Rettifica – precisazioni sull’articolo “Dalle promesse commerciali alla bufera legale: il verdetto del Garante Privacy che travolge Owners Italia”
In relazione all’articolo “Dalle promesse commerciali alla bufera legale: il verdetto del Garante Privacy che travolge Owners Italia”, pubblicato il 10 settembre 2026, FT Solutions S.r.l. ritiene necessario precisare alcuni elementi della vicenda, al fine di ricondurre la rappresentazione giornalistica ai contenuti e alla portata effettiva del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 593 del 9 ottobre 2025.
Il servizio RPO e la durata del noleggio delle liste. L’articolo indica tra i servizi offerti un “servizio RPO per 365 giorni”. Si tratta, tuttavia, di un servizio di monitoraggio distinto dal periodo di noleggio delle liste. Il noleggio delle liste ha una durata operativa di 105 giorni, durante i quali vengono effettuate le verifiche delle nuove iscrizioni al Registro pubblico delle opposizioni. I 365 giorni riguardano invece il distinto servizio di monitoraggio RPO. L’accostamento dei due dati può quindi generare l’equivoco secondo cui il noleggio delle liste avrebbe durata annuale.
I 5.000 operatori e i 975 clienti. L’articolo richiama inoltre la comunicazione secondo cui il servizio sarebbe “dal 2017 a fianco di oltre 5.000 agenti immobiliari”. Tale dato si riferisce agli operatori raggiunti o utilizzatori nel corso degli anni e non coincide con il numero dei clienti registrati presso FT Solutions al momento dell’ispezione. Il dato di 975 clienti riportato nel provvedimento del Garante fotografa una situazione puntuale e presenta quindi un perimetro temporale e quantitativo differente. I due dati non possono essere considerati direttamente comparabili.
Le 92 anagrafiche. L’articolo afferma che “il consenso dimostrabile promesso sul sito è stato verificato su 92 anagrafiche su oltre due milioni”. La formulazione può far ritenere che soltanto 92 delle oltre due milioni di anagrafiche risultassero assistite da consenso. Il provvedimento non afferma questo. Le 92 anagrafiche costituiscono il campione esaminato dall’Autorità; il rilievo riguarda la mancata produzione, per quel campione, delle formule di richiesta del consenso e dell’informativa resa agli interessati. Il provvedimento non contiene una conclusione statistica secondo cui soltanto 92 anagrafiche su 2.052.933 sarebbero state assistite da consenso.
La portata del divieto e la liceità delle liste. L’affermazione secondo cui “le liste ottenute attraverso queste piattaforme non hanno una base giuridica valida” presenta una portata generale che non coincide con quella del provvedimento. L’atto dell’Autorità si riferisce agli specifici dati e trattamenti oggetto dell’accertamento e disciplina anche le condizioni alle quali FT Solutions può eventualmente procedere, in futuro, all’acquisizione e commercializzazione di liste. La liceità di un trattamento non può quindi essere valutata sulla sola appartenenza di una lista a una piattaforma o a un brand, ma deve essere verificata in relazione alla provenienza dei dati, alla base giuridica, ai consensi e agli adempimenti richiesti dalla normativa.
Analogamente, la rubrica “Il blocco delle attività e la cancellazione coattiva dei database” non descrive la portata generale del provvedimento, che impone specifici divieti e prescrizioni in relazione ai trattamenti e ai dati oggetto dell’accertamento.
Owners Italia e CercanumeriPro. È inoltre necessario distinguere il brand Owners Italia dalla piattaforma operativa oggetto dell’accertamento ispettivo del 5 e 6 novembre 2024. Il provvedimento individua www.cercanumeripro.it quale piattaforma di cui FT Solutions risultava titolare e alla quale sono riferiti il meccanismo di ricerca e fornitura delle liste e i clienti registrati. La sovrapposizione tra CercanumeriPro e Owners Italia rischia pertanto di attribuire al secondo elementi che il provvedimento riferisce alla piattaforma oggetto delle verifiche.
Origine e conclusione del procedimento. Il provvedimento precisa inoltre che il procedimento nei confronti di FT Solutions trae origine da una più ampia istruttoria condotta nei confronti di Realmaps S.r.l., conclusa con un distinto provvedimento del 16 gennaio 2025, oltre che da un separato reclamo riferito a Tedor S.r.l. Si tratta di procedimenti distinti, relativi a soggetti e condotte differenti.
