Npl: informativa societaria e rilievo penale delle svalutazioni

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Bolzano ha emesso una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” nell’ambito del giudizio abbreviato nei confronti di un avvocato (assistito da Jean-Paule Castagno dello studio Orrick), in relazione all’accusa di ostacolo all’autorità di vigilanza con riferimento all’ispezione condotta da Banca di Italia nel 2012 presso la Cassa di Risparmio di Bolzano.

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Nuova operatività ristori Emilia-Romagna

A partire dal 21 novembre ampliata l’operatività dei Ristori da €300 milioni riservati alle imprese colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. La nuova misura, destinata a indennizzare le perdite di reddito per sospensione dell’attività per un importo massimo concedibile di 5 milioni di euro, è rivolta a tutte le tipologie di impresa con un fatturato estero minimo pari al 3%.


Il procedimento riguarda uno dei primi casi giudiziari che affronta il tema della rilevanza penale delle svalutazioni dei crediti non performing ai fini della corretta informativa societaria nei confronti dei soci e del mercato. 

Secondo la prospettazione accusatoria, nel corso dell’ispezione dell’Autorità di Vigilanza, il professionista “nella sua qualità di responsabile controllo e ristrutturazione crediti della Cassa di Risparmio di Bolzano”, in concorso con altri esponenti della Cassa, avrebbe trasmesso un documento, denominato “nota di servizio”, artefatto (datato 16 gennaio 2012 ma asseritamente predisposto solo nel dicembre di quell’anno, ad ispezione già avviata) al fine di rappresentare falsamente agli ispettori di Banca d’Italia l’esistenza di criteri per la svalutazione dei crediti deteriorati e degli incagli.

In particolare, richiamando una recentissima pronuncia di legittimità nel caso Monte dei Paschi di Siena, la difesa del professionista ha svolto una analisi di tutte le informazioni a disposizione della Autorità di Vigilanza, così da dimostrare come, eliminando le informazioni contenute nella nota di servizio, il comparto informativo a disposizione dell’Autorità non sarebbe variato.

Tale analisi è stata sviluppata seguendo “quattro pilastri difensivi”.

È stato rappresentato il contesto di sistema che, dopo la contrazione del PIL Italiano degli anni 2007-2012, ha visto un aumento dei crediti deteriorati e degli incagli bancari e un conseguente incremento delle verifiche ispettive da parte di Banca d’Italia.

In tale contesto, la specifica ispezione condotta da Banca d’Italia ha avuto ad oggetto numerosissime posizioni in sofferenza o ad incaglio, in relazione alle quali gli ispettori avevano potuto “toccare con mano” la corrispondenza tra i criteri presenti nella nota di servizio e quelli effettivamente operati.

Inoltre, attraverso la ricostruzione della normativa interna della Cassa, è emersa come la nota di servizio si limitasse a riportare criteri di svalutazione già presenti in precedente documentazione e pienamente rispettati nella prassi dell’istituto. 

L’assenza di un ostacolo all’attività di vigilanza è stata, infine, confermata dallo stesso esito dell’ispezione: nonostante la trasmissione della documentazione da parte della Cassa, emetteva un giudizio “parzialmente sfavorevole”.

Con questo provvedimento di assoluzione, si chiude l’intera vicenda giudiziaria del professionista che, nel febbraio 2020, era stato archiviato dalle accuse di falso in prospetto, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e truffa legate all’aumento di capitale della Cassa di Risparmio di Bolzano realizzato nel 2012.