Scontrino fiscale elettronico, come adeguarsi

L’art. 17 del D.L. n. 119 del 2018, dispone il graduale superamento del regime opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, introducendo l’obbligatorietà del regime per i soggetti operanti nel commercio al minuto o in attività assimilate.

Dal 1° luglio 2019 l’obbligo è scattato per i soli contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro, mentre dal 1° gennaio 2020, quando la normativa sarà a regime, saranno obbligati tutti i soggetti di cui all’art. 22 del Testo Unico IVA. In assenza di obbligo, resterà ferma la possibilità di procedere agli adempimenti telematici su base volontaria.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata mediante l’utilizzo di registratori telematici o di server telematici, sostituendo o adattando gli attuali misuratori fiscali.

In alternativa, l’adempimento potrà essere realizzato mediante l’utilizzo una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e fruibile su dispositivi mobile.

Le agevolazioni fiscali

Per l’adeguamento tecnologico reso necessario dalla nuova normativa sullo scontrino fiscale è previsto il riconoscimento ai contribuenti di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento tecnologico dei misuratori fiscali già in dotazione, fino ad un massimo per ciascun dispositivo di 250 euro, in caso di acquisto, e di 50 euro, in caso di modifiche.

Le fattispecie di esonero

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 10 maggio 2019 individua le fattispecie temporaneamente esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, tra cui le cessioni di tabacchi, di giornali e quotidiani periodici e di alcun prodotti agricoli nonchè i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, i servizi elettronici e i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione effettuati nei confronti di privati.

Il Decreto in parola stabilisce, inoltre, l’esonero per tutti i soggetti:

– che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli, per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale;

– che effettueranno, fino al 31 dicembre 2019, operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari del 2018;

– che effettuano operazioni a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali – trattandosi generalmente di operazioni carenti del requisito di territorialità.

Per tutti i soggetti non interessati dal nuovo regime, resteranno fermi gli obblighi tradizionali di documentazione delle operazioni economiche mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ed annotazione dei corrispettivi nel relativo registro.

Le sanzioni

Nel corso della trasmissione Rai Parlamento del 4 giugno 2019, gli addetti ai lavori hanno auspicato, se non una proroga dello scontrino elettronico, almeno un periodo di moratoria sulle sanzioni nella fase di avvio dei corrispettivi telematici.

I casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione o memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o inesatti, ricordiamolo, sono puniti:

– con una sanzione monetaria pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato;

– con la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di un mese, in caso di recidiva.