Si può accordare una tutela speciale in sede d’urgenza quando il produttore e il distributore di un’opera cinematografica lamentino in modo circostanziato i timori che siti pirata attivi sul web possano proporre ad utenti la visione del film stesso, riducendo così gli incassi in sala e successivamente. In questo caso la tutela si traduce in un ordine alle società telefoniche di bloccare l’accesso a detti siti e tale ordine è esteso anche alle variazioni degli indirizzi informatici poste in essere dai gestori dei siti pirata successivamente all’implementazione dei blocchi, al fine di eluderli.
E’ questo il significato di una importante decisione del Tribunale delle Imprese di Milano (decreto n. 2718/2019 del 23.12.2019, Giudice dott. P. Perrotti) per la tutela preventiva ed urgente del film “Tolo Tolo” di Checco Zalone, campione d’incassi. L’iniziativa legale è sorta su richiesta specifica di Taodue e Medusa a metà novembre 2019. Visto il grande successo al botteghino dei precedenti film di Zalone e la grande aspettativa del produttore (Taodue) e del distributore (Medusa) sui ricavi del nuovo film, è stata chiesta una particolare attenzione nell’evitare che l’opera potesse essere piratata sul web in modo massiccio, con i conseguenti gravi danni.
Le parti ricorrenti, assistite dallo Studio Previti e dalla società di monitoraggio e web reputation Kopjra , registrata un’intensa attività ben prima della uscita nelle sale del film (1.1.2020) avevano rilevato che circa una ventina di siti già promuovevano la visione pirata del film. Medusa e Taodue hanno quindi agito in via cautelare d’urgenza contro questi siti e contro quelli che in passato avevamo già violato titoli sui quali detenevano diritti di sfruttamento, chiedendo che il giudice ordinasse agli ISP resistenti, i principali fornitori di connettività sul territorio nazionale (TIM, Vodafone, Wind, Fastweb, Tiscali) di inibire la connessione a questi siti con un provvedimento inaudita altera parte.
Il 24 dicembre il Tribunale ha accolto il ricorso tenuto conto della “gravità del pregiudizio connesso alla rilevanza delle attività economiche direttamente e indirettamente connesse all’offerta dei contenuti cinematografici in questione” nonché della “natura sostanzialmente irreparabile del pregiudizio derivante da detti illeciti, sotto il duplice profilo della potenziale grave erosione del successo commerciale dell’opera e della grave conseguente lesione dell’immagine commerciale dei ricorrenti” ordinando “agli Internet Service Provider resistenti di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi, l’accesso ai nomi a dominio indicati nel ricorso, l’accesso ai menzionati nomi a dominio di secondo livello anche ove venga associato un top level domain diverso da quelli già indicati che metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del provvedimento e l’accesso agli alias derivanti da modifiche al second level domain relativi a tutti i portali indicati a condizione che – oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati – il collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell’attività illecita attualmente in essere sia obbiettivamente rilevabile”.
Quest’ultimo punto costituisce un’importante novità, rendendo così attuale e concreta anche in divenire la tutela riconosciuta in sede d’urgenza. Ha altresì fissato nei confronti degli ISP una penale di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del comando.