La nuova definizione agevolata dei debiti verso gli enti territoriali entra nella fase operativa. Da oggi, 16 ottobre, i contribuenti possono presentare domanda per la rottamazione quinquies delle cartelle relative a tributi e altre entrate di Comuni, Regioni ed enti locali, comprese, nei casi ammessi, Imu, Tari, bollo auto e sanzioni stradali. La finestra per aderire resterà aperta fino al 15 dicembre 2026 e la procedura si svolgerà esclusivamente online, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. La misura punta a consentire ai debitori di regolarizzare le posizioni pendenti versando il capitale residuo e le spese previste, senza dover corrispondere diverse componenti accessorie, tra cui interessi e sanzioni comprese nei carichi ammessi. Il perimetro, tuttavia, non coincide con l’intero universo dei debiti fiscali locali: sono interessate le posizioni affidate all’agente pubblico della riscossione dagli enti che hanno deliberato l’applicazione della definizione agevolata e trasmesso il relativo provvedimento. L’elenco degli enti aderenti, che conta circa 1.500 amministrazioni, è consultabile sul sito dell’Agenzia.
Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies
La disciplina si inserisce nel quadro della rottamazione quinquies introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e successivamente estesa alle entrate territoriali dal decreto-legge n. 38/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88/2026. Il provvedimento ha previsto la possibilità di definire in forma agevolata i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione da Regioni ed enti locali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Possono quindi rientrare nella procedura diverse tipologie di entrate locali, dalle imposte comunali alle tasse sui rifiuti, dal bollo auto alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, purché la singola posizione soddisfi i requisiti stabiliti dalla legge e riguardi un ente che abbia aderito alla misura. La presenza di una cartella non è, da sola, sufficiente a garantire l’accesso alla sanatoria: occorre verificare sia la natura del debito sia l’amministrazione creditrice e l’effettivo affidamento del carico ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
È proprio quest’ultimo passaggio a delimitare la platea dei beneficiari. La nuova definizione agevolata non comprende automaticamente tutte le somme dovute ai Comuni o alle Regioni. Restano fuori i tributi che l’ente riscuote direttamente e quelli affidati a concessionari privati, per i quali la legge di Bilancio 2026 ha attribuito agli enti territoriali la possibilità di introdurre forme autonome di definizione agevolata mediante apposite delibere e regolamenti. In questi casi, condizioni, scadenze e modalità operative dipenderanno dalle decisioni della singola amministrazione e non dalla procedura gestita dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Che cosa si paga e quali somme vengono stralciate
Il vantaggio economico della rottamazione consiste nella possibilità di estinguere i carichi ammessi versando il debito residuo a titolo di capitale, insieme agli eventuali importi dovuti per il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e ai diritti di notifica. Non devono invece essere corrisposti gli interessi e le sanzioni inclusi nei carichi oggetto della definizione, gli interessi di mora e l’aggio.
Per le multe stradali è prevista una disciplina specifica. Nel caso delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata consente di non versare le somme dovute a titolo di interessi, comunque denominati, comprese le cosiddette maggiorazioni, oltre agli importi a titolo di aggio. Il trattamento applicabile va quindi valutato distinguendo la natura del debito: la riduzione prevista per una sanzione stradale non coincide necessariamente con quella riconosciuta a un tributo locale.
La rottamazione può risultare particolarmente interessante per chi ha accumulato nel tempo debiti sui quali gli importi accessori hanno assunto un peso significativo rispetto alla somma originariamente dovuta. La convenienza effettiva, tuttavia, dipende dalla composizione del singolo carico: per capire quanto si possa risparmiare non basta conoscere il totale della cartella, ma occorre distinguere capitale, sanzioni, interessi, aggio e spese ammesse. Per questo l’Agenzia mette a disposizione un prospetto informativo che permette di individuare le posizioni definibili e di conoscere gli importi da versare per chiudere il debito.
Come richiedere il prospetto informativo
Prima di presentare la domanda, i contribuenti possono richiedere online il prospetto informativo, il documento che elenca i carichi potenzialmente interessati dalla rottamazione e riporta le somme dovute per la definizione agevolata. La richiesta è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione dedicata alla «Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)», sia nell’area riservata sia nell’area pubblica.
Chi accede all’area riservata può autenticarsi con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Per professionisti e imprese sono disponibili anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Una volta inoltrata la richiesta, il sistema invia entro le successive 12 ore un’e-mail all’indirizzo indicato, contenente il collegamento per scaricare il prospetto. Il documento può essere scaricato entro cinque giorni.
In alternativa, è possibile utilizzare l’area pubblica, senza autenticazione, compilando il modulo online e allegando la documentazione di riconoscimento richiesta. In questo caso la richiesta deve essere convalidata e presa in carico dagli uffici; se i documenti allegati risultano corretti, il contribuente riceve un’e-mail con il link per scaricare il prospetto, sempre entro cinque giorni. La verifica preliminare è importante perché permette di individuare i carichi effettivamente inclusi e di evitare che la domanda venga costruita sulla base di un importo complessivo che comprende anche somme non definibili.
Domanda entro il 15 dicembre: come si presenta
La dichiarazione di adesione può essere trasmessa a partire da oggi, 16 ottobre 2026, e fino al 15 dicembre 2026, esclusivamente per via telematica. Anche in questo caso il servizio è accessibile dall’area riservata o dall’area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, all’interno della sezione dedicata alla definizione agevolata degli enti territoriali.
