A venticinque anni dall’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti, il sistema della 231 si prepara a una revisione profonda. Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato un disegno di legge che punta a riscrivere alcuni dei meccanismi centrali del decreto legislativo 231 del 2001, rafforzando il peso della colpa di organizzazione e della prevenzione interna. La direzione è quella di rendere più chiaro quando un’impresa possa essere chiamata a rispondere per un reato commesso nel suo interesse o vantaggio, premiando al tempo stesso le aziende che investono in controlli efficaci e intervengono per correggere le proprie carenze. Per ora, però, le nuove regole non sono operative: il testo deve ancora affrontare l’iter parlamentare.

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La colpa dell’impresa va dimostrata

Il cuore del nuovo impianto è il passaggio dal reato commesso dentro l’azienda alla verifica della sua effettiva responsabilità organizzativa. Secondo il disegno di legge, perché l’ente possa essere sanzionato occorrerà accertare che il reato sia stato determinato o agevolato da una concreta carenza nei sistemi di prevenzione, nelle procedure o nei controlli. Non basterà quindi la sola commissione dell’illecito: diventerà centrale il nesso causale tra il deficit organizzativo e il fatto contestato. La riforma punta inoltre a superare l’attuale separazione tra reati commessi dai vertici aziendali e quelli attribuibili ai sottoposti, concentrando l’accertamento sulla qualità dell’organizzazione nel suo complesso.

Più garanzie sull’onere della prova

Uno dei passaggi più delicati riguarda l’onere della prova. Il nuovo testo rende esplicita la necessità che l’accusa dimostri le specifiche carenze organizzative attribuite all’ente e il loro collegamento con il reato, rafforzando così le garanzie processuali delle imprese. Non si tratta tuttavia di una rivoluzione assoluta: l’Unione delle Camere Penali ha osservato che la giurisprudenza più recente aveva già riconosciuto la colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell’illecito dell’ente. La riforma tende dunque a trasformare in una regola legislativa più chiara un principio già emerso nelle decisioni giudiziarie, aumentando la certezza del diritto per società e amministratori.

I modelli 231 diventano ancora più centrali

La conseguenza per le aziende è un peso crescente dei modelli organizzativi e della loro effettiva applicazione. Non sarà sufficiente possedere procedure formalmente corrette: conteranno la mappatura dei rischi, la segregazione delle funzioni, i controlli finanziari, i flussi informativi, la formazione e l’attività dell’Organismo di vigilanza. Il disegno di legge rafforza inoltre il ruolo delle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative e prevede criteri specifici di valutazione dei modelli, con una maggiore attenzione anche agli standard tecnici in materia di salute e sicurezza. Per le Pmi sono previste forme di semplificazione e una maggiore proporzionalità delle sanzioni, nel tentativo di evitare che gli stessi oneri organizzativi gravino indifferentemente su una multinazionale e su una piccola impresa.

Premi a chi corregge le falle dopo il reato

L’altra direttrice della riforma è quella della premialità. Il nuovo sistema punta a riconoscere effetti favorevoli alle imprese che, dopo la commissione dell’illecito, eliminano concretamente le carenze organizzative, rafforzano i controlli e adottano misure capaci di ridurre il rischio di nuovi reati. Il disegno di legge amplia infatti gli strumenti riparatori e introduce nuove possibilità di attenuazione o, nei casi previsti, di estinzione della responsabilità. La filosofia che emerge è quella di affiancare alla funzione punitiva una maggiore attenzione alla capacità dell’azienda di rimediare agli errori e ristabilire condizioni di legalità organizzativa, senza trasformare ogni illecito commesso al suo interno in una condanna automatica dell’intera struttura.