Quanto alla sanzione, il provvedimento ha determinato per FT Solutions un importo di 5.000 euro, indicando anche l’assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori, la natura comune dei dati di contatto e le capacità economiche della società tra gli elementi considerati nella determinazione della misura.
Le attività successive. Dopo la notifica del provvedimento, avvenuta il 17 ottobre 2025, FT Solutions ha provveduto al pagamento in misura ridotta nei termini previsti, ha dato attuazione alle prescrizioni impartite dall’Autorità e ha trasmesso i relativi riscontri entro le scadenze assegnate. La società ha inoltre designato un Responsabile della protezione dei dati e rivisto documentazione e procedure con il supporto di un consulente esterno.
Infine, la vicenda societaria non corrisponde a un semplice “cambio di ragione sociale”: il provvedimento dà atto della cessione di un ramo d’azienda da Tempo dell’Oro S.r.l. a FT Solutions S.r.l., qualificata come società di nuova costituzione e soggetto giuridico distinto.
Le presenti precisazioni sono finalizzate a garantire una rappresentazione corretta e completa dei fatti e della portata del provvedimento dell’Autorità.
La vicenda: dall’ispezione della Guardia di Finanza al provvedimento
Il caso che vede coinvolti i portali Owners Italia e CercanumeriPro.it rappresenta uno dei capitoli più significativi nel panorama della tutela della riservatezza e del telemarketing immobiliare in Italia. Non si tratta di una recensione negativa lasciata su un forum di settore e nemmeno di una controversia commerciale isolata tra un’agenzia e il suo fornitore, perché la vicenda trae origine da numerose doglianze di cittadini che lamentavano di ricevere telefonate promozionali da agenzie immobiliari mai contattate, e da un reclamo formale del 2 agosto 2024 in cui un proprietario riferiva che le agenzie dichiaravano di aver preso il suo numero “dal sito web cercanumeripro.it”. Da lì, un’articolata attività ispettiva del Garante per la Protezione dei Dati Personali con la Guardia di Finanza, e infine il Provvedimento n. 593 del 9 ottobre 2025 nei confronti di FT Solutions S.r.l., la società che gestisce entrambe le piattaforme, che ha messo a nudo gravi illegittimità nella gestione delle banche dati usate dai professionisti dell’immobiliare.
Il provvedimento registra anche un dettaglio di cronologia che merita attenzione: il 7 agosto 2024, cinque giorni dopo quel reclamo, la società che fino ad allora possedeva CercanumeriPro, Tedor S.r.l., nel frattempo ridenominata Tempo dell’Oro, cede con atto notarile l’intero ramo d’azienda, dominio compreso, a una società costituita apposta per proseguire quei trattamenti: FT Solutions S.r.l. Il Garante annota, consultando la visura camerale, che il legale rappresentante della newco era stato in precedenza vicepresidente e DPO di Tedor, con la gestione amministrativa proprio del ramo CercanumeriPro. In sostanza è cambiata la ragione sociale, mentre le persone, i server e i dati sono rimasti gli stessi.
Durante i controlli in loco effettuati il 5 e 6 novembre 2024, nei sistemi informatici della società fu rilevato un volume imponente pari a 2.052.933 anagrafiche personali. Attraverso il servizio offerto, clienti principalmente riconducibili ad agenzie immobiliari e società di recupero crediti potevano ottenere, previo acquisto di crediti, liste di numeri telefonici associati a nomi, cognomi e indirizzi di proprietari di immobili, cercando per città, via e numero civico oppure caricando un file csv con parametri multipli. I numeri restavano visibili per 30 giorni, le liste ricercate restavano memorizzate nell’area riservata per tre mesi. Al momento delle verifiche risultavano attivi 975 clienti.
