Green pass rafforzato per strutture ricettive e attività sportive, trasporti e cerimonie civili e religiose dal prossimo 10 gennaio. Stop quarantene per chi è entrato in contatto con soggetti positivi ma ha concluso il ciclo vaccinale. E capienze consentite al 50% per tutti gli impianti all’aperto e al 35 per quelli al chiuso. Sono le tre misure che il Consiglio dei Ministri ha adottato stasera, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, in un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia daCOVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede dunque nuove misure in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione). Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato diemergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto,impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre, il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Il decreto prevede quindi che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo lasomministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, a questi soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e dieffettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità ancheelettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto sorveglianza. Il decreto-legge approvato in Cdm stasera prevede infine che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.