La pubblicazione e subitanea entrata in vigore lo scorso 15 agosto del Decreto n. 104, ancora una volta – chi dall’ombrellone “socialmente distanziato”, chi invece – qualcuno in più forse – dal sentiero ameno di montagna – non stupisce per le polemiche, che, tanto per cambiare, ha innescato, specie rispetto all’adeguata copertura ed operatività degli interventi proposti. Riusciranno i nostri eroi a mantener fede a tutte le promesse fatte? Come cantava Lucio Battisti, “lo scopriremo solo vivendo”.
Nel frattempo, in attesa della conversione in legge del Decreto Agosto, non ci resta che approfondire nel dettaglio le misure più significative e – almeno teoricamente – definitive, tracciate nel solco del Rilancio di questa nostra economia, purtroppo, ancora molto “intra-Covid-19”. Eccole.
Innanzitutto ci sono i contributi a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per le attività economiche e commerciali nei centri storici (Art. 58 e art. 59), per le quali possiamo tirare il fatidico sospiro di sollievo, grazie al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, per le imprese ristorative e gli esercenti dei centri storici che dimostrino perdita di fatturato.
Le condizioni? Per le imprese della ristorazione l’ammontare del fatturato dei mesi da marzo a giugno 2020 deve essere inferiore ai tre quarti del fatturato dei mesi da marzo a giugno 2019 (non previsto per attività iniziate dal gennaio 2019). Il contributo – da richiedere tramite istanza (da pubblicare) – rileva per l’acquisto di prodotti vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp.
Per gli esercenti nei centri storici, l’ammontare del fatturato di giugno 2020 vede il confronto con quello registrato per lo stesso mese nel 2019: se inferiore ai 2/3 si questo, sulla differenza viene riconosciuto un fondo perduto, così determinato:
a) 15% per soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019;
b) 10% per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel 2019;
c) 5% per soggetti con ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro nel 2019.
Il contributo dovrebbe essere riconosciuto tramite bonifico, anche in questo caso previa presentazione di apposita istanza (da pubblicare).
Aiuti alle piccole e micro imprese in difficoltà (Art. 62)
Finalmente vengono estesi gli aiuti di Stato, già previsti per tutti gli altri soggetti nel Decreto Rilancio, anche alle piccole e micro imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, a patto che:
– non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
– non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione (a determinate condizioni ulteriori).
Proroga moratoria per le Pmi (Art. 65)
La principale novità contenuta nel Decreto Agosto non consiste unicamente nell’auspicata proroga della moratoria sui prestiti e leasing concessi alle aziende – che slitta dal 30 settembre 2020, previsto dall’art. 56 del Decreto “Cura Italia”, fino al 31 gennaio 2021 – quanto nell’automatismo del meccanismo: la proroga non richiede l’adempimento di alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno.
Per le imprese che al 15 agosto 2020 non hanno ancora richiesto questa agevolazione, è fatta salva la possibilità di procedere entro il 31 agosto 2020, sempre secondo modalità e condizioni previste dal precedente Decreto Cura Italia.
Misure urgenti per il settore turistico (Art. 77-79)
C’è più tempo per la restituzione dei prestiti e leasing per le aziende del settore turistico, uno dei più colpiti dalla crisi da COVID-19: per loro, la proroga della moratoria straordinaria è stata estesa al 31 marzo 2021.
Sotto il profilo fiscale, si conferma l’eliminazione – a determinate condizioni – dell’obbligo di pagamento della seconda rata Imu.
Non solo: fa ritorno in nuova veste la “guest star” degli operatori del settore, ovvero il credito d’imposta al 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture, confermato sia per il 2020 che per tutto il prossimo anno. Per la modalità di fruizione resta confermata la compensazione mediante F24.
Si apre un interessante confronto per gli operatori del settore rispetto all’opportuno set up dell’agevolazione con altre disposizioni interessanti – ad esempio, il credito investimenti al Mezzogiorno per le imprese aventi sede nelle aree ammesse, Sisma Bonus/Ecobonus (al 110%) e disposizioni regionali specifiche per il settore.
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi, con emendamento in arrivo
(art. 97)
Per i soggetti beneficiari di sospensione degli importi di Iva, contributi Inps, premi Inail e ritenute, nei mesi da marzo a giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi è prevista la possibilità di:
– versare il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre oppure procedere alla rateizzazione fino a 4 rate mensili – la prima con scadenza 16 settembre 2020- di pari importo;
– versare il restante 50%: mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con scadenza dal 1gennaio 2021; con versamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o con rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020.
Nonostante questo, la recente pace fiscale tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e commercialisti, che ha portato alla revoca dello sciopero, poggia proprio su un’ulteriore moratoria per i versamenti d’imposta.
L’emendamento previsto in sede di conversione dovrebbe consentire a chi ha saltato la scadenza prima del 20 luglio e poi del 20 agosto di versare le imposte in autoliquidazione entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,8%.
Una moratoria che però sarà riservata ai contribuenti che nel primo semestre hanno registrato un calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una scelta che, di fatto, va nel solco di quanto già previsto nel decreto per gli acconti di fine novembre dei contribuenti per i quali sono stati approvati gli Isa: anche in questo caso un calo del fatturato consente di posticipare i versamenti in autoliquidazione al 30 aprile 2021.
Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 (Art.110)
La più importante e – per l’unicità della disposizione normativa, per certi versi, sensazionale – novità introdotta dal “Decreto Agosto” riguarda la possibilità di rivalutare nel bilancio 2020, i beni iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente – quindi senza il vincolo delle categorie omogenee – per ciascun bene, ma deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. I beni che possono essere rivalutati sono le immobilizzazioni materiali ed immateriali, e le partecipazioni in società controllate e collegate (immobilizzazioni finanziarie).
È possibile:
– effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici senza assolvimento di imposte sostitutive;
– effettuare la rivalutazione anche ai fini fiscali, versando poi un’imposta sostitutiva – versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo – del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore storico del bene.
In questo secondo caso, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni, è una riserva in sospensione d’imposta che può essere affrancata con una imposta sostitutiva del 10%; in questo caso, a differenza del precedente, non si genera tassazione in capo alla società.
Nella foto l’autrice Laura De Lisa, è senior manager del dipartimento funding & development di Rsm Italy