Se si sottoponesse il regolamento dell’Unione europea sulla produzione biologica alla prova del contrario, si avrebbe qualche sorpresa logica. Tra i “requisiti dell’agricoltura biologica”, ad esempio, si include che occorre “nella scelta delle razze animali, tenere conto del loro valore riproduttivo, della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie e dei loro problemi sanitari” e anche “praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra”.
Sarebbe stato verosimile scrivere che “nella scelta delle razze animali non bisogna tener conto del loro valore riproduttivo…” e che “non occorre praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento…”?
Naturalmente no! Sarebbe del tutto inverosimile scrivere cose del genere. Quindi è legittimo osservare che molte delle regole enunciate – di questo stesso tenore e di questa stessa genericità – sono ovvie e in sé non bastano a regolamentare granchè.
Molto è demandato quindi ai regolamenti nazionali di recepimento del “Regolamento (UE) n. 2018/848 — norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”, in vigore dal 1° gennaio del 2022, con un anno di rinvio deciso “causa Covid”; e molto si demanda anche alle prassi di certificazione e di controllo. Materie ad alto tasso di polemicità, ad alto rischio di inquinamento lobbistico, a alto valore di opinabilità. Ed è chiaro che si apre un mondo di interpretazioni, sofismi, disquisizioni e caos burocratico…
Vale la pena, però, riepilogare quali sono gli scopi che il Regolamento si prefigge: “creare condizioni di parità per gli operatori del settore; armonizzare e semplificare la normativa; aumentare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici e nel logo UE riservato alla produzione biologica.
I punti chiave sono quattro:
• Il regolamento si basa su, e amplia, l’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione sulla produzione e l’etichettatura di prodotti biologici includendo anche prodotti strettamente legati all’agricoltura quali il sughero, il sale, gli oli essenziali, il cotone e la lana.
• Armonizza le regole applicabili agli operatori biologici degli Stati membri dell’Unione e di paesi terzi tramite l’introduzione del sistema di controllo della conformità.
• Semplifica l’accesso al regime per i piccoli operatori.
• Il regolamento inoltre riesamina le norme sulla produzione animale biologica e introduce regole per le nuove specie come ad esempio i conigli.
Il regolamento definisce alcuni “Principi” cui deve ispirarsi qualunque produzione biologica. Vediamoli:
• rispettare i sistemi e i cicli naturali;
• mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
• preservare elementi del paesaggio naturale;
• assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali;
• produrre un’ampia varietà di prodotti di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori;
• garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
• escludere l’uso di organismi geneticamente modificati (OGM)*, e i prodotti ottenuti da o tramite OGM*, con l’eccezione di medicinali per uso veterinario;
• limitare l’uso di fattori di produzione esterni;
• progettare e gestire i processi biologici usando metodi basati sulla valutazione del rischio e l’uso di misure cautelative e preventive;
• escludere la clonazione di animali;
• garantire un elevato livello di benessere degli animali.
Sul fronte specifico della zootecnica, il “benessere degli animali” viene descritto in modalità molto ambiziose. Vediamole:
L’Unione Europea (UE) dispone di una delle norme più complete al mondo in materia di benessere degli animali, che riguarda gli animali da allevamento nell’azienda, durante il trasporto e al momento della macellazione.
Queste regole riflettono le cinque libertà contenute nella Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali negli allevamenti:
• libertà dalla fame e dalla sete
• libertà dal disagio
• libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie
• libertà di esprimere un comportamento normale
• libertà dalla paura e dall’angoscia.
L’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’UE stabilisce che, in quanto esseri senzienti, occorre tenere pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali.
Dal 1974, anno in cui è stata adottata la prima legislazione dell’UE sul benessere degli animali, i requisiti in materia si sono evoluti sulla base di solide conoscenze scientifiche, migliorando la qualità della vita degli animali in base alle aspettative dei cittadini e alle richieste del mercato.
Oggi il benessere degli animali è al centro della sostenibilità, poiché un buon livello di benessere animale è legato a un minor uso di antibiotici, ad animali più sani che entrano nella catena alimentare e a una minore trasmissione di malattie dagli animali alle persone.
Il benessere animale, in quanto contributo fondamentale a una produzione zootecnica sostenibile, è un elemento essenziale della strategia “Farm to fork”, adottata dalla Commissione europea nel maggio 2020 nel contesto del Green Deal europeo. Nell’ambito di tale strategia, la Commissione rivedrà la legislazione sul benessere degli animali per allinearla alle più recenti evidenze scientifiche, ampliarne il campo di applicazione, facilitarne l’applicazione e, in ultima analisi, garantire un livello più elevato di benessere degli animali. In questo contesto saranno utilizzate le conclusioni della valutazione della strategia dell’UE per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015. La Commissione prenderà in considerazione anche le opzioni per l’etichettatura del benessere animale per trasmettere meglio il valore attraverso la catena alimentare.
Sebbene il benessere degli animali sia trattato principalmente a livello dell’UE, non rientra nella sua competenza esclusiva. Temi come l’uso di animali in spettacoli, eventi culturali o sportivi sono di competenza dei Paesi dell’UE a livello nazionale.
E naturalmente, in produttori devono rispettare alcune regole molto precise nella loro attività, “al fine di evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute di animali e piante”. E precisamente:
• adottare misure preventive in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione per:
• garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo,
• prevenire l’evenienza di organismi nocivi e malattie.
• controllare organismi nocivi e malattie;
• adottare misure precauzionali proporzionate al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.