Una sentenza destinata a riaprire il dibattito sul lavoro dei navigator e a incidere su numerosi contenziosi ancora aperti. La Corte di cassazione ha stabilito che il semplice ricorso a contratti di collaborazione non era sufficiente a escludere le tutele previste per il lavoro subordinato quando, nei fatti, l’attività veniva svolta secondo modalità tipiche di un rapporto di dipendenza.

Aggiungi Economy Magazine come fonte preferita su Google!

Secondo quanto si legge su Il Sole 24 Ore, con la sentenza n. 23436/2026, pubblicata il 17 luglio, la sezione Lavoro della Cassazione ha accolto il ricorso presentato da 13 navigator, chiarendo uno degli aspetti più controversi della disciplina introdotta con il Reddito di cittadinanza.

Cassazione: navigator vanno trattati come dipendenti

Secondo i giudici di legittimità, il fatto che il legislatore avesse previsto il conferimento di “incarichi di collaborazione” non esclude automaticamente l’applicazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, che estende le tutele del lavoro subordinato alle cosiddette collaborazioni etero-organizzate.

La Corte ha quindi censurato la decisione della Corte d’Appello di Torino, affermando che la qualificazione formale del contratto non è sufficiente per determinare la natura del rapporto di lavoro. Occorre invece valutare le modalità concrete con cui l’attività viene svolta.

Come lavoravano e cosa fanno

I navigator erano stati assunti da Anpal Servizi per supportare i Centri per l’impiego nell’attuazione del Reddito di cittadinanza. Tuttavia, secondo la Cassazione, l’organizzazione concreta del lavoro mostrava caratteristiche riconducibili a un rapporto subordinato.

I collaboratori operavano infatti in modo stabile all’interno dei Centri per l’impiego, utilizzavano strumenti e strutture dell’amministrazione, seguivano direttive organizzative e svolgevano attività integrate con quelle del personale pubblico. Sono proprio questi elementi ad aver spinto numerosi navigator ad avviare azioni giudiziarie per ottenere il riconoscimento delle tutele previste per i lavoratori subordinati.

Il nodo della norma sul Reddito di cittadinanza

Al centro della vicenda – si legge su Il Sole 24 Ore – c’è l’articolo 12 del decreto legge 4/2019, che aveva introdotto la figura dei navigator limitandosi a prevedere il conferimento di “incarichi di collaborazione”, senza disciplinarne in modo dettagliato la natura giuridica.

Secondo la Cassazione, questa formulazione ha generato un’interpretazione errata, facendo ritenere che fosse sufficiente definire il rapporto come collaborazione per escludere automaticamente l’applicazione della disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate.

I giudici chiariscono invece che quella disposizione non aveva introdotto una nuova categoria contrattuale né un regime speciale, ma rinviava semplicemente alle norme generali già previste dall’ordinamento.

La convenzione del Piemonte rafforza la tesi dei giudici

Per accertare la natura del rapporto, la Corte richiama anche la convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte e Sviluppo Lavoro Italia (all’epoca Anpal Servizi), utilizzata come elemento probatorio.

Il documento prevedeva che i navigator lavorassero a stretto contatto con gli operatori dei Centri per l’impiego, svolgendo attività secondo le esigenze organizzative e le indicazioni dei responsabili delle strutture territoriali.

Tra i compiti affidati figuravano il supporto nella predisposizione dei percorsi personalizzati per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, l’assistenza agli utenti nel reinserimento lavorativo e il raccordo con imprese e servizi per l’impiego. Attività che, secondo la Cassazione, confermano l’inserimento stabile dei navigator nell’organizzazione amministrativa.