La giurisprudenza tributaria torna a interrogarsi su un tema che, negli ultimi anni, ha assunto un rilievo sempre più centrale nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente: il confine tra esigenze di controllo e tutela dei diritti fondamentali.

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Le recenti ordinanze della Corte di Cassazione in materia di accessi fiscali e utilizzabilità delle prove raccolte durante le verifiche rappresentano infatti un passaggio potenzialmente molto rilevante non soltanto sotto il profilo processuale, ma anche sotto quello sistematico. La questione nasce nel solco delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nel 2025, con le sentenze Italgomme e Agrisud, ha censurato il sistema italiano nella parte in cui consente verifiche autorizzate dalla stessa amministrazione che poi procede all’accertamento. Un tema tutt’altro che marginale, perché per la Corte di Strasburgo la tutela del domicilio prevista dall’articolo 8 della Convenzione Europea non riguarda esclusivamente la sfera privata della persona fisica, ma si estende anche ai locali dell’impresa.

Il legislatore italiano è intervenuto nel 2024 introducendo nello Statuto del contribuente il principio di inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione di legge. Tuttavia, la norma è stata concepita senza efficacia retroattiva. Ed è proprio questo il nodo oggi sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione.

La domanda è estremamente delicata: il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite esisteva già nell’ordinamento, quale diretta conseguenza delle garanzie costituzionali previste dall’articolo 14 della Costituzione, oppure si tratta di una tutela introdotta solo con la riforma del 2024?

La risposta non sarà soltanto teorica. Da essa potrebbe dipendere la sorte di numerosi accertamenti fiscali fondati su accessi effettuati negli anni passati in assenza di un effettivo controllo terzo sull’autorizzazione. È evidente come il tema si inserisca in un contesto più ampio, nel quale la progressiva digitalizzazione dell’attività di controllo e l’ampliamento degli strumenti investigativi a disposizione dell’amministrazione finanziaria rendono ancora più necessario definire con chiarezza limiti, garanzie e criteri di proporzionalità.

Non credo che il punto centrale debba essere rappresentato da una contrapposizione ideologica tra Fisco e contribuente. Né credo sia utile evocare scenari nei quali ogni attività ispettiva venga automaticamente considerata lesiva dei diritti individuali. Un sistema fiscale moderno ha bisogno di controlli efficaci e di strumenti adeguati per contrastare evasione ed elusione. Allo stesso tempo, però, proprio la forza dell’azione amministrativa richiede regole rigorose e garanzie certe. Perché quanto più penetranti diventano i poteri di accesso e acquisizione documentale, tanto più diventa necessario evitare il rischio di verifiche invasive, generiche o sproporzionate. Sotto questo profilo appare particolarmente interessante anche la seconda ordinanza della Cassazione, che individua alcuni criteri concreti per valutare la legittimità degli accessi. La Corte chiarisce infatti che non ogni verifica può considerarsi automaticamente abusiva alla luce delle pronunce Cedu, ma che occorre valutare caso per caso elementi quali la motivazione dell’autorizzazione, la delimitazione dell’oggetto dell’ispezione, la pertinenza delle richieste e la durata temporale dell’accesso.

Si tratta di un’impostazione che, a mio avviso, introduce un principio di equilibrio importante. Da un lato si riconosce la necessità di rafforzare le tutele del contribuente rispetto ad accessi arbitrari o assimilabili a vere e proprie “pescate a strascico”; dall’altro si evita il rischio di delegittimare indiscriminatamente l’attività accertativa.

L’impressione è che la giurisprudenza stia progressivamente cercando di costruire un nuovo punto di equilibrio tra potestà ispettiva e diritti fondamentali, in una fase storica nella quale il rapporto tra amministrazione e contribuente necessita sempre più di certezza, trasparenza e reciproca affidabilità. Ora la parola passa alle Sezioni Unite. E la decisione che arriverà potrebbe incidere in modo significativo non solo sul contenzioso tributario pendente, ma anche sul futuro assetto delle garanzie nell’attività di controllo fiscale.