Economy magazine

(Adnkronos) – La corte non mette in discussione la genitorialità dell’uomo, gli si riconosce un “pieno coinvolgimento nella vita della figlia” in termini affettivi ed economici, ritiene invece “censurabile il comportamento della madre che, a fronte di un progetto di vita per sé e la figlia, anziché ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere l’autorizzazione a trasferirsi con la minore in altro paese spiegando le ragioni legate all’interesse della minore, decideva di allontanarsi insieme alla bambina, trasferendosi in Israele e così sottraendo la minore al suo contesto di vita e al padre”, nonostante un ordine di non allontanamento.

Una madre che, si legge nella sentenza d’appello, “si è ‘fatta giustizia da sola’ non ottemperando al provvedimento che disponeva il divieto di espatrio” e che è “convinta che per cancellare ad una figlia il padre sia sufficiente trasferirla nottetempo in un altro Stato costruendole una diversa identità familiare”. Nella recente sentenza della Cassazione si pone come prima questione da valutare la cittadinanza della bambina, nata fuori dal matrimonio e non riconosciuta dal padre in Italia, ma riconosciuta in Francia dopo un anno circa dalla nascita.