Aumentano prestiti e mutui al tempo della pandemia, ma calano gli importi medi

Il passaggio generazionale è un’onda lunga che già adesso e per i prossimi 10 anni continuerà a investire numerosi imprenditori – e i loro consulenti –  minacciando gli equilibri interni delle loro aziende e famiglie.

È noto infatti che il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato in larga parte da PMI familiari, costituite nel corso degli anni ‘70 ed ’80, che ad oggi necessitano di un ricambio generazionale al vertice richiesto, oltre che dal progresso tecnologico, anche dall’avanzare dell’età degli imprenditori che guidano l’azienda sin dagli albori. A conferma, una ricerca dell’Active Longevity Institute[1], indica che l’età media delle PMI milanesi con esponenti o manager over 60 va dai 21 anni per le più piccole (fino a 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato) ai 31 anni per le più grandi (fino a 250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato).

Tomaso De SimonePer queste ragioni, al fine di mantenere sia l’integrità e l’efficienza aziendale sia quella familiare, si rende sempre più necessaria una attenta pianificazione del trasferimento del controllo e della gestione dell’impresa alle nuove generazioni.

Di conseguenza i consulenti finanziari sono interpellati sempre più spesso per affiancare e supportare i loro clienti ai quali sono legati da un importante rapporto fiduciario che affonda spesso le radici negli ultimi trent’anni (dalla costituzione dell’albo) e oltre.

Gli andamenti demografici e socio-economici, unitamente alla reattività dei consulenti finanziari, hanno posto le basi per un’evoluzione del ruolo verso una nuova generazione di consulenti patrimoniali in grado di interfacciarsi efficacemente con super esperti in materie legali e fiscali.

Una delle soluzioni non di rado attuabili nei passaggi generazionali è la costituzione di una holding di famiglia. Talvolta, infatti, l’implementazione di una società Holding, che possa fungere da “cassaforte” dell’intero patrimonio familiare, e che quindi raggruppi al suo interno le diverse partecipazioni detenute nelle società operative oltre alla liquidità ed alle proprietà immobiliari, può essere una valida strategia in grado di abbracciare (e di conseguenza risolvere) numerose criticità che potrebbero incontrarsi durante il passaggio generazionale e di realizzare una maggior efficienza fiscale del patrimonio familiare.

I principali vantaggi, sia di natura gestionale che fiscale, derivanti dalla costituzione di una holding di famiglia possono essere così riassunti: definizione della governance familiare; maggiore efficienza nella gestione dell’azienda di famiglia o del gruppo; gestione accentrata del patrimonio conferito e protezione dello stesso evitando stalli decisionali (minor rischio d’impresa); maggior controllo e gestione della circolazione delle quote societarie e riduzione del rischio di ingresso di nuovi soci indesiderati; regime di tassazione agevolato per la cessione delle partecipazioni in capo alla holding ai sensi dell’art. 87 del TUIR (c.d. PEX); efficiente tassazione dei dividendi ricevuti dalle società operative (art. 89 del TUIR), specie in caso in cui questi debbano essere utilizzati per nuovi investimenti; ottimizzazione nella gestione finanziaria delle aziende operative accentrata nella società madre (c.d. cash pooling).

Trattando di fiscalità, è opportuno evidenziare che, in linea generale, dal trasferimento di partecipazioni societarie potrebbero scaturire eventi realizzativi dal punto di vista fiscale; tuttavia, è altrettanto doveroso precisare come il legislatore, anche con misure piuttosto recenti, sia intervenuto per rendere più agevole tale trasferimento, ossia per poterli applicare in “neutralità fiscale”.

Nello specifico, nel caso di conferimenti di partecipazioni societarie, l’art 177, comma 2, del TUIR contempla la possibilità di beneficiare del c.d. “realizzo controllato” secondo il quale in sede di conferimento di partecipazioni di controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile, la valutazione delle stesse, ai fini della determinazione del reddito del conferente, è determinata in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto iscritta in bilancio dalla società conferitaria.

Recentemente l’art. 177 del TUIR è stato novellato dal Decreto Legislativo n. 34 del 2019, il quale, con l’introduzione del comma 2-bis, ha ampliato la possibilità del “realizzo controllato” anche nel caso in cui oggetto di conferimento siano delle partecipazioni “qualificate”, così come definite dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR[2], ma non di controllo.

Tuttavia, è stata introdotta un’ulteriore condizione che dovrà verificarsi congiuntamente alla precedente, ossia il conferimento di partecipazioni in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Alla recente modifica normativa sono seguiti numerosi interventi di prassi volti a chiarire alcuni aspetti di non immediata comprensione. Al fine di fornire un quadro completo della novità oggetto di discussione riepiloghiamo di seguito i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel 2020.

Risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate nn. 229, 310, 314, 315 e 483 del 2020

Con la recente risposta a interpello n. 483 del 19.10.2020 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime fiscale di realizzo controllato ex art. 177 co. 2-bis del TUIR può trovare applicazione solo con riguardo a conferimenti a favore di società che, a seguito dell’operazione, risultino interamente partecipate dal singolo conferente. Nello stesso senso l’Agenzia si era già espressa con le precedenti risposte a interpello nn. 315, 314, 309 e 229 del 2020. In ciascuno di questi casi era stato chiesto all’Agenzia intervenire circa l’applicabilità del regime di cui al comma 2-bis ad operazioni di riorganizzazione societaria in cui le partecipazioni in una o più società venivano conferite in holding pluripersonali integralmente partecipate dai soggetti conferenti.

Nella più recente risposta a interpello n. 483 la fattispecie riguardava una società holding partecipata da due coppie di padri e figli, ciascuna coppia con un 50% suddiviso tra un 2% al padre e un 48% al figlio.

L’intenzione degli istanti sarebbe stata quella di costituire due holding di famiglia che possedessero ciascuna il 50% della holding “comune”. L’Agenzia ha chiarito che in tal caso non si può applicare il richiamato regime ex art. 177, co. 2-bis del TUIR, poiché per tale regime non è possibile ragionare in termini di entità della partecipazione che viene complessivamente acquisita dalla società conferitaria per effetto di più conferimenti “congiunti”, come invece avviene nell’ambito del diverso regime del co. 2 dell’art. 177 del TUIR.

Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 429 del 2.10.2020

Per quanto concerne l’applicabilità del regime di “realizzo controllato” al conferimento di partecipazioni di società holding, l’art. 177 co. 2-bis del TUIR dispone che il requisito del conferimento di partecipazioni “qualificate” debba riferirsi alle società controllate dalla holding stessa. Costituisce pertanto causa ostativa all’accesso al suddetto regime la presenza nel patrimonio della holding anche di una sola partecipazione in relazione alla quale non sussiste in capo ai soci conferenti il requisito della “qualificazione indiretta”. A tal riguardo, la risposta a interpello n. 429 del 2.10.2020 ha chiarito che l’eventuale cessione da parte della holding di partecipazioni non “indirettamente qualificate” finalizzata ad accedere al regime di “realizzo controllato”, non integra gli estremi dell’abuso del diritto. Sarebbe tuttavia riqualificabile come operazione abusiva, qualora in un secondo momento alternativamente: le operazioni poste in essere siano non definitive, ossia si verifichi il ritorno delle partecipazioni cedute nella disponibilità, anche parziale, dei soggetti cedenti; le iniziative imprenditoriali effettuate dai conferenti risultino prive di autonomia rispetto all’influenza del gruppo dei soci di provenienza.

Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 381 del 18.9.2020

Con la risposta a interpello n. 381 del 18.9.2020 l’Agenzia ha chiarito che, ai sensi del citato comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR, il regime del “realizzo controllato” non possa applicarsi nel caso di conferimento dell’usufrutto sulle azioni di una data società a favore di una holding unipersonale integralmente partecipata dal conferente.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’articolo 177 del TUIR, rubricato “scambio di partecipazioni”, possa trovare applicazione solamente alle “partecipazioni conferite” la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata. Pertanto, il conferimento di un diritto reale di godimento quale l’usufrutto, anche se provvisto dei corrispondenti diritti di voto, non è considerato idoneo a integrare in capo al conferente l’esistenza di una partecipazione oggetto di scambio, quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione alla quale si riferisce[3]. 

Riassumendo brevemente

Da quanto finora illustrato emerge chiaramente come un team affiatato, composto dal consulente finanziario e dallo specialista in tax e legal, sia ben in grado di cooperare con soddisfazione e individuare scelte tecniche che, per quanto complesse sotto diversi aspetti, risultano vincenti per l’imprenditore, la sua famiglia e l’impresa.

[1] ricerca condotta da A.L.I. – Active Longevity Institute ed elaborata dal prof. M. Caratelli del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Roma Tre su un campione di 104.912 imprese attive nella provincia di Milano, novembre 2019.
[2] Si considerano “qualificate” le partecipazioni che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
[3] Tale interpretazione conferma l’orientamento seguito dall’Agenzia con le risposte interpello 147/2019 e 290/2019 in materia di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 177 co. 2 del TUIR.

 

* Partner, Family Office and Private Client Services Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG

** Manager, Family Office and Private Client Services Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG