Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi non porta un aumento delle tasse sul Tfr. Le regole sul trattamento di fine rapporto restano infatti ancorate alla tassazione separata, il meccanismo utilizzato per evitare che una somma maturata nel corso di molti anni venga sommata interamente al reddito dell’anno in cui viene incassata, facendo salire artificialmente l’aliquota Irpef. Il riordino normativo entrato in vigore nel 2026 non modifica questo principio.
Perché il Tfr non viene tassato come lo stipendio
Il Tfr viene accumulato durante tutta la durata del rapporto di lavoro, ma normalmente viene liquidato alla sua conclusione. Per questo non entra semplicemente nel reddito ordinario dell’anno in cui viene versato al lavoratore. Si applica invece un regime fiscale separato, pensato per distribuire il peso del prelievo su una base più coerente con gli anni nei quali la somma è stata maturata.
Come viene calcolata l’imposta
Al momento della liquidazione il datore di lavoro, o l’ente che eroga il Tfr, applica una ritenuta provvisoria. Successivamente l’Agenzia delle Entrate può ricalcolare l’imposta sulla base dell’aliquota media applicata al contribuente nei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla prestazione. L’INPS ricorda espressamente che la tassazione effettuata al momento dell’erogazione ha carattere provvisorio e può quindi essere riliquidata dal Fisco.
Il nuovo Testo unico non aumenta il prelievo
Il punto centrale è che il decreto legislativo 117 del 2026, che ha raccolto e riordinato le disposizioni sulle imposte sui redditi, non introduce una nuova aliquota sul Tfr né trasforma il trattamento di fine rapporto in reddito soggetto alla normale Irpef dell’anno. La novità è soprattutto di riordino normativo, non di aumento dell’imposizione sul lavoratore.
Il conguaglio può arrivare dopo
La somma trattenuta quando viene liquidato il Tfr non è necessariamente quella definitiva. L’Amministrazione finanziaria può effettuare una riliquidazione successiva e verificare l’aliquota effettivamente dovuta sulla base dei redditi degli anni precedenti. Il risultato può quindi comportare un conguaglio, ma questo meccanismo era già previsto dalla disciplina fiscale e non nasce con il nuovo Testo unico.
















