L’intelligenza artificiale entra in una nuova fase anche sul fronte delle attività di polizia e delle responsabilità legate al suo utilizzo. Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre, adegua l’ordinamento italiano al regolamento europeo 2024/1689, noto come AI Act, e introduce una disciplina specifica per l’impiego dei sistemi di IA da parte delle Forze di polizia, oltre a nuove disposizioni in materia civile e penale. Il provvedimento sarà in vigore dal 30 settembre.
IA, collaborazione tra Forze di polizia e ricerca
Il decreto – riporta Il Sole 24 Ore – apre alla possibilità per le Forze di polizia di collaborare con università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati per sviluppare e sperimentare sistemi di intelligenza artificiale. La cooperazione deve però avvenire garantendo la protezione dei dati operativi sensibili e nel rispetto delle regole previste dalla normativa.
Un ruolo viene assegnato anche agli spazi di sperimentazione normativa, pensati per consentire lo sviluppo e il test di sistemi di IA ad alto rischio in contesti controllati. Il quadro viene costruito nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e sorveglianza umana.
Intelligenza artificiale, le novità con il decreto
Un altro tassello riguarda la preparazione del personale. Il nuovo quadro normativo prevede percorsi formativi dedicati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di fornire agli operatori conoscenze sul funzionamento dei sistemi, sulle loro potenzialità e sui relativi limiti.
La formazione riguarda anche i rischi connessi all’impiego dell’IA, compresi quelli legati alla cybersicurezza, alla protezione dei dati personali, agli aspetti etici e alla corretta interpretazione degli output prodotti dai sistemi. La necessità di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di IA era già tra i criteri indicati dalla legge delega del 2025.
Riconoscimento biometrico, limiti più stringenti
Uno dei capitoli più delicati riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica. Il decreto disciplina l’impiego dei sistemi di riconoscimento remoto in tempo reale da parte delle Forze di polizia, circoscrivendone l’utilizzo a specifiche finalità.
Tra queste rientrano la prevenzione di determinate minacce e la ricerca di persone scomparse o di vittime di reati come sequestro di persona, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale. L’impiego deve essere limitato a quanto strettamente necessario, con delimitazione dell’area interessata e indicazione delle persone ricercate.
Per le attività di identificazione biometrica remota in tempo reale legate a procedimenti penali, il decreto prevede inoltre il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria. Nei casi urgenti sono previste procedure specifiche per l’attivazione del sistema e per la successiva convalida giudiziaria, con termini temporali definiti dalla legge.
Particolare attenzione viene riservata anche alle banche dati biometriche. Il decreto vieta l’utilizzo di archivi alimentati attraverso tecniche di scraping non mirato, cioè la raccolta automatizzata e indiscriminata di immagini facciali finalizzata alla creazione o all’ampliamento di banche dati per il riconoscimento facciale.
Riconoscimento facciale a posteriori
La normativa – si legge su Il Sole 24 Ore – interviene anche sull’utilizzo dell’IA collegata ai sistemi di videosorveglianza per il riconoscimento facciale effettuato dopo la registrazione delle immagini.
Il decreto distingue quindi l’acquisizione delle immagini dall’eventuale successiva elaborazione biometrica. In determinati contesti caratterizzati da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, le immagini possono essere conservate localmente senza un’immediata elaborazione biometrica. L’eventuale riconoscimento viene attivato successivamente, in presenza delle condizioni previste dalla normativa e, nei casi stabiliti, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
IA, arriva un nuovo reato
Il decreto dedica una parte di testo al codice penale, introducendo l’articolo 437-bis, dedicato all’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA e all’alterazione illecita dei sistemi ad alto rischio.
La nuova fattispecie riguarda, tra l’altro, la mancata adozione delle misure tecniche di sicurezza necessarie per prevenire malfunzionamenti o alterazioni e l’omessa sorveglianza umana. La responsabilità penale scatta quando da tali omissioni deriva un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Le pene possono arrivare fino a otto anni di reclusione nei casi in cui sia messa in pericolo la sicurezza dello Stato. Per l’alterazione illecita di sistemi di IA ad alto rischio sono previste ulteriori sanzioni, fino a dieci anni nei casi più gravi.
La nuova disciplina interessa anche le imprese. Il decreto modifica infatti il sistema della responsabilità degli enti previsto dal decreto legislativo 231/2001, introducendo specifiche sanzioni pecuniarie per alcuni reati connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Danni da intelligenza artificiale, nuove tutele
Il provvedimento interviene infine sulla responsabilità civile con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione di chi subisce un danno collegato all’utilizzo di un sistema di IA.
La disciplina introduce strumenti processuali per consentire al soggetto che lamenta il danno di ottenere elementi relativi al funzionamento del sistema e prevede regole specifiche sulla distribuzione dell’onere della prova. La responsabilità viene quindi collegata anche alla classificazione del sistema di IA e agli obblighi previsti dalla normativa europea.
Il decreto 160/2026 costruisce così un quadro che mette insieme sviluppo e sperimentazione dell’intelligenza artificiale, sicurezza, protezione dei dati e responsabilità. Per le imprese e gli utilizzatori professionali di sistemi di IA ad alto rischio, il nuovo impianto rende ancora più centrale la gestione delle misure di sicurezza, della supervisione umana e dei controlli interni.
















