Il telemarketing nel settore dell’energia potrebbe ripartire facendo leva sui consensi già raccolti in passato dai consumatori. È questa l’interpretazione che sta prendendo piede tra operatori telefonici ed esperti di diritto dopo l’entrata in vigore del decreto Bollette, norma che ha modificato le regole sulle chiamate commerciali per le offerte di luce e gas.

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L’orientamento, condiviso da numerosi giuristi e già adottato da diversi operatori del comparto, consentirebbe alle aziende di continuare a contattare i clienti che avevano espresso un consenso valido prima dell’approvazione del decreto, senza dover richiedere una nuova autorizzazione.

Decreto Bollette e telemarketing: le novità

Le nuove disposizioni – secondo quanto si legge su Il Sole 24 Ore – hanno ristretto il perimetro entro cui le imprese possono promuovere offerte nel mercato dell’energia. Oggi le telefonate commerciali sono consentite solo nei confronti dei clienti già acquisiti oppure degli utenti che abbiano richiesto espressamente di essere ricontattati. L’applicazione della norma, tuttavia, ha generato numerosi dubbi interpretativi. In particolare, le aziende si sono interrogate sulla possibilità di utilizzare i consensi privacy ottenuti prima dell’entrata in vigore del decreto Bollette.

Consensi raccolti prima del dl possono essere utilizzati

Durante un incontro svoltosi il 20 luglio al Senato è emerso un orientamento favorevole alla validità dei consensi già acquisiti. Secondo diversi autorevoli giuristi, tali autorizzazioni mantengono efficacia anche dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, purché siano state raccolte nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tra i sostenitori di questa interpretazione figura il civilista Ugo Ruffolo, professore dell’Università di Bologna, secondo cui i consensi espressi in passato hanno lo stesso valore giuridico di quelli acquisiti successivamente. Una posizione condivisa anche dai costituzionalisti Carlo Colapietro dell’Università Roma Tre e Filippo Donati dell’Università di Firenze, che hanno richiamato l’esigenza di tutelare sia la libertà d’impresa sia il diritto del consumatore a scegliere se ricevere comunicazioni commerciali.

Stop agli assensi acquistati da terzi

L’interpretazione favorevole all’utilizzo dei vecchi consensi non significa però un ritorno alle pratiche del passato. Il decreto Bollette introduce infatti un limite preciso: le aziende possono utilizzare esclusivamente i consensi raccolti direttamente dai propri clienti e non quelli acquistati o ceduti da soggetti terzi.

Un esempio tipico riguarda gli operatori telefonici che, in fase di sottoscrizione di un contratto di telefonia, hanno ottenuto dal cliente il consenso a ricevere proposte commerciali relative anche ad altri servizi, come le forniture di energia elettrica e gas.

Secondo gli esperti intervenuti al dibattito, tra cui anche il professore Emiliano Marchisio dell’Università di Tor Vergata, esiste una netta distinzione tra l’utilizzo di un consenso validamente acquisito e le attività dei call center illegali che effettuano telefonate senza alcuna autorizzazione, violando la normativa vigente.

Gli operatori si adeguano e lo scenario potrebbe estendersi

Alla luce di questo orientamento, diversi operatori delle telecomunicazioni avrebbero già adottato questa interpretazione per superare le incertezze generate dal decreto Bollette e riprendere le attività di telemarketing nel rispetto delle nuove regole.

La questione potrebbe inoltre avere effetti anche oltre il settore energetico. Nella bozza della nuova legge annuale sulla Concorrenza è infatti prevista l’estensione di un impianto normativo analogo anche alle attività di telemarketing dedicate ai servizi di telecomunicazione, con possibili ricadute sull’intero comparto delle comunicazioni commerciali.