Il comma 1 dell’art. 4 del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 – convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) stabilisce che i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo del Patent Box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 di autodeterminare e indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. I contribuenti sono tenuti a indicare le informazioni necessarie a tale determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 658445/2019 emanato il 30 luglio scorso (di seguito il “Provvedimento”). I soggetti che intendono esercitare l’opzione devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. Il secondo comma dell’art. 4 stabilisce che la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. E in caso di procedura di ruling già attiva? Sempre il comma 4 dell’art. 4 del Decreto Crescita prevede l’applicazione della nuova procedura anche in caso di attivazione della procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo e sia stata comunicata precedentemente all’Agenzia delle Entrate l’espressa volontà di rinuncia alla procedura di ruling già attivata.
I soggetti ammessi
L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile può essere esercitata da due tipi di soggetti. Innanzitutto i soggetti beneficiari di cui all’art. 2 del Decreto Patent Box, che possono optare per il regime agevolativo previsto dall’art. 1, commi da 37 a 45, della L. n. 190/2014, inclusi coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent Box, in alternativa al rinnovo dello stesso. Inoltre, sono ammessi i soggetti che abbiano in corso, alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, una procedura di Patent Box. In tale ipotesi l’opzione può essere esercitata previa comunicazione, da trasmettersi tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di Patent Box, nella quale il contribuente esprime la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura. L’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.
La documentazione
La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi delineati nel Provvedimento. La tenuta della documentazione rappresenta condizione necessaria per usufruire dell’autoliquidazione del beneficio. Il punto 6.4 del Provvedimento dispone infatti che “la totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni”. Il successivo punto 6.5 prevede che la presentazione, nel corso di attività di controllo, del documento informativo, non vincola l’Agenzia delle Entrate alla disapplicazione delle sanzioni quando, pur rispettando i contenuti informativi previsti nel Provvedimento in relazione alle singole fattispecie, gli stessi non forniscono, nel complesso, un’informazione chiara e completa e in linea con le disposizioni contenute nel Provvedimento. In ogni caso la documentazione è considerata idonea qualora la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile, a prescindere dal fatto che il metodo utilizzato, le modalità applicative e i criteri adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria.
I requisiti formali e le condizioni di efficacia
Sotto il profilo formale la documentazione deve essere redatta in lingua italiana (tuttavia, possono essere presentati in lingua inglese gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere). Non solo: deve anche essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La documentazione deve essere redatta per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito agevolabile, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
La comunicazione e i termini di consegna
Il contribuente che detiene la documentazione è tenuto a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione Patent Box. In mancanza di tale comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni, in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il Provvedimento stabilisce che la consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta. Qualora, nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, emerga la necessità di disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, ovvero entro un periodo più ampio tenendo conto della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi.
Microimprese, piccole e medie imprese
Le microimprese, piccole e medie imprese potranno utilizzare in caso di utilizzo diretto, nell’ambito dell’applicazione del metodo del Residual Profit Split, le analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura Ateco 2007, messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate su richiesta. Resta salva la facoltà del contribuente di effettuare proprie analisi. Le medesime imprese possono altresì predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, in conformità alle dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
La cultura guiderà lo sviluppo dell’economia
“La cultura, valore per l’economia e guida nell’evoluzione dei modelli organizzativi e di sviluppo” è il titolo che l’Andaf ha scelto per il suo 42° congresso nazionale che si svolgerà a Matera il 25 e 26 ottobre ospitando, conteporaneamente, il 49° Congresso Mondiale IAFEI e la celebrazione del 50° anniversario della IAFEI. Quasi rivoluzionari i presupposti: “Seppure con una diversa angolazione, vogliamo riproporre la domanda che ci eravamo posti l’anno scorso: “cosa possiamo, o meglio dobbiamo, fare oggi per essere pronti ad affrontare il domani?”, sintetizza il presidente Andaf Roberto Mannozzi nel suo testo introduttivo. Mentre Paolo Bertoli, Presidente del Comitato Scientifico, nel suo, sottolinea il valore assoluto dell’insostituibile centralità dell’uomo nella creazione di uno sviluppo sostenibile.
















