Il Codice della crisi e dell’insolvenza (Ccii) ha spostato l’asse dalla liquidazione al risanamento: l’obiettivo è massimizzare la soddisfazione dei creditori favorendo, quando possibile, la continuità aziendale e l’emersione tempestiva della crisi. È un cambio di paradigma che pretende numeri affidabili, trattative corrette, piani realistici. In questo contesto l’advisor finanziario non è un comprimario: è il regista che orchestra informazioni, scenari, finanza e negoziazione, traducendo obiettivi industriali in soluzioni bancabili e governabili. I principi generali del Ccii lo impongono, chiamando tutte le parti – debitore e creditori – a comportarsi secondo correttezza e buona fede, con doveri informativi stringenti e una leale cooperazione verso la migliore soluzione della crisi.

Aggiungi Economy Magazine come fonte preferita su Google!

Il correttivo ter (d.lgs. 136/2024) ha fatto un passo in più, estendendo il dovere di correttezza e buona fede a “ogni altro soggetto interessato” e prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali, di un test pratico per verificare la perseguibilità del risanamento e di una lista di controllo per la redazione dei piani. È un messaggio chiaro al mercato: tavoli negoziali seri, informativa omogenea, responsabilità condivise. Per l’advisor significa guidare l’imprenditore nell’uso di questi strumenti, elevando la qualità del data pack e la trasparenza delle assunzioni.

La cornice procedurale in cui si muove l’advisor è ampia. La composizione negoziata (artt. 12–25-septies) è un percorso non concorsuale basato su trattative assistite da un esperto indipendente; se le trattative falliscono, la disciplina prevede sbocchi ordinati verso soluzioni concorsuali. È decisivo saper governare tempi, documentazione e misure protettive confermabili dal Tribunale per 30–120 giorni, prorogabili sino a 240 giorni complessivi, potendo l’imprenditore chiedere protezione mirata per tutte o alcune iniziative dei creditori, con effetti immediati dalla pubblicazione dell’istanza. Anche qui il presidio dell’advisor su fabbisogni finanziari, pagamenti strategici e coerenza del cronoprogramma è determinante.

Nelle procedure concorsuali il codice è altrettanto esplicito: la proposta deve fondarsi su un piano con concrete possibilità di realizzazione e indicare in analitico costi e ricavi attesi in caso di continuità, risorse necessarie e modalità di copertura. La formazione di classi di creditori e i trattamenti differenziati sono consentiti se rispettano l’ordine delle prelazioni; nel concordato in continuità è ammessa una moratoria fino a due anni per i privilegiati, a condizione di convenienza rispetto alla liquidazione. L’advisor prepara e difende questa architettura finanziaria, dimostrando – numeri alla mano – che la proposta supera la soglia di convenienza e che la segmentazione per classi riflette effettive omogeneità giuridico-economiche.

La Guida Operativa del Cndcec (2025) fornisce lo standard tecnico per le valutazioni in crisi: scegliere il metodo in base a finalità, configurazione di valore, oggetto, unità e data di riferimento; guardare l’impresa “as is” e “as may be”, cioè nello stato attuale e nello scenario post-manovra; presidiare i rischi del piano mediante scenari e sensitività. Il Dcf è la metrica più idonea quando c’è prospettiva di continuità, ma va ancorato a ipotesi coerenti su tempi di transizione allo steady state, struttura finanziaria target, costo del capitale e terminal value. L’advisor governa questi parametri, documenta le ipotesi e rende confrontabili i risultati con i valori di liquidazione. È una responsabilità che incrocia tecnica e accountability verso attestatore e creditori.

La qualità della base informativa è la variabile che decide la credibilità di ogni tavolo. Pianificazione a 36 mesi, rolling cash flow a 13 settimane, riconciliazioni debito-Pfn, aging dei fornitori, analisi dei covenant, verifica degli early warning: sono tasselli imprescindibili, oggi anche sostenuti dal test pratico e dalla lista di controllo pubblici. L’advisor ne cura architettura e manutenzione, assicurando che dati storici e previsioni parlino lo stesso linguaggio, che gli scostamenti siano tracciati e che l’impatto delle leve di turnaround (mix, prezzi, efficienze, dismissioni, working capital) sia quantificato. È la condizione per trasformare l’informazione in fiducia.

