La flat tax per il 2023 ci sarà, come deciso dal governo, ma sarà limitata ad alcune categorie (purché non rientrino nel forfettario) e con delle limitazioni di reddito. In linea generale, come spiega l’agenzia delle entrate, si possono avvalere della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023 le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, i commercianti, a prescindere dal regime contabile adottato, tranne quanti applicano il regime forfettario. Alla flat tax avranno diritto anche gli imprenditori agricoli individuali, solo per i redditi
Come si calcola la flat tax
Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40 mila euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo
determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più
elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5
per cento di quest’ultimo ammontare.
Ecco quando gli ex redditi forfettari ne avranno diritto
Ci sono casi in cui dal regime forfettario si può passare alla tassa piatta incrementale, cioè quando il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, ha ricavi o i compensi percepiti superiori a 100 mila euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a
determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
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Come si calcola la base di reddito incrementale
La base imponibile incrementale è così determinata: si deve fare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente. A questa differenza va applicata una franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40 mila euro, si applica la “flat tax incrementale” del 15 per cento. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.