di Laura De Lisa

l regime Patent Box, provvedimento storicamente di indiscutibile supporto alla ricerca e sviluppo delle imprese, è stato fondamentale negli ultimi anni per incentivare gli investimenti in proprietà intellettuale delle Pmi. Con l’ultimo provvedimento dell’AdE, la corposa Circolare 5/E del 24 febbraio scorso, vengono definiti finalmente tutti gli aspetti pratici di complessa interpretazione, tenendo conto altresì dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sullo schema di circolare conclusasi il 3 febbraio 2023.

QUALI ASSET?

Il documento di prassi fa chiarezza in primo luogo sugli asset agevolabili, includendo: 

a) software protetto da copyright: la prova dell’esistenza del software può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso e la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno (per fruire del “maccanismo premiale” è invece necessaria la registrazione in Siae);

b) brevetti industriali – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

c) disegni e modelli, giuridicamente tutelati;

d) due o più beni immateriali tra quelli indicati, con vincolo di complementarietà. 

LA DECORRENZA DEL NUOVO REGIME

Il nuovo regime Patent Box si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021; non sono più esercitabili le opzioni relative al precedente regime a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (ossia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 22 ottobre 2021). Anche per le aziende con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare si dovrà far riferimento al nuovo regime Patent Box a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. 

L’opzione per il nuovo regime Patent Box può essere esercitata – anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario (c.d. “dichiarazione tardiva”) – come “dichiarazione integrativa/sostitutiva” di quella già trasmessa nei termini ordinari.

In tal caso, la documentazione eventualmente prodotta ai fini della disapplicazione delle sanzioni, così come modificata o integrata, dovrà essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

COME FUNZIONA: UN ESEMPIO 

Il nuovo regime consiste in una iperdeduzione di tutte le spese, capitalizzate e non, sostenute per le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione, al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei beni agevolabili. I costi oggetto di maggiorazione – assunti al netto di eventuali contributi ricevuti dall’impresa per il loro finanziamento – rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione del principio di competenza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir, indipendentemente dai regimi e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione degli stessi costi. Considerando, a titolo di esempio, il caso di un brevetto ottenuto nel periodo di imposta 2022, l’agevolazione potrebbe essere determinata come nella tabella in fondo a questa pagina.

LA “RECAPTURE” ALIAS “MECCANISMO PREMIALE”

Introdotto come recapture, in sede di introduzione della norma, ribattezzato “Meccanismo Premiale” già con il Provvedimento del 15 febbraio 2022, con lo specifico fine di “non depotenziare le finalità agevolative della norma”, oltre al beneficio ordinario è previsto un meccanismo premiale che consente, a tutti coloro che ottengono a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 un titolo di privativa industriale, di dedurre in maniera maggiorata anche i costi per le attività di ricerca e sviluppo riferibili a tali beni e sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti a quello di ottenimento del titolo. In assenza di questa previsione, non sarebbero stati oggetto di agevolazione gli investimenti sostenuti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese relativamente a beni immateriali realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’agevolazione. Per effetto dei chiarimenti forniti dall’ultimo documento di prassi, resta tuttavia inteso che, ai fini della cumulabilità del credito d’imposta ricerca e sviluppo:

– vige il “divieto del doppio finanziamento

– va effettuata la “nettizzazione dei costi”.

Nella determinazione del cumulo, i costi agevolabili devono esseri assunti al netto dell’imposta riferibile alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent Box.

LA PENALTY PROTECTION

L’istituto della penalty protection è stato originariamente introdotto nell’ambito del transfer pricing e si sostanzia in un regime di esonero dalle sanzioni amministrative per dichiarazioni infedeli ed applicabile nel caso in cui il contribuente risulti in possesso di adeguata documentazione congrua a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati. Anche nel caso del patent box, la ratio della disposizione consiste nell’introduzione di un onere documentale finalizzato a garantire una corretta fruizione del beneficio fiscale. La penality proctection era presente nel previgente regime ai sensi dell’art.4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e prevedeva, al ricorrere di precisi obblighi documentali e di comunicazione da parte del contribuente, la misura premiale di ottenere la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione. La predisposizione di documentazione “idonea” risulta, pertanto, sufficiente ad escludere l’applicazione della sanzione. Affinché questa operi, resta obbligatorio predisporre una dettagliata “scheda anamnestica” dell’azienda, un articolato set documentale, descritto nell’ art.7 del Provvedimento attuativo prot. n. 48243/2022. Il documento è articolato in due sezioni, A e B, contenenti le informazioni in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box. In estrema sintesi, i documenti sono volti a fornire evidenza della catena del valore della società, delle expertise del personale, dei punti di forza e delle opportunità colte nel mercato grazie alla realizzazione del brevetto o del software vincente, favorendo anche un vero e proprio momento di autoanalisi per i proponenti.