Stress termico cassa integrazione

Le alte temperature creano problemi anche nel settore lavorativo, dove lo “stress termico” si traduce in aumento de rischi per i lavoratori. Infatti, la minor attenzione e prontezza a reagire agli imprevisti portano sicuramente ad un aumento delle possibilità di essere vittime di infortuni. Ogni anno l’Inail stima oltre 4mila infortuni direttamente collegati al caldo, soprattutto tra i giovani, meno esperti, impiegati nel settore delle costruzioni e nelle aziende di piccole dimensioni. Alla luce di ciò, Inps ed Inail mediante una nota congiunta hanno predisposto le modalità per accedere alla cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono i requisiti richiesti.

La cassa integrazione per stress termico

“Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cigo (cassa integrazione ordinaria) quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite“, in questi termini la nota congiunta, che illustra inoltre le modalità di gestione del caldo. La causale da indicare è quella “eventi meteo”, richiamabile dall’azienda anche per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le eccessive temperature. In realtà “anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle percepite, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto”, precisano gli Enti.

La comunicazione offre anche alcune casistiche: “i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore”.

Ai fini dell’accesso alla cassa integrazione, le aziende devono “indicare le giornate di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo” mediante invio della domanda con la relazione tecnica allegata”. Sarà poi onere dell’Inps “acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto”.