Se non ora, quando? Uno slogan multiuso che stavolta si attaglia perfettamente all’Aim, il mercato azionario delle Piccole e medie imprese che sta vivendo mesi intensi e positivi. Se non ora, quando quotarsi? Le condizioni normative e di mercato che agevolano in questa fase storica le piccole e medie imprese che desiderino aprire il loro capitale al pubbico e quotarsi in Borsa, accedendovi appunto attraverso la porta agevolata dell’Aim, non hanno precedenti.
Dopo i pir, uno strumento innovativo per finanziare le piccole e medie imprese, gli sgravi sui costi di quotazione completano il quadro
Alla novità dei Pir, i Piani individuali di risparmio introdotti dal governo Gentiloni e vincolati ad investire una parte cospicua della loro raccolta nelle piccole e medie imprese, e che già di per sè aveva fatto affluire moltta liquidità sull’Aim, si sono poi aggiunte le agevolazioni normative e fiscali sui costi di quotazione, che smontano uno dei più forti deterrenti rispetto alla loro volontà di quotarsi. Inoltre, l’andamento ancora positivo della nostra economia crea un’ulteriore condizione positiva. E dunque davvero la domanda “se non ora, quando?” s’impone. E dunque riepiloghiamo i termini esatti della nuova normativa agevolativa per le quotazioni in Borsa. È dello scorso 19 giugno l’annuncio del MISE: il decreto del 23 Aprile 2018 del Ministro dello sviluppo economico relativo al credito di imposta per le quotazioni delle Piccole e Medie imprese è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018.
Cos’è: quali agevolazioni
Il credito d’imposta sostiene le PMI1 che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro. Oggetto di agevolazione sono i costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all’ammissione della PMI alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Le pmi che si quotano potranno beneficiare di un credito di imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute
Destinatari dell’agevolazione
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, possono beneficiare dell’agevolazione le PMI che:
a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di agevolazione e non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
b) operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione (viene compreso anche il settore della produzione primaria di prodotti agricoli);
c) sostengono, già a partire dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018 ed ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020.
Attività ammesse
Sono ammesse tutte le attività di consulenza direttamente connesse alla quotazione e prestate da consulenti esterni – sia persone fisiche che giuridiche – come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità2 . Più precisamente, sono ammissibili:
Attività preparatorie
– l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione;
– l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale ed il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento.
Attività in fase di ammissione alla quotazione
– consulenza finalizzata al collocamento presso gli investitori delle azioni oggetto di quotazione;
– revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche
– preparazione di reportistica e due diligence finanziaria;
– assistenza nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
– consulenze legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione (es. la definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa.
Attività di comunicazione
Consulenza ed attività necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo il ministero determina la percentuale massima del tax credit
Il credito d’imposta
Ai fini della determinazione del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, le spese relative alle attività finalizzate alla quotazione possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.
L’effettività del sostenimento dei costi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il riconoscimento del credito avviene previo inoltro in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza formulata secondo uno specifico schema previsto dal Decreto del 23 aprile (allegato A).
Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze di agevolazione, il Ministero – sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti – determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
Profili Fiscali
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR; è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta di cui al presente decreto non si applicano i limiti previsti dalla Carta degli Aiuti di Stato, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni.
Quotarsi per maturare e crescere e non per non andare in banca
Ma alla fine “perché” quotarsi in Borsa? Solo per trovare una fonte di finanziamento alternativa al credito bancario? No: non è questa la risposta giusta. O meglio: la Borsa può essere un’alternativa al credito bancario nei casi in cui un’impresa abbia davanti a sé una prospettiva strategica ambiziosa e avvincente ma complessa e difficilmente riconducibili alle logiche prudenziali che oggi le banche sono obbligate a seguire quando erogano un finanziamento. Allora se le banche d’affari – che operano secondo logiche diverse – apprezzano quel piano, l’impresa può trovare più facilmente i capitali necessari quotandosi che andando in banca. Ma andare in Borsa è anche una sfida culturale, per un’impresa: ed è in fondo uno dei “valori aggiunti” che il programme Elite di Borsa Italiana Spa diffonde nel sistema da anni con crescente successo. Quotarsi significa darsi una visibilità esterna maggiore e delle regole interne più rigorose. Intendiamoci: ci sono state e sempre ci saranno mele marce tra le società quotate come ci sono centinaia di migliaia di aziende bellissime e sanissime tra le non quotate. Ma certo accedere al listino conferisce quel quid di immagine in più molto utile per negoziare con banche, clienti, importatori, istituzioni. Quanto all’Aim, alcune recenti modifiche al regolamento hanno qualificato il livello professionale del mercato. E’ stata apportata maggior trasparenza nel meccanismo di formazione del prezzo e soprattutto è stato introdotto il numero minimo di 5 investitori istituzionali che coprono il 10% del capitale delle quotande, il che ha irrobustito il mercato. I multipli del listino sono quindi più contenuti e “sani” rispetto al passato, il che è una garanzia di stabilità.
