Il ruolo negoziale è, per definizione, trasversale. L’advisor gestisce il calendario, convoca e verbalizza, seleziona la disclosure, mantiene un single point of contact con tutti gli stakeholder. Mappa interessi e Batna di ciascuna parte, propone moratorie e standstill coordinati, struttura classi e trattamenti che reggano il confronto con la liquidazione, modula le condizioni finanziarie (leverage, Dscr, covenant) in modo coerente con il rischio operativo e con l’orizzonte di convergenza al nuovo equilibrio. In parallelo, lavora con il team legale sulle clausole di effettività e con l’attestatore per allineare perimetro, metrica e verifiche di coerenza. Non è un tema di stile negoziale: il Ccii attribuisce doveri specifici di collaborazione leale, riservatezza e tempestività, che si applicano tanto alle parti quanto ai professionisti incaricati.

Quando servono nuove risorse finanziarie o autorizzazioni a pagamenti anteriori strategici, la rotta è stretta: occorrono fabbisogni chiari, destinazioni puntuali, misure d’impatto su continuità e soddisfacimento, e un piano di cassa che mostri la tenuta del profilo di liquidità sotto misure protettive. Il correttivo ha precisato la prededuzione dei costi e dei compensi funzionali allo strumento e alla procedura e chiarito i passaggi della relazione finale dell’esperto: l’advisor deve sincronizzare tempi autorizzativi e milestones del piano, evitando che ritardi documentali brucino consenso.

La composizione negoziata richiede anche governo dei tempi dell’incarico dell’esperto, oggi scanditi in 180 giorni prorogabili in casi tipizzati, con obblighi di rendicontazione nella piattaforma. L’advisor, lato debitore, ha il compito di evitare il logoramento: calendarizzare le sessioni, prevenire asimmetrie informative, chiudere rapidamente i capitoli tecnici che non hanno contenuto negoziale (riconciliazioni, inventari, perimetri), e indirizzare le energie sul trade-off vero tra soddisfacimento e continuità. Al termine, la relazione finale dell’esperto fotograferà correttezza delle trattative, esiti e sbocchi: meglio arrivarci con un dossier coerente e verificabile.

La scelta dello strumento è un esercizio di coerenza più che di preferenza: piano attestato se la natura è puramente negoziale e fuori dal perimetro concorsuale; accordo di ristrutturazione quando serve omologazione (anche ad efficacia estesa); concordato in continuità o liquidatorio se occorrono effetti più incisivi sulla massa. L’advisor supporta l’imprenditore nel valutare prerequisiti, convenienze e rischi, ricordando che, quale che sia lo strumento, il piano resta il cuore: cause della crisi, strategie, tempi di riequilibrio, nuova finanza, azioni su governance e controllo.

Il Ccii chiede professionalità, diligenza, prudenza e riservatezza ai professionisti che operano nella crisi. Non è un formalismo: è la garanzia che tempi e costi siano proporzionati, conflitti gestiti, indipendenza sostanziale preservata. È anche un tema reputazionale: senza terzietà credibile l’advisor non costruisce consenso, e senza consenso non si converte il piano in atti efficaci. Questo standard etico-operativo è parte integrante del valore creato dall’advisor e viene misurato in ogni interazione al tavolo.

In sintesi, “fare funzionare il Ccii” significa dare concretezza ai suoi principi: emergere presto, trattare lealmente, decidere su basi informative robuste e piani dimostrabili, scegliere lo strumento coerente, governare il rischio del piano con scenari e sensitività, fondare la negoziazione su numeri trasparenti e verificabili. L’advisor finanziario è il facilitatore di questa filiera: costruisce il linguaggio comune fra impresa, creditori, attestatore, esperto e giudice; mette in sicurezza i presupposti tecnici (valutazioni, fabbisogni, covenant); presidia calendario e disciplina delle trattative; rende credibili le promesse del piano. Così la norma diventa prassi e la prassi risultato, in una logica dove la continuità non è un auspicio ma una proposta dimostrata.

Contenuto informativo

Per i profili puntuali si rinvia ai testi ufficiali del Ccii, al correttivo del 2024 e alla Guida Cndcec 2025