Deroga al tetto degli stipendi
Il presidente del consiglio Mario Draghi

Il vincolo al potere di un Governo è quello di avere ancora la fiducia delle due Camere e Mario Draghi ce l’ha, anche se è venuta meno la maggioranza politica.

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Nuova operatività ristori Emilia-Romagna

A partire dal 21 novembre ampliata l’operatività dei Ristori da €300 milioni riservati alle imprese colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. La nuova misura, destinata a indennizzare le perdite di reddito per sospensione dell’attività per un importo massimo concedibile di 5 milioni di euro, è rivolta a tutte le tipologie di impresa con un fatturato estero minimo pari al 3%.


Draghi dunque resta in carica con il suo governo per il disbrigo degli affari correnti. Dimissionario dopo la spaccatura della maggioranza di unità nazionale che lo aveva appoggiato, l’ormai ex presidente – che in realtà non è mai stato tecnicamente sfiduciato dal Parlamento – si occuperà degli “affari correnti” fino all’insediamento del nuovo Parlamento ma il suo spazio di manovra potrebbe essere più ampio di quello ordinario.

Gli affari correnti potrebbero essere affari di rilievo e certamente la sua azione di Governo potrebbe continuare a mostrare grande efficacia anche nella normalità e in alcuni casi, europei, da un governo di affari correnti furono firmati trattati come quelli di Maastricht e di Lisbona.

Nella “Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri” inviata a ministri, viceministri e sottosegretari, Mario Draghi ricorda chiaramente alcuni punti fondamentali.

La circolare Draghi sugli affari correnti

Al punto 1 della Circolare il capo del governo sottolinea che “Il governo rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal parlamento e nell’adozione degli atti urgenti” e richiama “l’attenzione di tutti i componenti del governo sulle necessità di attenersi rigorosamente alle direttive circa lo svolgimento delle proprie funzioni”. Tra gli atti urgenti sono compresi gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze nazionali, le emergenze derivante dalla crisi internazionale e la situazione epidemiologica da covid19.

Direttive a ministri e sottosegretari 

2 consiglio dei ministri: si procederà alla convocazione nel rispetto delle procedure stabilite dal relativo Regolamento e previa la consueta riunione preparatoria, nei limiti previsti dalla presente direttiva, nonché per l’approvazione degli atti urgenti, tra i quali vanno ricompresi sia quelli indicati al punto 1, che necessitino di un passaggio in Consiglio dei ministri, sia l’esame delle leggi regionali e provinciali, ai sensi dell’articolo 127 della costituzione, nonché le delibere da adottare relative a procedimenti amministrativi.

Il punto chiave dell’attività normativa

3 attività normativa: Il consiglio dei ministri non esaminerà nuovi disegni di legge, salvo quelli imposti da obblighi internazionali e comunitari, compresi quelli legati all’adozione del Pnrr e del Pnc. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione, potrà procerdersi all’adozione di decreti-legge. Si provvederà agli adempimenti prescritti dalla Costituzione, dalla legge 400 del 1988 e dalle leggi di delega per l’approvazione, anche in esame preliminare, di decreti legislativi, compresi quelli previsti dal Pnrr e dal Pnc.  Potranno, comunque, essere approvati i regolamenti per i quali risulti già in stato avanzato il procedimento di adozione. Resta subordinata all’assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri l’emanazione di regolamenti, direttive o circolari ministeriali.

Nomine solo se necessarie

4 Nomine: potrà procedersi soltanto a nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità all’azione amministrativa. Ogni nuova iniziativa in merito dovrà essere preventivamente sottoposta all’assenso del presidente del consiglio al fine di assicurare uniformità di comportamenti. Ciascuno ministro dovrà curare che enti, aziende e società dipendenti, vigilati o direttamente controllati, si attengano agli anzidetti criteri anche per quanto riguarda le procedure. Il ministero dell’economia e delle finanze eserciterà i diritti di azionista nelle società partecipate, previo assenso del presidente del Consiglio. Resta salva l’autonomia di soggetti disciplinati da statuti o regole privatistiche che li sottraggano a direttive o a indirizzi di governo.

Direttive a ministri e sottosegretari, missioni internazionali

5 Relazioni internazionali: le missioni all’estero dei componenti del governo saranno subordinate ad autorizzazione della presidenza del consiglio. E’ garantita la partecipazione italiana, anche a livello governativo, alle riunioni per Commissioni a livello tecnico e preparatorie di riunioni obbligatorie, nonché alle riunioni a livello ministeriale e ai vertici, previsti in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali incluse Onu, Nato, Ocse, Ince, di Consiglio di Europa e di G7 e G20. Saranno subordinate all’autorizzazione della Presidenza del Consiglio le missioni internazionali finalizzate a negoziati o alla firma di accordi internazionali anche correlati alla situazione di crisi internazionale e alle sue conseguenze.

6 Lavori parlamentari: dovrà essere assicurata la partecipazione di rappresentanti di governo, in Assemblea e nelle Commissioni, per l’esame di disegni di legge di conversione di decreti legge e nelle altre occasioni in cui sarà richiesto dalle Camere. Le posizioni del governo saranno preventivamente concordate con il ministero per i Rapporti con il Parlamento. Firmato, Il presidente del Consiglio dei Ministri