A Bologna quest’anno il riscaldamento domestico segue un calendario diverso da quello ordinario previsto per la zona climatica di appartenenza. Gli impianti termici a uso civile possono essere accesi dal 1° novembre 2026, anziché dal 15 ottobre, come previsto normalmente per i Comuni della “zona E”. La misura, annunciata dal Comune il 29 settembre, non è una semplice scelta legata alle temperature attese nelle settimane autunnali, ma rientra nel pacchetto di interventi regionali per contenere le emissioni inquinanti. La Regione Emilia-Romagna ha infatti deciso di sospendere il blocco strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e ha individuato misure compensative per perseguire gli obiettivi di qualità dell’aria previsti dal Piano Aria Integrato Regionale, il PAIR 2030. Tra queste figura proprio il rinvio dell’accensione degli impianti al 1° novembre nei Comuni delle zone di Pianura ovest, Pianura est e dell’Agglomerato di Bologna. La disposizione riguarda anche gli impianti di riscaldamento civile alimentati a biomassa, con esclusioni previste per ospedali, case di cura, scuole e altre categorie individuate dalla normativa nazionale. Il caso bolognese mostra così come il calendario dei termosifoni possa diventare uno strumento di politica ambientale, oltre che una regola per organizzare la stagione invernale. Ma mette anche in evidenza una questione più ampia: mentre le amministrazioni possono introdurre misure specifiche per affrontare le emergenze ambientali, il sistema nazionale di riferimento continua a basarsi su una classificazione climatica nata nel 1993.

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La qualità dell’aria entra nelle scelte energetiche di famiglie e imprese

Il rinvio di Bologna si inserisce in un pacchetto che non riguarda soltanto le date di accensione. Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, nella città sono operative le misure del PAIR 2030 sulla mobilità e sul riscaldamento. Le limitazioni strutturali alla circolazione si applicano dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle 8.30 alle 18.30, con divieti che interessano, tra gli altri, i diesel Euro 4 e precedenti, le auto a benzina Euro 2 e precedenti e i ciclomotori e motocicli Euro 2 e precedenti. In caso di emergenza per la qualità dell’aria, le restrizioni alla mobilità vengono ampliate dalle 8 alle 19 e possono scattare ulteriori limitazioni sull’utilizzo degli impianti domestici a biomassa legnosa: se è presente un sistema di riscaldamento alternativo, non possono essere utilizzati generatori che non raggiungono almeno i requisiti emissivi della classe a cinque stelle. Il Comune prevede inoltre, durante la stagione termica, limiti alla temperatura interna: 19 gradi nelle abitazioni e 17 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, fatte salve le esclusioni previste. Per le attività economiche il tema riguarda dunque non solo la spesa energetica, ma anche l’organizzazione degli ambienti di lavoro e il rispetto delle disposizioni ambientali. La Regione ha motivato il pacchetto con la necessità di assicurare un bilancio emissivo adeguato pur rinunciando al blocco strutturale dei diesel Euro 5. Le valutazioni sulle misure compensative sono state elaborate da Arpae e, secondo quanto riportato negli atti regionali, dovrebbero consentire di raggiungere riduzioni delle emissioni equivalenti o superiori a quelle attribuibili al blocco dei veicoli. Il provvedimento bolognese è quindi una misura territoriale specifica, non una modifica generale del calendario nazionale del riscaldamento.

