Barbara Cortese, segretario generale di Assoholding
Assoholding, da 20 anni l’Associazione di categoria delle holding finanziarie e di partecipazione, fondata e presieduta dal Prof. Gaetano De Vito, punta ad ottenere la proroga dell’Art. 55 del DL cd. “Cura Italia”, recepito con modifiche dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e convertito in legge dall'articolo 72 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n. 253 del 13 ottobre 2020).
Il primo atto formale che compie il nuovo Segretario Generale dell’Associazione, l’Avvocato Barbara Cortese, nel ruolo dal 20 ottobre scorso, è quindi proprio la richiesta al Governo di proroga della norma, almeno fino a tutto il 2021, o meglio ancora per un biennio, per coprire le perdite che il perdurare dell’emergenza pandemica procurerà alle imprese ben oltre la scadenza della previsione normativa ad oggi fissata al 31 dicembre di quest’anno. Parallelamente alla proroga della norma, bisognerà richiederne anche il rifinanziamento, che dovrà prevedere uno stanziamento ingente, adeguato a bilanciare le perdite subite dalle imprese nel 2020 e a quelle che è logico attendersi anche nel prossimo anno.
La norma nasce infatti come forma di sostegno alle imprese in difficoltà economica a causa della Pandemia. È immaginata dal legislatore come pratica virtuosa nella gestione del credito d’imposta, in quanto consente di creare nuova liquidità attraverso un meccanismo di cessione di crediti inesigibili che danno luogo a crediti d’imposta. Il legislatore ha modificato la disciplina della trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA, Deferred Tax Assets) ponendo la condizione di cessione di crediti deteriorati indirizzati alla creazione di nuova liquidità. In sostanza, le imprese che cedono a terzi, entro il 31 dicembre 2020, i propri crediti commerciali o finanziari deteriorati possono trasformarli in credito d’imposta.
Un meccanismo virtuoso, quindi, perché genera liquidità in quanto diminuisce il fabbisogno connesso con il versamento di imposte e contributi, e allo stesso tempo aumenta la disponibilità di cassa in un periodo di crisi. Purtroppo, il legislatore ha previsto che il meccanismo termini il 31 dicembre 2020; fa specificamente riferimento alle perdite subite dalle aziende fino al 2019 e non prende quindi in considerazione le ulteriori perdite che si produrranno in questo anno fiscale – e oltre – a causa della crisi. L’obiettivo di Assoholding è quello di arrivare ad una modifica della ratio stessa della norma, chiederne la proroga ed il rifinanziamento, per fare fronte proprio a quelle difficoltà ulteriori e sicuramente gravose che le aziende andranno ad affrontare nel 2021 a causa del Covid-19.
L’auspicio del suo Segretario Generale è che tutte le associazioni di categoria imprenditoriale vorranno affiancarsi ad Assoholding nella richiesta al Governo e al Parlamento di provvedere al rifinanziamento di questa utile norma e alla sua proroga.
Il testo dell'art.55
Art. 55
(Misure di sostegno finanziario alle imprese)
L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
Art. 44-bis
1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre
2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori
inadempienti a norma del comma 5, puo' trasformare in credito
d'imposta le attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;
importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta
alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite
fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma
1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente
comma possono essere considerati per un ammontare massimo non
eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del
presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un
valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre
2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e dalle societa' controllate,
anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attivita' per imposte
anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere
trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia
della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della
cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le
perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del
presente articolo;
b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le
eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente
trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono
produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti
di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti
secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta
vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla
formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in
crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della
societa' cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio
in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;
l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello
in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle
attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per
imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del
presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla
trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate.
4. Il presente articolo non si applica a societa' per le quali sia
stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla
data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti
di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
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