Per anni il lending crowdfunding è rimasto ai margini del sistema creditizio italiano: innovativo, veloce, digitale, ma ancora percepito come alternativo rispetto ai canali tradizionali. Ora qualcosa sta cambiando.
Con il Decreto interministeriale del 7 gennaio 2026, anche i finanziamenti erogati tramite piattaforme di social lending e crowdfunding potranno accedere alla garanzia pubblica del Fondo PMI. Una svolta che segna un passaggio culturale e regolamentare destinato a incidere sugli equilibri del mercato del credito alle imprese. La misura consente al Fondo di Garanzia per le PMI di coprire fino all’80% dell’importo finanziato nelle operazioni destinate agli investimenti. Ossia, una parte rilevante del rischio viene trasferita sul sistema pubblico, con un effetto diretto sulla percezione dell’asset class da parte degli investitori. È qui che il digital private debt cambia pelle: da strumento di nicchia a prodotto potenzialmente più vicino agli standard del risparmio gestito e della clientela affluent.
Il vero punto di rottura non riguarda soltanto la garanzia, ma il ruolo stesso delle piattaforme. Fino a oggi il lending crowdfunding si configurava come un’infrastruttura digitale di incontro tra capitale privato e fabbisogno finanziario delle imprese. Con il decreto entra invece, di fatto, nella filiera regolata del credito garantito.
La trasformazione delle piattaforme fintech
“Sicuramente cambia il profilo delle piattaforme, saranno certamente più istituzionali”, spiega Giuseppe Carteni, Partner di LEAD Studio Legale. “Il lending crowdfunding non rimane più un semplice canale digitale di incontro tra domanda e offerta di capitale, ma entra in una filiera regolata di garanzia pubblica. La piattaforma, una volta accreditata, può richiedere l’intervento del Fondo, non per sé stessa e non direttamente per la PMI, ma per conto e nell’interesse degli investitori, con beneficio ultimo, ovviamente, dell’impresa finanziata. Dal punto di vista legale, questo comporta un salto di qualità. Le piattaforme dovranno essere autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento UE 2020/1503, risultare iscritte nel relativo registro europeo e ottenere uno specifico accreditamento presso il Gestore del Fondo. Dal punto di vista operativo, la piattaforma dovrà adeguare la propria documentazione, i propri flussi informativi verso gli investitori, le procedure di richiesta della garanzia, i sistemi di rendicontazione e le modalità di gestione dell’eventuale escussione, quindi un passaggio attitudinale non irrilevante per gli operatori ma tale da renderli para istituzionali. Il decreto impone infatti che l’investitore sia informato sulle condizioni della garanzia, sulla misura massima concedibile, sulle modalità di escussione e sulla retrocessione delle somme eventualmente liquidate dal Fondo. In caso di pagamento della garanzia, la piattaforma deve trasferire integralmente agli investitori le somme ricevute entro dieci giorni e rendicontare l’operazione al Gestore. Il cambiamento, quindi, è binario, da un lato la garanzia pubblica rende il prodotto più credibile e potenzialmente più appetibile per gli investitori, dall’altro lato impone alle piattaforme un livello maggiore di struttura organizzativa, compliance, trasparenza contrattuale e responsabilità operativa”.
Un’alternativa al credito bancario
L’Italia resta un mercato tradizionalmente bancocentrico. “Il lending crowdfunding – prosegue l’avvocato Carteni – potrebbe diventare una componente stabile e complementare del mercato del credito alle PMI ma credo che tendenzialmente sarà attrattiva per start-up o aziende comunque molto giovani. La garanzia pubblica riduce una delle principali asimmetrie che finora penalizzavano le piattaforme rispetto al canale bancario. L’estensione della garanzia attenua questa differenza e contribuirà a ridurre il costo del capitale, aumentare la fiducia degli investitori e rendere finanziabili operazioni che, senza copertura pubblica, sarebbero state più difficili da collocare. Sarà opportuno che anche queste piattaforme non diventino maggiormente disponibili ad erogare credito sulla base della garanzia pubblica ma mantengano in essere i presidi sulla valutazione del merito di credito. La vera portata della misura sta nel fatto che il legislatore riconosce il lending crowdfunding come un canale meritevole di accesso alla garanzia pubblica. È qui il punto, parliamo di un passaggio culturale e regolamentare rilevante, con una possibile integrazione tra crowdfunding e banche a beneficio della crescita economica”.
