gli 258,23 euro (valore del 2022, mentre nel 2020 e nel 2021 era a 516,46 euro). Al comma 4 dell’articolo si fa invece riferimento alle regole particolari per la determinazione del valore convenzionale di alcuni beni e servizi in natura. Tra questi troviamo gli autoveicoli (comma 4, lettera a).

Benefit lavoratori dipendenti, la tassazione

Per ciò che attiene gli autoveicoli concessi come fringe benefit è prevista una tassazione sia per quanto riguarda il caso di auto concesse solo per scopi di lavoro, sia per quelle utilizzabili anche nella vita privata. L’ACI ha pubblicato i costi relativi ai chilometri effettuati da queste autovetture per l’anno in corso che consentono di calcolare i fringe benefit per le auto aziendali, ossia la retribuzione in natura relativa alla concessione ai dipendenti di veicoli ad uso promiscuo, ossia per finalità di lavoro e private. Allo stesso tempo le tabelle permettono di determinare il rimborso chilometrico spettante al lavoratore che utilizza la propria auto privata per necessità legate alla propria professione.

Secondo quanto riportato dall’articolo 51 del TUIR, comma 1, le auto concesse come fringe benefit costituiscono reddito da lavoro dipendente. Per le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente verrà assunto il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

La percentuale, in base all’emissione di Co2 nell’ambiente, aumenta come di seguito:

  • 25% per autoveicoli con emissioni inferiori a 60 g/km di Co2;
  • 30% per autoveicoli con emissioni da 60 g/km a 160 g/km di Co2;
  • 50% per autoveicoli con emissioni da 160 g/km a 190 g/km di Co2;
  • 60% per autoveicoli con emissioni superiori a 190 g/km di Co2.

Inoltre, l’assegnazione ai dipendenti di auto ad uso promiscuo comporta una deducibilità al 70 per cento dei costi per il datore di lavoro.