Sei zone climatiche, un calendario costruito oltre trent’anni fa

Al di fuori delle deroghe e dei provvedimenti locali, il riferimento nazionale resta il Dpr 412 del 26 agosto 1993. Il decreto ha organizzato i Comuni italiani in sei zone climatiche, identificate dalle lettere dalla A alla F, per differenziare i periodi ordinari di accensione degli impianti e il numero massimo di ore giornaliere di funzionamento. Il criterio alla base della classificazione è quello dei gradi-giorno, un indicatore che misura il fabbisogno teorico di riscaldamento di una località sulla base della differenza tra la temperatura interna convenzionale, fissata a 20 gradi, e la temperatura media esterna giornaliera. Si sommano le differenze positive registrate nel periodo annuale convenzionale di riscaldamento: più alto è il risultato, maggiore è, in linea teorica, il fabbisogno termico della località. Il sistema tiene quindi conto delle differenze climatiche tra le aree italiane e consente di stabilire regole diverse per territori con inverni più o meno rigidi. Milano, in zona E, ha come data ordinaria di avvio il 15 ottobre; Roma, in zona D, il 1° novembre; Palermo, in zona B, il 1° dicembre. Cambiano anche i limiti giornalieri di funzionamento, con finestre più ampie nelle zone climaticamente più fredde e più contenute in quelle più miti. Nel corso degli anni sono intervenute modifiche normative, aggiornamenti e deroghe per singoli territori, ma non è stata realizzata una revisione generale dell’impianto di classificazione sulla base delle temperature più recenti. Il risultato è una disciplina che continua a utilizzare un indicatore legato alle condizioni climatiche, ma che oggi è al centro di una discussione sulla necessità di aggiornare i dati di partenza e verificare quanto siano ancora rappresentativi del fabbisogno termico effettivo.

Temperature in aumento: il segnale arriva dai dati dell’Ispra

La questione è diventata più urgente alla luce dell’evoluzione del clima italiano. Secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel periodo 1981-2025 la temperatura media nazionale è aumentata di circa 0,43 gradi Celsius per decennio. Nel 2025 l’anomalia della temperatura media italiana rispetto alla media climatologica 1991-2020 è stata pari a più 1,03 gradi: un valore che colloca l’anno al quarto posto tra i più caldi della serie storica nazionale avviata nel 1961. Il 2025 è stato inoltre il dodicesimo anno consecutivo con un’anomalia positiva rispetto alla norma climatica di riferimento. Il dato segnala una tendenza di lungo periodo, ma non significa che ogni inverno sia necessariamente più caldo del precedente, né che tutte le aree del Paese registrino la stessa variazione. La temperatura può oscillare sensibilmente da un anno all’altro e possono verificarsi episodi di freddo intenso anche in un contesto di riscaldamento globale. Il punto, per la normativa sul riscaldamento, è un altro: se le condizioni climatiche medie si sono modificate, occorre valutare se i gradi-giorno attribuiti alle singole località descrivano ancora in modo adeguato il fabbisogno teorico di energia. Un ricalcolo potrebbe portare alcuni territori a essere classificati diversamente o a vedere modificati i periodi ordinari di accensione, ma il risultato non può essere dedotto automaticamente dall’aumento della temperatura media nazionale. Servono serie meteorologiche aggiornate, criteri tecnici omogenei e analisi territoriali, perché la media italiana non descrive da sola le condizioni di ogni Comune. L’aggiornamento dovrebbe quindi distinguere tra il cambiamento climatico complessivo e le conseguenze concrete che questo può avere sulla gestione degli edifici nelle diverse aree geografiche. <Cite refs={[“turn875153search0″,”turn779773search5”]}/>

La proposta di legge: ricalcolare i gradi-giorno con dati più recenti

Il tentativo di intervenire sulla classificazione climatica è arrivato alla Camera con la proposta di legge C. 2624, presentata il 25 settembre 2025 dalla deputata Giorgia Andreuzza, con altri firmatari. Il testo, intitolato “Delega al Governo per la rideterminazione delle zone climatiche del territorio nazionale nonché disposizioni per la revisione delle norme regolamentari concernenti i requisiti di efficienza energetica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi”, punta a rivedere la suddivisione climatica del territorio nazionale e alcune regole connesse all’efficienza energetica degli edifici. La proposta affronta quindi una materia più ampia delle sole date di accensione dei termosifoni: l’obiettivo è aggiornare i riferimenti climatici utilizzati dalla disciplina e intervenire anche su aspetti regolamentari relativi ai requisiti energetici richiesti nell’ambito edilizio. L’atto è stato assegnato il 13 gennaio 2026, ma lo stato parlamentare riportato nella scheda ufficiale indica che l’esame non è ancora iniziato. Non si tratta dunque di una riforma approvata, né di una nuova classificazione già applicabile ai Comuni italiani. Le stime citate nel dibattito a sostegno della revisione indicano che il fabbisogno di riscaldamento potrebbe essere oggi inferiore del 10-20% rispetto ai valori di riferimento storici. Questa percentuale va però letta come una stima indicativa, non come un risparmio garantito per ogni famiglia, condominio o impresa. Il fabbisogno di calore dipende infatti dalle condizioni meteorologiche locali, ma anche dalla qualità dell’isolamento, dall’età dell’edificio, dall’efficienza della caldaia, dalla regolazione degli impianti e dalle abitudini di utilizzo. L’eventuale aggiornamento dei gradi-giorno dovrà quindi basarsi su criteri tecnici e dati aggiornati, mentre le conseguenze sul calendario dipenderanno dalle modalità con cui il Governo attuerà la delega, qualora il testo dovesse completare l’iter parlamentare.

