A regime da marzo 2022 l’assegno unico universale (Auu), la prestazione introdotta in attuazione della Legge n. 46/2021 con la finalità di sostenere i nuclei familiari con figli a carico. Dopo una prima fase avviata a luglio dello scorso anno, che ha riguardato una prima platea di beneficiari diversa dai lavoratori dipendenti, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 230/2021, l’Auu da marzo 2022 si estende a tutti i nuclei familiari con figli minori ed in taluni casi anche a quelli con figli di età inferiore a 21 anni. Si tratta di una prestazione mensile che può essere richiesta da gennaio di ogni anno ed entro il mese di giugno che decorre dal mese di marzo di ogni anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Nel caso di presentazione dal 1° luglio, decorre dalla data della domanda. Ogni anno i richiedenti dovranno effettuare apposita richiesta telematica all’Inps direttamente, accedendo con lo Spid nell’area del sito dell’istituto, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati.

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Nuova operatività ristori Emilia-Romagna

A partire dal 21 novembre ampliata l’operatività dei Ristori da €300 milioni riservati alle imprese colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. La nuova misura, destinata a indennizzare le perdite di reddito per sospensione dell’attività per un importo massimo concedibile di 5 milioni di euro, è rivolta a tutte le tipologie di impresa con un fatturato estero minimo pari al 3%.


Il pagamento avviene mediante accreditamento al richiedente all’Iban fornito in sede di presentazione della domanda. L’Auu è una prestazione completamente nuova rispetto a quelle già esistenti ma non si aggiunge ad esse in quanto il legislatore ha previsto il superamento delle diverse misure già presenti nel nostro ordinamento aventi la medesima finalità. In particolare, è prevista l’abrogazione delle seguenti prestazioni, alcune con decorrenza da gennaio 2022, altre dal successivo mese di marzo.

Da gennaio 2022, non sono più previsti:

– premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore;

– fondo di sostegno alla natalità;

– bonus bebè.

Da marzo 2022 vengono superati definitivamente:

– gli assegni per il nucleo familiare con figli e orfanili;

– gli assegni per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori;

– le detrazioni fiscali per i figli a carico di età inferiore a 21 anni.

La logica su cui poggia l’impianto normativo dell’Auu è diversa rispetto alle principali prestazioni che sostituisce.

La nuova prestazione viene, infatti, calcolata sulla base dell’Isee del nucleo familiare nel quale è presente il figlio per cui spetta la prestazione. Ricordiamo, invece, che il calcolo degli assegni familiari ed il diritto alle detrazioni teneva conto del reddito ai fini fiscali dei componenti del nucleo familiare. 

Per il calcolo dell’Isee il riferimento è quello previsto dal Dpcm n. 159 del 2013.

L’Isee è un indicatore che fa riferimento non solo al reddito dei soggetti che fanno parte del nucleo ma anche del loro patrimonio. Il calcolo è dunque molto più articolato ed il richiedente deve fornire in maniera puntuale tutti i dati necessari fornendo apposita autocertificazione. Oltre al reddito conseguito, occorre a tal fine tenere conto di ulteriori indicatori di ricchezza, tra i quali spiccano il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Sono previste poi alcune deduzioni (es. spese sanitarie per disabili, assegno al coniuge) che il richiedente ha interesse a recuperare e dichiarare per ridurre il valore dell’Isee.

Naturalmente, la misura dell’Auu spettante annualmente e corrisposta mensilmente, tiene conto del numero dei figli a carico nonché del valore dell’Isee del nucleo familiare.

Il valore base dell’Auu è maggiorato in presenza di alcune condizioni soggettive dei componenti del nucleo familiare.

Occorre comunque tenere presente che l’assegno unico spetterà comunque, in misura pari a 50 euro mensile per ogni figlio, nel caso di nuclei familiari con un Isee molto elevato o anche in assenza di Isee.

L’importo dell’Auu è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza.

Inoltre, spetta anche nel caso di figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, se ricorre una delle seguenti condizioni:

– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;

– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

– risulti disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

– svolga il servizio civile universale.

Nel caso di figli con disabilità a carico, invece, non è previsto alcun limite di età.