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INPS, FILIALE METROPOLITANA DI MILANO CENTRO ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Cambiano le regole sulla destinazione del TFR per i neoassunti. Con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle quote di Trattamento di Fine Rapporto maturate nel periodo che intercorre tra l’assunzione del lavoratore e la scelta sulla previdenza complementare. Le indicazioni arrivano dopo l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, del nuovo meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione previsto dalla legge n. 199/2025.

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Sessanta giorni per scegliere la destinazione del TFR

Le nuove disposizioni riguardano i lavoratori alla prima assunzione, con l’esclusione dei lavoratori domestici. Dal momento dell’assunzione decorrono 60 giorni entro i quali il dipendente può scegliere se destinare il TFR a una forma di previdenza complementare, mantenerlo in azienda secondo il regime previsto dall’articolo 2120 del Codice civile oppure rinunciare all’adesione automatica al fondo pensione contrattuale. In assenza di una scelta, scatterà il meccanismo del silenzio-assenso, con il conferimento automatico del TFR al fondo pensione individuato dalla normativa.

Le istruzioni dell’INPS per le aziende

Il Messaggio dell’INPS chiarisce come gestire le quote di TFR maturate nel periodo precedente alla decisione del lavoratore. Poiché in questa fase la destinazione del trattamento non è ancora definita, gli importi dovranno essere regolarizzati successivamente attraverso il flusso Uniemens. L’Istituto introduce specifici codici causale: il codice CF05dovrà essere utilizzato per la regolarizzazione effettuata entro il mese successivo alla scelta del lavoratore, evitando così l’applicazione di sanzioni e interessi; oltre tale termine dovranno invece essere utilizzati i codici CF02 e CF11, con il conseguente pagamento delle maggiorazioni previste.

Le scadenze da rispettare

Per evitare costi aggiuntivi sarà fondamentale rispettare le nuove tempistiche. Il lavoratore dispone di 60 giorni dalla prima assunzione per comunicare la propria decisione, mentre il datore di lavoro dovrà avviare i versamenti al fondo pensione dal mese successivo alla scadenza di tale termine, con effetto retroattivo dalla data di assunzione nei casi di adesione automatica. La regolarizzazione delle quote arretrate senza sanzioni dovrà invece essere effettuata entro il mese successivo al perfezionamento della scelta. Con queste istruzioni operative l’INPS completa il quadro applicativo della riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2026, fornendo indicazioni uniformi a datori di lavoro, consulenti e intermediari. L’obiettivo è rendere omogenea la gestione del TFR maturato durante il periodo di scelta del lavoratore, riducendo i margini di incertezza nell’applicazione delle nuove regole sulla previdenza complementare.