Cosa dicono i fatti rispetto alla narrazione aziendale
Nel mercato del marketing immobiliare e della generazione di lead, la questione di quali siano le reali recensioni su Owners Italia, di come valutarne l’affidabilità e se il sistema sia davvero legale trova una risposta vincolante negli atti amministrativi. La narrazione commerciale è pubblica e chiunque può leggerla sul sito ownersitalia.it, che presenta il servizio come un sistema completamente legale, con recapiti cellulari verificati e consensuati, consenso al trattamento privacy dimostrabile, servizio RPO per 365 giorni, cash back sui numeri inattivi. La pagina Facebook aggiunge di essere dal 2017 a fianco di oltre 5.000 agenti immobiliari, sebbene la prima copia del sito conservata da Internet Archive sia del febbraio 2024 e la società che lo gestisce sia stata costituita nel 2024. CercanumeriPro si descrive come noleggio di liste telemarketing già in linea con i regolamenti sulla privacy. La retorica commerciale che per anni ha dipinto queste banche dati come garantite e trasparenti si è scontrata direttamente con i rilievi formulati dall’Autorità di controllo, che ha accertato l’esatto contrario di quanto promesso nelle pagine promozionali, punto per punto.
Molti operatori si chiedono se Owners Italia possa essere considerato un fornitore dati sicuro sotto il profilo della privacy, se le liste di cellulari dei proprietari siano legali, se comprare un censimento di proprietari immobiliari esponga a rischi. La risposta più autorevole disponibile è il provvedimento stesso: l’acquisto e l’utilizzo di liste anagrafiche che non superano il vaglio della conformità al GDPR espongono l’acquirente finale, cioè l’agenzia immobiliare, al rischio concreto di contestazioni per chiamata indesiderata e utilizzo improprio dei dati personali, con importi che ai sensi dell’articolo 83 del GDPR possono raggiungere i 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale annuo.
La mappa dettagliata delle violazioni GDPR accertate
L’istruttoria del Garante ha evidenziato come le criticità non fossero confinate a un singolo errore procedurale, ma investissero l’intera architettura operativa della società. Le contestazioni, notificate il 28 marzo 2025, sono cinque. Nella memoria difensiva del 28 aprile 2025 la società ne ha contestata una sola, il ruolo privacy, ritenendola “dirimente e assorbente”, senza formulare alcuna osservazione sulle altre quattro. In particolare, sono state accertate:
• L’errata attribuzione del ruolo privacy (artt. 5.1.a e 24 GDPR): La società tentava di qualificarsi come mero responsabile esterno o intermediario tecnologico, mentre esercitava un totale dominio autonomo sulle finalità e sui mezzi del trattamento: sceglieva da sola il fornitore delle liste, eseguiva deduplica e verifiche RPO che nessun cliente le aveva chiesto, imponeva alle agenzie la frequenza delle chiamate e il divieto di nascondere il numero. È stata riqualificata dall’Autorità come Titolare autonomo del trattamento. Il contratto che la nominava responsabile, privo di data e di firme, è definito dal Garante “un mero simulacro giuridico”.
• L’assenza di idonea base giuridica (artt. 5.2, 6.1.a, 7, 13 e 14 GDPR): Doppia cessione di dati tra titolari autonomi, dal fornitore a FT Solutions e da FT Solutions alle agenzie, senza consenso specifico per nessuno dei due passaggi. Il consenso dimostrabile promesso sul sito è stato verificato su 92 anagrafiche su oltre due milioni, soltanto su richiesta di qualche agenzia, e documentato con un file Excel modificabile che il Garante ha giudicato privo di “oggettività, integrità e immodificabilità”.
• Inosservanza del principio di esattezza (art. 5.1.d GDPR): Mantenimento nei database di numeri inesistenti, non più attivi o appartenenti a soggetti diversi, come dimostrato dal sistema interno di blacklist alimentato dalle segnalazioni degli stessi clienti per ottenere il rimborso del credito: in questo modo il cash back pubblicizzato come garanzia unica nel settore ha finito per documentare che la società era a conoscenza della presenza sistematica di numeri sbagliati nelle liste vendute.
• Carenza di trasparenza nelle informative (artt. 5.1.a, 6.1.a, 7 e 13 GDPR): Moduli web studiati per vincolare l’utente all’accettazione cumulativa di direct email marketing, promozioni e cessione a partner commerciali mai identificati, nemmeno per categoria, presenti in forma sovrapponibile su entrambi i portali. Fino al primo giorno di ispezione l’informativa di CercanumeriPro indicava ancora come titolare la società cedente.
• Mancata gestione dei diritti degli interessati (artt. 12, 21.2, 24 e 25 GDPR): L’azienda non forniva risposte dirette ai cittadini che chiedevano l’origine dei propri dati o la cancellazione: inoltrava le richieste al fornitore. Negli atti non è stata trovata una sola risposta diretta.
