Cambieranno le norme che regolano i contratti internet e voce per imprese, micro imprese, consumatori e realtà del terzo settore. A stabilirlo è l’Agcom che ha aperto una consultazione pubblica sulla revisione del Regolamento in materia di contratti tra operatori e utenti finali, per recepire le novità introdotte dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche. Tra le misure sottoposte a consultazione c’è l’obbligo per l’operatore riporti nelle proposte contrattuali i termini entro cui, a seguito della conclusione del contratto, dà avvio alla procedura per l’attivazione dei servizi voce e Internet. Non passeranno più quindi mesi, prima che dall’attivazione del contratto il servizio sia attivo.
Il contratto dovrà riportare il riferimento agli indennizzi spettanti agli utenti in caso
di mancato rispetto degli obblighi in materia di migrazioni e portabilità del numero
da parte del fornitore. Il regolamento disciplina, altresì, le offerte che comprendono, nella stessa proposta contrattuale, uno o più servizi di comunicazione elettronica e apparecchiature terminali.
Come cambia il canone in base ai prezzi al consumo
Nel nuovo regolamento si disciplinerà anche l’adeguamento del canone sulla base dell’indice dei prezzi al consumo. Verrà inserita per i contratti attivi che non lo prevedono, una proposta di modifica, che inserisca un meccanismo di adeguamento periodico all’indice dei
prezzi al consumo, ma dovrà essere espressamente accettata dall’utente. Nel caso in cui il contratto preveda già un meccanismo di indicizzazione l’aumento del canone non si configurerà come una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e quindi non conferirà all’utente il diritto di recedere dal contratto senza penali solo nel caso in cui l’adeguamento sia dipendente da un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico. Una volta prevista l’indicizzazione nel contratto, l’operatore potrà modificare le tariffe esclusivamente in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuale dei prezzi al consumo. Peraltro sarà tenuto a informare i clienti degli adeguamenti.
L’applicazione dell’adeguamento all’indice dei prezzi al consumo può avvenire, in prima applicazione, solo dopo 12 mesi dall’adesione contrattuale. L’operatore è tenuto a pubblicare sul proprio sito web l’entità della variazione del canone due mesi prima della sua entrata in vigore. La stessa informazione deve essere comunicata all’utente su supporto durevole (ad esempio attraverso un avviso sulla fattura emessa periodicamente) almeno un mese prima della sua entrata in vigore.
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“Basta ai fraintendimenti” Agcom sui contratti internet fa chiarezza
Le comunicazioni antecedenti all’adesione al contratto e nel contratto stesso, relative
all’adeguamento del canone a causa dell’indicizzazione, devono essere caratterizzate
dalla massima trasparenza e comprensibilità in relazione all’indice di adeguamento
utilizzato, al mese di applicazione della variazione e alle modalità di comunicazione
della variazione. Le informazioni ai consumatori sulla presenza di eventuali clausole di indicizzazione vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali insieme alle condizioni economiche di base delle stesse; vanno inoltre incluse nella sintesi contrattuale e poste in evidenza su tutti i canali di comunicazione, garantendo adeguata evidenza dei canali utilizzati. La bozza di Regolamento riguarda i consumatori, le microimprese, le piccole imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro.
Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni complessivi, a
decorrere dalla pubblicazione della delibera sul sito web dell’Autorità, di cui 45
giorni dedicati alla consultazione pubblica.
















