Non trovo diversa e più indicativa locuzione per descrivere alcune disposizioni contenute nel recente D.L. 124/2019, collegato alla Finanziaria 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 che, se fosse convertito in Legge senza modifiche, provocherà non pochi problemi a imprese e contribuenti.

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Si tratta di una serie di norme che, a partire dal 1° gennaio 2020, inibiscono la compensazione in caso di accollo di debiti fiscali, in caso di cessazione della partita IVA e, in talune condizioni, addossano l’onere dei versamenti fiscali su soggetti diversi dell’obbligato principale, come nel caso degli appalti e subappalti. In particolare, destano perplessità le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del predetto Decreto.

L’art. 3 – che modifica l’art. 17 del D.Lgs 241/1997 – rubrica: “contrasto alle indebite compensazioni”. È evidente che l’obiettivo di fondo sia corretto, ma come viene perseguito? Posticipando la possibilità di compensare crediti (superiori ad Euro 5.000) relativi a imposte dirette solo successivamente alla presentazione della Dichiarazione munita di c.d. “visto di conformità”. Ricordiamo che attualmente è possibile presentare le Dichiarazioni dei Redditi solo a partire dal mese di maggio e fino al 30 novembre: sinora però è stato possibile effettuare le compensazioni fiscali già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito e quindi molto prima della presentazione della relativa dichiarazione. Una disciplina simile – quindi obbligo di presentare la dichiarazione prima della compensazione – è prevista già per l’IVA, ma a differenza di quanto stabilisce la norma in commento, la dichiarazione IVA può essere presentata già a partire dal mese di febbraio! È evidente che lo spostamento, sempre più in là nel tempo, del termine dichiarativo, significhi di fatto attendere mesi prima di poter compensare un credito fiscale (che l’Erario mantiene nelle proprie tasche). Quindi, aziende e contribuenti saranno costretti a indebitarsi per far fronte al pagamento di contributi, ritenute, ecc. che invece avrebbero potuto, come sinora, trovare compensazione immediata con i crediti verso l’Erario. E dire che fino a qualche tempo fa si parlava, invece, di una anticipazione dei termini dichiarativi, proprio per velocizzare i controlli automatizzati dei modelli e quindi la generale attività di accertamento. Senza contare che, invece, l’anticipazione dei termini dichiarativi sarebbe un aggravio di lavoro non da poco per i professionisti. 

L’art. 4 – che introduce l’art. 17-bis al D.Lgs 241/1997 – rubrica: “ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. Anche qui è evidente la nobile finalità. La prima parte della norma (che qui ci interessa) prevede, in sintesi, il versamento, da parte dell’impresa committente, delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici sulle retribuzioni dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. L’appaltatore, quindi, “pagherà” al proprio committente le somme mensilmente dovute a tale titolo ed il committente le verserà, per conto del primo, all’Erario. L’inghippo sta nel fatto che né il committente né l’appaltatore potranno utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali: il primo, perché versa per conto del proprio fornitore; il secondo, perché non è più debitore d’imposta. Ciò che sfugge, però, è che mentre in passato, nelle more del pagamento del corrispettivo da parte del committente, il fornitore (almeno) poteva tentare una gestione finanziaria efficiente mediante compensazione dei propri crediti fiscali per pagare contributi e ritenute, in futuro dovrà invece fornire la provvista finanziaria (cash) al committente ai fini dell’adempimento, restando poco o nulla con cui utilizzare eventuali crediti fiscali, che intanto resteranno disponibili nelle casse dell’Erario. Senza tacere, infine, i complicati oneri amministrativi e comunicativi che la norma impone tra committente, appaltatore e subappaltatore, nonché il fatto che potrebbe dar luogo a contrasti tra gli stessi per evitare impropri esborsi finanziari. Il tutto potrà però essere evitato se l’appaltatore fornisce una certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesti l’assenza di cartelle esattoriali, debiti scaduti ecc…. Come se non bastasse, il comma 15 della nuova norma, comunque, inibisce la compensazione dei versamenti previdenziali dovuti per i medesimi dipendenti impiegati nell’appalto, che dunque l’appaltatore o il subappaltatore dovranno versare ai rispettivi Enti attingendo direttamente dalle proprie risorse finanziarie.

Insomma, una norma assurdamente ingiusta e complicata che dimostra come il Governo abbia deciso di finanziare la manovra – senza aumento dell’IVA sì, ma – ancora una volta, sulle spalle delle imprese e dei contribuenti italiani, questa volta posticipando o impedendo la compensazione di crediti legittimi ed esistenti. Il risultato finanziario è doppiamente favorevole all’Erario (mentre i contribuenti si dissanguano): ritarda la compensazione dei crediti tributari ed intanto incassa, liquidi, ritenute e contributi. Vogliamo anche aggiungere che spesso lo Stato è il committente (con tempi di pagamento biblici…)? Come a dire: mors tua vita mea.