Federpromm: Cf come gli avvocati, no all'obbligo della gestione separata Inps

“È illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata Inps per l’avvocato esonerato, in base al regolamento della Cassa di Previdenza Forense, dal versamento del contributo soggettivo”. Lo ha stabilito lo scorso 11 luglio la Corte di Appello di Palermo contrapponendosi alla Cassazione in tema di iscrizione alla gestione separata presso l’Inps da parte di soggetti iscritti ad un Albo (nella fattispecie gli Avvocati).

Con questa sentenza si afferma il principio secondo cui non sono tenuti alla gestione separata Inps coloro che per svolgere la loro attività devono essere iscritti ad Albi (Marucci, Federpromm)

Per il segretario di Federpromm, Manlio Marucci, la sentenza riapre i giochi anche per i consulenti finanziari, concedendo una finestra di dialogo che rimette in discussione l’obbligo di iscrizione vincolante alla gestione separata Inps, dato che la categoria è già sottoposta all’obbligo di versamento dei contributi all’Ente di previdenza Enasarco.

Per Federpromm, “sulla base di tale rivoluzionaria decisione dei Giudici di merito della Corte d’Appello di Palermo si rivalutano con obiettività di analisi le tesi che a suo tempo Federpromm aveva sostenuto durante l’approvazione della legge di riforma Dini (Legge n.335/1995)”. 

L’articolo 2 comma 26 di quella legge affermava che, coloro che fossero iscritti a un albo antecedentemente alla riforma avevano diritto alla istituzione di una Cassa o Fondo, “contrariamente alle posizioni espresse dall’Inps che ha poi ingabbiato” (con la legge 662/96) di fatto gli allora promotori finanziari alla iscrizione nella gestione separata con evidenza contabile al  fondo commercianti”. Per Federpromm, uno dei paradossi più impensabili che ha creato successivamente forti storture e discriminazioni tra categorie professionali iscritte ad albi.

“Con tale importante interpretazione dei giudici di merito sui vari ricorsi avanzati da avvocati iscritti alla Cassa di previdenza infatti”, continua la nota, “si viene ad affermare il principio che la legge ha inteso dire che non sono tenuti alla gestione separata Inps coloro che per svolgere la loro attività devono essere iscritti ad Albi, come lo sono di fatto i consulenti finanziari, oppure ‘coloro la cui attività non sia priva di collegamento con un ente previdenziale’ (in questo caso l’ente di previdenza complementare Enasarco) di categoria e ciò in assoluta coerenza con la natura residuale della gestione separata, che è volta ad attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive”.

“Nella fattispecie”, afferma Marucci, “il fatto che già prima della istituzione della riforma Dini i promotori finanziari fossero obbligati, in quanto lavoratori autonomi con mandato di agenzia e quindi assimilabile all’agente di commercio, al pagamento della previdenza obbligatoria presso l’Enasarco, avvalora  la tesi che anche per i cf tale importante storica decisione assunta dai Giudici della Corte di Appello di Palermo sia stato un evidente “abuso di potere” che va rimosso. 

A questo si aggiunge quanto previsto dal gennaio 1997 con la legge n.662 del dicembre 1996, ossia l’obbligo di iscrizione anche alla gestione separata presso l’ Inps con doppia previdenza obbligatoria. Ciò avvalora la tesi che anche per i cf tale  importante storica decisione assunta dai Giudici della Corte di Appello di Palermo sia stato un evidente “abuso di potere” che  va rimosso. Sul tema vi è un’ampia letteratura riportata sul sito Federpromm. 

Indubbiamente alla luce di tali nuove interpretazioni”,  secondo il sindacalista Uiltucs, “la questione ora va approfondita in tutti i suoi aspetti e risvolti giuridici e normativi anche per la categoria dei consulenti ed agenti  finanziari che richiede  parallelamente  interventi mirati”.

“I legali dell’organizzazione sono stati coinvolti per verificarne l’effettiva incidenza sul piano delle eventuali azioni che si riterranno necessarie a tutela degli operatori finanziari associati.  Occorre infine”, conclude Marucci, “come più volte sollecitato alle forze sociali, politiche, datoriali ed  istituzionali che per superare tale  incresciosa querelle sia necessario ricondurre il tutto all’interno di un accordo economico collettivo nazionale di settore con la costituzione di un fondo pensione di tipo negoziale   che coinvolga tutto l’universo degli oltre 80mila operatori finanziari”.