crowdfunding

Ci sono notizie che sono delle “non notizie”, ma non per questo sono inutili. Anzi. È il caso del “crowdfunding esteso alle Srl” strombazzato ultimamente da alcuni quotidiani. Una “non notizia”, appunto, perché in realtà le Srl potevano accedere al crowdfunding anche prima. Ma prima di che? prima del decreto legislativo del 9 marzo scorso, attuativo del Regolamento Ue n. 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che, a sua volta, modifica il regolamento Ue 2017/1129 e la direttiva Ue 2019/1937. E allora cosa cambia? Cambia che quella che era una possibilità teorica – offrire le proprie quote al pubblico, come già fanno le Spa e le startup innovative – diventerà un’opportunità da mettere in pratica. Perché tutto sarà più semplice. «Il crowdfunding è aperto alle Srl, qualora siano startup innovative o Pmi (ovvero aziende che hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato che non supera i 50milioni di euro o un totale bilancio sotto i 43 milioni di euro), già dal 2018 grazie all’entrata in vigore del regolamento Consob», spiega a Economy Giovanpaolo Arioldi, co-founder e Ceo di Optstart, la prima community italiana di equity crowdfunding dedicata a investimenti innovativi e sostenibili, che tramite le sue campagne ha già finanziato più di 200 imprese italiane. «Questo decreto consentirà finalmente a tutte le altre Srl di accedere agli strumenti di raccolta in crowdfunding, ampliando notevolmente le potenzialità del nostro mercato. Sicuramente per noi si tratta di una novità positiva e accolta con entusiasmo, perché potremo diversificare maggiormente la proposta di operazioni per i nostri investitori, portando in crowdfunding sui nostri portali di equity, lending e debt, anche aziende più grandi e solide, con una storicità di lunga data».

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Un breve riassunto delle puntate precedenti: l’equity crowdfunding è stato introdotto in Italia dal D.L. 179/2012 (‘Decreto Sviluppo- bis’) convertito nella Legge 221/2012. Le campagne dovevano essere proposte da imprese che si qualificavano come startup innovative e riguardare titoli partecipativi del capitale, mentre l’ammontare dell’offerta non doveva superare la soglia massima di 8 milioni  di euro. La legge di riferimento venne poi modificata dal D.L. 3/2015 (‘Decreto Investment Compact’) e da altri provvedimenti che estesero l’opportunità dell’equity crowdfunding alla nuova categoria delle Pmi innovative. La Legge di Stabilità del 2017 (Legge 232/2016), attraverso un emendamento specifico, ha esteso la possibilità dell’equity crowdfunding a tutte le Pmi… ma senza derogare espressamente al divieto allora esistente per le quote di Srl di formare oggetto di offerte al pubblico. Il successivo D.L. 50/2017 ha eliminato ogni dubbio rispetto all’applicabilità della norma non solo alle Spa ma anche alle Srl. E ora che succede? «C’è un processo di recepimento della direttiva europea relativa al nuovo regolamento sul crowdfunding entrato in vigore nel 2022, ma che in Italia ancora mancava del decreto attuativo», risponde Fabio Allegreni, partner del network di consulenza Crowd Advisors. «Il decreto legislativo identifica in Consob e Banca d’Italia le autorità nazionali competenti delle norme tecniche di operatività dello strumento e di attuazione del regolamento 2020/1503. È più che altro una questione tecnica: ci sarebbe stato tempo fino al 10 novembre 2023 per ottemperare. Quello che conta, invece, è che ora il regolamento europeo è pienamente operativo e se fino ad oggi le piattaforme di crowdfunding autorizzate da Consob potevano operare solo in Italia, oggi qualunque piattaforma potrà sollecitare il pubblico risparmio e trovare investitori in tutti i Paesi europei. La platea di riferimento non è più solo l’Italia, ma l’intera Unione europea».

«Il punto specifico dell’Italia è un aspetto collaterale ma rilevante», sottolinea Allegreni: il regime alternativo di intestazione e trasferimento delle quote previsto dall’art 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza». Che derogando al regime ordinario previsto dall’art 2470 del codice civile, che richiede di rivolgersi a un notaio o commercialista per perfezionare l’atto di trasferimento della proprietà, consente appunto lo scambio delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritte tramite portali di equity crowdfunding risparmiando tempo e denaro… purché quello che tecnicamente si chiama “servizio di rubricazione” avvenga tramite l’intestazione delle quote sottoscritte dall’investitore a un intermediario abilitato con il quale il portale ha preventivamente sottoscritto un accordo. Per capirci: nel caso di Mamacrowd si tratta di Directa Sim, nel caso di Opstart è Directa Sim, mentre nel caso di Crowdfundme l’intermediario abilitato è… Directa Sim. Che lo è anche di Ideacrowdfunding, Walliance, Backtowork, 200 Crowd, Ecomill, Wearestarting ed Mfnewxequity. E che, a scanso di equivoci, specifica che “i servizi prestati in relazione al crowdfunding si limitano alla intestazione e alla detenzione in conto terzi delle quote delle società coinvolte. Directa non svolge, invece, alcuna analisi circa la solidità patrimoniale e l’andamento del business delle società emittenti e non offre, di conseguenza, alcuna garanzia in merito all’andamento e alle prospettive economico-finanziarie delle società stesse”. 

«Questo allargamento del decreto legislativo rappresenta un ulteriore passo nel progressivo allineamento della normativa italiana a quella europea, sempre più volta a incentivare le imprese all’uso della tecnologia e delle soluzioni più innovative per la raccolta dei capitali», commenta Dario Giudici, Ceo di Mamacrowd, la principale piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding (nata nel 2016 e dal 2022 parte del Gruppo Azimut), che ha già consentito il finanziamento di 160 aziende per oltre 126 milioni di euro raccolti. «Come più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding non possiamo che accogliere con favore ogni azione in tal senso, siamo in prima linea per aiutare le imprese più meritevoli del nostro paese a raccogliere le risorse necessarie per crescere».

«Il crowdfunding è lo strumento ideale per le micro-imprese, come ad esempio le Srl, che più di altre sono razionate nell’accesso al capitale», concorda Giancarlo Giudici, professore associato al Politecnico di Milano, dove dal 2002 insegna Finanza Aziendale (ora Corporate Finance, in inglese) nella laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (ora Management Engineering) e al Master Mip.  «L’adeguamento al Regolamento europeo sul crowdfunding dà finalmente certezze agli operatori italiani e li mette in condizione di competere con i peer europei», spiega. 

Con l’adeguamento, il registro dei gestori dei portali è centralizzato presso l’Esma (European Securities and Markets Authority), anche le imprese diverse dalle Pmi possono raccogliere capitale di rischio ed è prevista la possibilità di collocare minibond anche a investitori retail (la raccolta massima per ogni impresa sarà limitata a 5 milioni di euro nell’arco di un anno, mentre oggi il limite è di 8 milioni), e viene introdotta sia per l’equity che per il lending crowdfunding di una valutazione di ‘appropriatezza rafforzata’ per i cosiddetti investitori ‘non sofisticati,’ più approfondita rispetto a quanto accade oggi. «Oltre al vantaggio di raccogliere capitale in tempi relativamente brevi, sempre che l’idea di business sia convincente e promettente», conclude Giudici, «si ottengono un effetto di certificazione e validazione da parte della ‘folla’ di Internet e una certa visibilità per entrare in contatto con potenziali partner commerciali e investitori futuri».