Le aree qualificate come “aree idonee” ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.lgs 199/2021 (Renewable Energy Directive), ovvero quelle riconosciute dalla normativa come adatte ad ospitare impianti rinnovabili, non possono essere soggette ad alcuna regolamentazione regionale, nemmeno di natura transitoria, che impedisca l’installazione di impianti FER, pena la violazione anche del comma 6 del medesimo articolo che prevede che “Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”.

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Aree idonee, per il Tar solo lo Stato può decidere

E’ questo il principio sancito dal TAR Bologna con  l’innovativa pronuncia, (n. 304 del 9 giugno 2022), il quale ha sospeso la regolamentazione regionale, da ultimo introdotta in via transitoria con la Deliberazione Giunta Regionale  n. 194/2022 e la presupposta Deliberazione Assemblea Legionale n. 28/2010, perché introduceva implicitamente una moratoria contrastante con la disciplina delle aree idonee ope legis introdotta a livello statale dall’art. 20 del  D.lgs 199/2021.

Il Giudice Amministrativo – facendo propria la posizione sostenuta dai legali della ricorrente (Germana Cassar, Mattia Malinverni e Michele Rondoni di DLA Piper), ha espressamente riconosciuto che l’individuazione delle aree idonee è di esclusiva competenza dello Stato e le Regioni non possono derogare alla qualificazione delle aree come idonee, operata a livello nazionale.

Impianti rinnovabili, così le procedure sono più semplici

L’effetto di tale valutazione del Tar è quindi l’applicabilità immediata e cogente dell’art. 20 del D.lgs 199/2021  e della relativa semplificazione autorizzativa.

Nelle aree classificate idonee dalla normativa potranno pertanto essere autorizzati impianti con semplice DILA (Dichiarazione inizio lavori asseverata)  se sotto 1 MW o con PAS (Procedura autorizzativa semplificata) fino a 10 MW e, anche in caso di applicazione dell’autorizzazione unica, i vincoli paesaggistici non sono ostativi al rilascio dell’autorizzazione e i termini del procedimento sono ridotti di un terzo. Vengono infatti limitati i poteri dell’autorità competente in materia paesaggistica la quale si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, in caso di inerzia, è possibile ottenere l’immediato rilascio del titolo autorizzativo, prescindendo da tale permesso.