Bollette e costi immobiliari: dove potrebbe arrivare il beneficio

Una revisione delle zone climatiche potrebbe avere conseguenze economiche per famiglie, amministratori condominiali e imprese che sostengono costi di riscaldamento rilevanti. Un calendario più aderente alle condizioni climatiche effettive potrebbe consentire di evitare accensioni non necessarie nelle fasi più miti dell’autunno e della primavera, favorendo una programmazione più coerente con il fabbisogno degli edifici. Per i condomìni con impianto centralizzato, un aggiornamento delle regole potrebbe incidere sull’organizzazione della stagione termica e sulla gestione delle spese comuni. Per uffici, negozi, alberghi, stabilimenti e altre attività produttive, il tema riguarda i costi operativi e la capacità di mantenere condizioni di comfort senza consumare energia oltre il necessario. Non è però corretto tradurre automaticamente una riduzione stimata del fabbisogno termico in un identico taglio delle bollette. Una diminuzione del 10-20% del fabbisogno teorico, per esempio, non implica che ogni utente spenderà altrettanto in meno: la spesa finale dipende anche dal prezzo del combustibile o dell’elettricità, dall’efficienza dell’impianto, dal livello di isolamento e dal comportamento degli occupanti. Un edificio poco efficiente può continuare ad avere consumi elevati anche in una zona dove le temperature medie sono aumentate, mentre un immobile ben isolato può ottenere risparmi significativi anche senza modifiche al calendario normativo. Per le imprese, l’eventuale riforma rappresenterebbe quindi una componente di un percorso più ampio di gestione energetica, da affiancare agli investimenti negli impianti e nella riqualificazione del patrimonio immobiliare. Il beneficio potenziale dipenderà dalla capacità di tradurre i nuovi parametri in indicazioni chiare e applicabili, evitando incertezze per chi deve programmare contratti di manutenzione, accensione degli impianti e budget energetici.

Non basta cambiare le date: la sfida è aggiornare il sistema

La vicenda di Bologna mette in luce due livelli distinti della questione. Da un lato, le amministrazioni possono intervenire per esigenze specifiche di qualità dell’aria, adottando misure temporanee o territoriali come il rinvio dell’accensione al 1° novembre previsto in Emilia-Romagna per il 2026. Dall’altro, resta aperto il tema di una revisione generale delle regole nazionali, che continuano a utilizzare una classificazione climatica nata nel 1993. I dati dell’Ispra, con un aumento della temperatura media italiana di circa 0,43 gradi per decennio nel periodo 1981-2025 e un’anomalia di più 1,03 gradi nel 2025 rispetto alla media 1991-2020, forniscono una base concreta per riesaminare i parametri. Non determinano però, da soli, quali Comuni debbano cambiare zona climatica né quanti giorni di riscaldamento possano essere risparmiati. Per arrivare a una riforma servono un esame parlamentare, una metodologia condivisa e una valutazione degli effetti sui diversi territori e sul patrimonio edilizio. Fino a quel momento, il calendario ordinario resta quello vigente, con le specifiche misure regionali e comunali che possono introdurre eccezioni.