Il richiamo all’“ambito giuslavoristico” inserito nel disegno di legge di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti non cambia l’attuale distribuzione delle competenze tra le professioni. È questa la posizione espressa dai Consulenti del Lavoro dopo l’approvazione dell’emendamento, al centro di un confronto che coinvolge riserve professionali, percorsi abilitanti e confini delle attività ordinistiche. Una formula normativa generica, secondo la categoria, non sarebbe sufficiente a introdurre nuove attribuzioni in materia di lavoro.
Una definizione che non riscrive le competenze
L’espressione “ambito giuslavoristico”, pur indicando un settore di attività considerato tipico della professione dei commercialisti, non avrebbe l’effetto di creare una nuova figura professionale né di modificare le competenze già previste dall’ordinamento. L’attribuzione di attività riservate richiede infatti disposizioni legislative specifiche, mentre un riferimento descrittivo e non puntuale non potrebbe incidere sul sistema vigente.
Professionisti abilitati e professionisti autorizzati
Il nodo centrale riguarda la distinzione tra chi possiede competenze proprie e specialistiche e chi è autorizzato a svolgere soltanto determinati adempimenti. La legge n. 12 del 1979, viene ricordato, non riconosce agli altri professionisti una competenza generale nel diritto del lavoro, ma consente loro alcuni adempimenti amministrativi in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Una differenza tra abilitazione specialistica e autorizzazione operativa richiamata anche da una recente pronuncia del TAR Lazio.
Nessun ampliamento previsto dalla riforma
Anche il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul disegno di legge di riforma dell’ordinamento dei commercialisti viene indicato come elemento utile a delimitare la portata dell’intervento. Il legislatore delegato, secondo quanto riportato, non sarebbe chiamato ad assegnare nuove competenze né a istituire ulteriori riserve professionali. Resterebbe quindi escluso qualsiasi ampliamento delle attività già attribuite dalle norme alle diverse categorie.
Formazione ed esame alla base della specializzazione
L’accesso alla professione di Consulente del Lavoro richiede un percorso composto da formazione specialistica, praticantato presso un professionista iscritto a uno dei 106 Consigli provinciali e superamento dell’esame di Stato. Dal decreto legislativo n. 276 del 2003 in avanti, diverse norme hanno inoltre assegnato alla categoria competenze specialistiche in materia di lavoro. Per i Consulenti, dunque, la qualificazione professionale non può essere acquisita attraverso un semplice richiamo terminologico.
Il peso economico della categoria
Secondo i dati diffusi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, gli stessi assistono quotidianamente oltre 10 milioni di lavoratori e circa 1,8 milioni di imprenditori, contribuendo all’applicazione della normativa lavoristica, previdenziale e sociale. Numeri che la categoria utilizza per sottolineare il proprio ruolo nel sistema produttivo e nella gestione dei rapporti tra imprese e dipendenti. Il confronto sulle professioni, viene ribadito, dovrebbe quindi concentrarsi su competenze, formazione ed esperienza, non sulle sole definizioni legislative.
















