L’intelligenza artificiale generativa applicata alla musica finisce sotto la lente dell’Antitrust italiano. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Suno, società statunitense che offre l’omonimo servizio di AI specializzato nella creazione musicale. Al centro del procedimento ci sono alcune clausole contrattualicontenute nei Termini di Servizio che, secondo l’Autorità, potrebbero risultare vessatorie nei confronti dei consumatori.
Contratto, prezzi e account nel mirino
Il procedimento riguarda “le clausole presenti nei Termini di Servizio applicati da Suno” che “presenterebbero profili di vessatorietà ai sensi dell’art.33 del Codice del consumo, perché idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Tra i punti contestati figura l’ampia discrezionalità attribuita a Suno nella modifica del contratto, del servizio e dei prezzi degli abbonamenti, oltre alla possibilità di intervenire sugli account degli utenti. Secondo quanto spiegato dall’Autorità, “i Termini di Servizio riserverebbero a Suno un’ampia discrezionalità nel modificare unilateralmente il contratto, il servizio e i prezzi di abbonamento, senza l’indicazione di un giustificato motivo, e consentirebbero all’azienda di sospendere, disabilitare o cancellare l’account dell’utente – con i relativi contenuti – in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso”. Sotto osservazione anche la possibile estensione del consenso del consumatore a condizioni non conoscibili al momento della sottoscrizione.
Il nodo dei diritti d’autore
Un capitolo rilevante dell’istruttoria riguarda la disciplina dei diritti d’autore, elemento particolarmente delicato per una piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per generare musica. La licenza prevista per accedere ai servizi di Suno avrebbe, secondo quanto riportato dall’Antitrust, “un oggetto eccessivamente indeterminato, perché generico e onnicomprensivo, e si accompagna alla rinuncia ai diritti morali d’autore contraria agli artt. 20 e seguenti della legge n.633/1941”. L’Autorità segnala inoltre clausole che limiterebbero “in modo molto ampio e generico la responsabilità della società, anche con riferimento a ipotesi di danno alla persona”. L’istruttoria punta dunque anche sulla portata delle responsabilità previste dal contratto e sulle condizioni imposte agli utenti nell’utilizzo della piattaforma e dei contenuti collegati al servizio.
Arbitrato negli Stati Uniti e rinuncia alle azioni collettive
Un altro fronte riguarda le modalità previste per la gestione delle controversie. “I Termini di Servizio imporrebbero ai consumatori il ricorso a un arbitrato obbligatorio amministrato negli Stati Uniti, con termini decadenziali ristretti per la presentazione dei reclami e la rinuncia alle azioni collettive, e stabilirebbero come foro competente esclusivo quello dello Stato del Massachusetts”. Condizioni che entrano ora nel perimetro dell’istruttoria dell’Antitrust insieme alle altre clausole contrattuali contestate.
Ora la consultazione pubblica
Nelle prossime settimane sarà pubblicato sul sito dell’Autorità anche il testo della consultazione pubblica, disposta sulla base dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, adottato con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356. Potranno partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti, le Camere di commercio e le relative unioni interessate, oltre alle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale e iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del consumo.
















