10.05.2019
È costituzionalmente illegittima la confisca amministrativa dell’intero prodotto di operazioni finanziarie illecite e dei beni utilizzati per commetterle, anziché del solo profitto ricavato da queste operazioni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 112, depositata oggi.
Il protagonista del caso sottoposto alla Consulta era stato stato sottoposto a una sanzione patrimoniale pari a circa tredici volte l’effettivo guadagno ricavato dall’operazione illecita
La sentenza rileva che queste particolari forme di confisca – combinate con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza – conducono a risultati punitivi in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione, che la Corte ha ritenuto applicabile anche agli illeciti amministrativi di carattere punitivo.
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici, l’amministratore di una società aveva acquistato 30.000 azioni della società stessa al prezzo complessivo di circa 123.000 euro, essendo in possesso di un’informazione riservata sull’imminente lancio di un’offerta pubblica di acquisto. Al momento del lancio dell’Opa, il valore complessivo delle azioni acquistate era salito a circa 150.000 euro, con una plusvalenza, dunque, di circa 27.000 euro.
Accertata la sua responsabilità per l’illecito amministrativo di insider trading, la Consob gli aveva inflitto una sanzione di 200.000 euro e, in aggiunta, gli aveva confiscato beni per circa 150.000 euro, pari all’intero valore delle azioni acquistate, che costituiva il ‘prodotto’ dell’illecito.
La sentenza, che ha avuto come relatore il giudice Francesco Viganò (in foto), chiarisce che il prodotto degli illeciti previsti dal Testo unico sulla finanza è effettivamente costituito dall’intero valore degli strumenti finanziari acquistati o del ricavato della vendita dei medesimi, mentre il profitto è costituito dall’utilità economica realizzata mediante l’operazione. Beni utilizzati per commettere gli illeciti in questione sono, invece, le somme investite nell’acquisto o gli strumenti alienati.
La Corte ha ritenuto che, mentre la confisca del profitto ha natura meramente ripristinatoria, e come tale rappresenta la naturale e legittima reazione dell’ordinamento all’illecito arricchimento realizzato dal soggetto, la confisca del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito hanno invece natura propriamente punitiva e, cumulandosi con le già severe sanzioni pecuniarie del Testo unico, portano a risultati sanzionatori sproporzionati.
Secondo la Corte, questa sproporzione emerge in modo evidente nel caso esaminato, in cui – a fronte di un profitto di circa 27.000 euro ricavato dall’operazione illecita – il soggetto è stato sottoposto a una sanzione patrimoniale complessiva di circa 350.000 euro, la cui componente punitiva è circa tredici volte superiore all’effettiva utilità economica ricavata dall’operazione.
La Corte ha pertanto dichiarato illegittima la previsione della confisca del prodotto e dei beni utilizzati per commettere gli illeciti previsti dal testo unico sulla finanza. Restano ferme, invece, le altre sanzioni pecuniarie e la confisca del profitto tratto dalla commissione dell’illecito.