Il controllo medico domiciliare rappresenta uno degli strumenti più utilizzati dai datori di lavoro per verificare il corretto svolgimento dell’assenza per malattia. Tuttavia, quando l’esito della visita fiscale lascia margini di interpretazione, il licenziamento disciplinare rischia di non reggere davanti ai giudici. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 22621 del 2026 ha chiarito come la semplice annotazione di un verbale fiscale non sia sufficiente, da sola, a dimostrare l’irreperibilità del lavoratore. Una decisione destinata ad avere effetti concreti sulla gestione dei procedimenti disciplinari e sull’utilizzo delle risultanze delle visite mediche disposte dall’INPS.
Verbali fiscali: il loro valore probatorio ha limiti ben precisi
Al centro della vicenda vi sono tre visite domiciliari effettuate durante un periodo di malattia, concluse con annotazioni quali “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo” e “nessuna risposta all’indirizzo“. Secondo la Suprema Corte, tali diciture non consentono automaticamente di affermare che il dipendente fosse assente. Un verbale del medico fiscale, pur essendo un atto pubblico ai sensi dell’articolo 2700 del Codice civile, fa piena prova soltanto dei fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale e non delle eventuali valutazioni interpretative contenute nelle annotazioni. Se il contenuto del verbale risulta ambiguo, spetta quindi al giudice ricostruire i fatti sulla base dell’intero quadro probatorio.
L’onere della prova resta a carico del datore di lavoro
La Cassazione ha ricordato che, nei licenziamenti disciplinari, è il datore di lavoro a dover dimostrare in modo rigoroso il comportamento contestato. Nel caso esaminato, l’azienda non è riuscita a fornire una prova sufficiente dell’effettiva irreperibilità del lavoratore. Al contrario, sono stati valorizzati diversi elementi indiziari, tra cui le giustificazioni tempestivamente presentate dal dipendente e il regolare svolgimento di altre visite fiscali effettuate in giorni molto vicini a quelli contestati. Circostanze che hanno contribuito a mettere in dubbio l’interpretazione dei verbali e a escludere che vi fosse una violazione disciplinare tale da giustificare il recesso.
La violazione formale non legittima sempre il licenziamento
Uno degli episodi riguardava l’assenza del lavoratore durante una visita fiscale perché impegnato in una seduta di fisioterapia, senza averne dato preventiva comunicazione all’azienda. Anche in questo caso la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, secondo cui il comportamento integrava una violazione formale prevista dal CCNL Chimico-Farmaceutico, punibile esclusivamente con una sanzione conservativa. Alla luce dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e dell’orientamento confermato anche dalla Corte costituzionale n. 128 del 2024, quando la contrattazione collettiva prevede una misura disciplinare diversa dal licenziamento, il datore di lavoro non può applicare una sanzione espulsiva.
Un precedente destinato a incidere sulla gestione delle visite fiscali
La decisione rafforza un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del lavoro: il licenziamento disciplinare richiede una prova chiara, inequivocabile e coerente dei fatti contestati. Annotazioni generiche o suscettibili di più interpretazioni non sono sufficienti per dimostrare l’irreperibilità del lavoratore e, di conseguenza, non possono costituire l’unico fondamento di un provvedimento espulsivo. La sentenza richiama inoltre le aziende alla necessità di svolgere un’attenta valutazione istruttoria prima di procedere con il licenziamento, evitando di attribuire ai verbali fiscali un valore probatorio più ampio rispetto a quello effettivamente riconosciuto dall’ordinamento.