Nell’area riservata il sistema propone automaticamente l’elenco dei carichi rottamabili. Il contribuente può selezionare le posizioni che intende inserire nella richiesta e indicare la modalità con cui desidera effettuare il pagamento, in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione. Nell’area pubblica, invece, è necessario compilare il modulo indicando, tra gli altri elementi, i numeri identificativi delle cartelle di pagamento da includere nella domanda, la scelta relativa al pagamento e un indirizzo e-mail al quale ricevere la ricevuta di presentazione. Per questa modalità non sono richieste credenziali di accesso, ma occorre allegare la documentazione di riconoscimento.
La scelta delle cartelle da inserire merita particolare attenzione, soprattutto quando il contribuente ha più posizioni aperte con enti diversi o quando una stessa cartella comprende più componenti di debito. Il prospetto informativo rappresenta quindi uno strumento utile per orientarsi prima dell’invio definitivo della dichiarazione. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto: il 15 dicembre 2026 costituisce la scadenza per aderire alla procedura.
Pagamenti dal 2027: soluzione unica o fino a 54 rate bimestrali
Dopo la presentazione della domanda, sarà Agenzia delle entrate-Riscossione a comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata. La comunicazione dovrà arrivare entro il 28 febbraio 2027 e consentirà ai contribuenti di conoscere l’importo da versare secondo le condizioni previste dalla normativa.
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure attraverso un piano di rateizzazione che prevede un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. In caso di pagamento dilazionato, ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. Il numero massimo delle rate consente di distribuire l’esborso su un periodo prolungato, ma la sostenibilità del piano deve essere valutata in rapporto al debito complessivo e alle scadenze previste.
La dilazione può rappresentare un’opportunità per famiglie, professionisti e imprese che intendono regolarizzare le proprie posizioni senza concentrare il pagamento in un’unica uscita finanziaria. Per chi gestisce un’attività economica, tuttavia, la scelta non riguarda soltanto l’ammontare del debito, ma anche la pianificazione della liquidità necessaria a rispettare le scadenze. Il beneficio della definizione agevolata è infatti subordinato al pagamento regolare degli importi dovuti.
Quando si perde il beneficio
La normativa stabilisce condizioni precise per evitare la decadenza dalla definizione agevolata. La rottamazione risulta inefficace in caso di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata, se il contribuente ha scelto di pagare in un’unica soluzione. Nel caso di un piano rateale, la decadenza scatta in seguito al mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano.
La regolarità dei versamenti diventa quindi un elemento decisivo: aderire alla procedura non equivale a ottenere automaticamente lo stralcio delle somme accessorie, perché il beneficio dipende dal rispetto degli obblighi di pagamento previsti. Prima di scegliere la rateizzazione, è opportuno valutare con attenzione l’importo delle singole scadenze e la capacità di sostenerle nel tempo.
Ammessi anche alcuni decaduti dalle precedenti rottamazioni
Tra gli aspetti rilevanti della nuova misura c’è la possibilità di includere, se rispettano i requisiti previsti, anche debiti già interessati dalle precedenti rottamazioni. Sono ammessi i carichi che erano stati oggetto delle prime tre edizioni della definizione agevolata e per i quali il contribuente è successivamente decaduto dai benefici, purché rientrino nelle tipologie e nel periodo temporale contemplati dalla nuova disciplina.
La stessa possibilità riguarda i debiti già inseriti nella rottamazione quater, compresa la relativa riammissione, quando il contribuente aveva perso i benefici entro il 30 settembre 2025. È invece esclusa la possibilità di includere nella nuova definizione i debiti già ricompresi nei piani della rottamazione quater, o della relativa riammissione, per i quali alla medesima data risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute.
La distinzione è importante perché impedisce di considerare la quinquies come una riapertura generalizzata di tutte le posizioni già definite con le precedenti sanatorie. L’accesso dipende dalla storia del singolo debito, dalla regolarità dei pagamenti effettuati e dalla presenza delle condizioni richieste dalla legge.
Il ruolo degli enti locali e le differenze con la riscossione diretta
L’applicazione della misura non è automatica per tutte le amministrazioni. Per aderire alla definizione agevolata, l’ente interessato deve aver adottato un apposito provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. È questo passaggio a determinare l’effettiva inclusione delle entrate dell’ente nel perimetro della procedura.
Per i contribuenti, la conseguenza pratica è che due debiti della stessa natura possono ricevere un trattamento diverso a seconda dell’amministrazione creditrice e delle modalità con cui la riscossione è stata affidata. Una Tari non riscossa direttamente dal Comune, ma affidata all’agente pubblico della riscossione, può rientrare nella definizione se ricorrono tutti i requisiti. Una posizione gestita direttamente dall’ente, invece, non entra automaticamente nella rottamazione quinquies nazionale.
La legge di Bilancio 2026 lascia infatti agli enti territoriali la facoltà di introdurre misure autonome per i tributi gestiti in proprio o affidati a concessionari privati. Per queste posizioni bisognerà verificare le eventuali delibere locali, senza dare per scontato che si applichino le stesse scadenze, gli stessi sconti o lo stesso calendario di pagamento previsti dalla procedura nazionale.
Per chi ha debiti con Comuni e Regioni, la priorità è dunque verificare se il carico rientra nella definizione, consultare il prospetto informativo e presentare la domanda entro il 15 dicembre. Il calendario è già definito: la comunicazione degli importi arriverà entro il 28 febbraio 2027, mentre il pagamento in soluzione unica scadrà il 31 marzo dello stesso anno. La possibilità di arrivare fino a 54 rate bimestrali amplia le opzioni disponibili, ma il risparmio effettivo e la convenienza della scelta dipenderanno dalla composizione del debito e dalla capacità di rispettare il piano di versamento.
