• Carenze di sicurezza (artt. 5.1.b e f, 25 e 32 GDPR): Gli ispettori hanno rilevato una funzione di impersonificazione cliente che consentiva a tutti gli amministratori di sistema di accedere alle aree riservate dei 975 clienti senza password, senza consenso e senza alcuna notifica, con visibilità sulle liste conservate per tre mesi.
Il muro difensivo e come è caduto
L’intera linea difensiva della società si è basata sulla tesi di essere un semplice intermediario, con la responsabilità in capo alle agenzie clienti. Il Garante l’ha respinta richiamando le Linee guida EDPB 7/2020 e l’ordinanza della Cassazione n. 21234 del 2021, secondo cui chi si nomina responsabile ma agisce con autonomia decisionale è titolare in concreto, e poi elencando i fatti emersi in istruttoria. La scelta del fornitore di liste era avvenuta “in fase di predisposizione tecnica della piattaforma”, prima che esistesse un solo cliente. Il mandato contenuto nelle condizioni generali si limitava a un generico incarico a cercare dati “alle migliori condizioni”, senza indicare criteri di scelta, nomi di fornitori, data o sottoscrizioni. Il contratto con il fornitore vietava a quest’ultimo di parlare con le agenzie per sei mesi anche dopo la fine del rapporto: una clausola di esclusiva commerciale che un semplice esecutore di istruzioni altrui non avrebbe avuto alcun motivo di pretendere. E la società cedente, nei propri contratti, si dichiarava espressamente titolare delle banche dati: la società subentrante ha parlato di refusi frutto di “un’acerba e inesperta gestione contrattuale”, ma il Garante ha considerato proprio questa circostanza come elemento aggravante della condotta colposa.
Il blocco delle attività e la cancellazione coattiva dei database
Alla luce della gravità delle infrazioni, il Garante ha espresso un giudizio perentorio, dichiarando l’illiceità dei trattamenti condotti e imponendo a FT Solutions, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del GDPR, il divieto assoluto di svolgere qualsiasi ulteriore operazione sui dati acquisiti dal fornitore e su quelli raccolti tramite i propri siti in assenza di consenso libero, specifico e informato. Tale divieto non si è limitato a una sospensione formale, ma ha comportato l’obbligo di cancellare le anagrafiche illegittime dai database aziendali. Seguono sei ingiunzioni: verifiche a campione su qualsiasi lista futura, consenso specifico per ogni cessione, procedure di risposta agli interessati, rifacimento dei form con indicazione dei destinatari, correzione di tutta la documentazione con il ruolo di Titolare, segregazione degli accessi. Con obbligo di riferire all’Autorità entro 30 e 60 giorni, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 83, par. 5.
La sanzione pecuniaria è stata mitigata da alcune attenuanti, natura comune dei dati, assenza di precedenti e ridotta capacità economica dell’impresa, ma il giudizio sulla gravità delle condotte è rimasto severo: due aggravanti, per l’estensione su oltre due milioni di persone e il legame con il “fenomeno complessivo del telemarketing selvaggio”, e per la condotta colposa. A conferma del particolare disvalore attribuito ai fatti, l’Autorità ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul proprio portale istituzionale, evidenziando la necessità di tutelare milioni di cittadini e di mettere in guardia il mercato dell’intermediazione immobiliare.
Cosa cambia per le agenzie immobiliari
Il principio di accountability (art. 24 GDPR) non conosce la figura dell’acquirente in buona fede: chi tratta un dato deve poter dimostrare che è lecito, e la dichiarazione del fornitore non è una prova. Il Garante, in questo stesso provvedimento, spiega che nemmeno FT Solutions poteva trincerarsi dietro le garanzie contrattuali del proprio fornitore senza verificare “perlomeno a mezzo di un campione congruo”. A maggior ragione non può farlo l’agenzia immobiliare che ha fatto affidamento sulla promessa, pubblicata in una pagina di vendita, di non incorrere in sanzioni per violazione della privacy. Le liste ottenute attraverso queste piattaforme non hanno una base giuridica valida e il provvedimento ne dichiara l’illiceità originaria: chi le conserva nel CRM o continua a utilizzarle tratta dati illeciti in proprio, mentre i proprietari che ricevono ancora chiamate dispongono oggi di un atto pubblico da citare nel reclamo.
