Le regole per accedere al Fondo PMI
Ma, quali sono i principali requisiti che una piattaforma dovrà rispettare per accedere alla garanzia pubblica? Spiega Angelo Messore, partner dello studio legale LEXIA, “L’accesso alla garanzia del fondo è subordinato alla presentazione della relativa domanda da parte dei gestori di piattaforme di crowdfunding che abbiano preventivamente ottenuto l’accreditamento presso il gestore del fondo – vale a dire, Mediocredito Centrale (MCC) – nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste al riguardo. Possono richiedere l’accreditamento i gestori nazionali di piattaforme iscritti nel registro europeo dei fornitori di servizi di crowdfunding, nonché i gestori autorizzati da autorità di altri Stati membri. I gestori delle piattaforme di crowdfunding devono assumere determinati impegni per poter accedere al fondo, tra cui ad esempio l’impegno a rispettare le disposizioni operative del fondo e la normativa vigente e l’obbligo di rendere disponibile sulla piattaforma un’informativa chiara, completa e facilmente accessibile in merito alle condizioni di accesso alla garanzia, alla copertura massima prevista, alle procedure di escussione e alle modalità di retrocessione delle somme agli investitori, riportando tali informazioni anche nella documentazione contrattuale. Il gestore del fondo, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, sottopone al consiglio di gestione la proposta di accoglimento o di rigetto della domanda di accreditamento. Sono ammessi esclusivamente finanziamenti qualificabili come ‘prestiti’ ai sensi del Regolamento europeo sul crowdfunding. Le imprese beneficiarie devono rientrare nella definizione di PMI prevista dalla normativa europea: in sintesi, devono avere un organico inferiore a 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro”.
Le criticità operative del Decreto
Il quadro, tuttavia, non è privo di aree grigie. Una delle questioni più delicate riguarda il coordinamento tra i modelli di valutazione del rischio. Continua l’avvocato Messore, “il decreto non interviene sulla normativa in materia di crowdfunding, che resta disciplinata dal relativo Regolamento europeo in modo armonizzato in tutti gli Stati membri dell’Unione. Al contempo, tuttavia, il decreto equipara, nella sostanza, gli strumenti di crowdfunding agli altri finanziamenti alle imprese, inserendo tale modalità operativa all’interno del sistema pubblico di sostegno al credito alle imprese. Fino ad oggi, infatti, il Fondo di Garanzia PMI era stato pensato in funzione, sostanzialmente, del credito bancario tradizionale, mentre le piattaforme fintech non potevano beneficiare di tali forme di garanzia. Tra gli aspetti applicativi non del tutto chiari vi è il tema della valutazione del merito creditizio. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, infatti, le PMI finanziate tramite piattaforme di lending crowdfunding restano soggette al modello di valutazione adottato dal Fondo di Garanzia PMI, che attribuisce alle imprese una fascia di merito creditizio sulla base del relativo profilo di rischio. In parallelo, il Regolamento europeo sul crowdfunding impone anche alle piattaforme di effettuare delle proprie valutazioni sul merito di credito dell’impresa che chiede l’accesso al finanziamento. Non è chiaro, allo stato, se e come i due processi valutativi debbano interagire tra loro. Ulteriori tematiche importanti per gli operatori interessano la gestione operativa della garanzia (inclusi i tempi effettivi di escussione, le modalità di recupero dei crediti deteriorati, il coordinamento tra piattaforma, investitori e gestore del fondo, ecc.), che potrebbe essere non banale per i gestori delle piattaforme di crowdfunding”.
Più concorrenza nel mercato del credito
“L’aspettativa è che l’ammissione delle operazioni di lending crowdfunding al Fondo di Garanzia PMI possa costituire un significativo volano per lo sviluppo di tali piattaforme, che sono finalmente poste in condizioni di operare con i medesimi strumenti degli intermediari bancari e finanziari tradizionali, sotto il profilo dell’intermediazione del credito verso questo segmento di mercato – prosegue l’avv. Messore -. Il potenziamento di questi operatori può a sua volta tradursi in una maggiore competizione sul mercato del credito e portare, pertanto, a tassi più ridotti, nonché facilitare l’accesso al credito da parte delle PMI italiane.
L’effetto immediato atteso è l’allargamento della domanda di finanziamento tramite canali digitali, con incremento dei volumi intermediati e un progressivo avvicinamento dei prezzi del credito alle PMI a quelli ottenibili tramite canali tradizionali per profili di rischio comparabili”.
Per piattaforme come Wisemoon.eu, autorizzata da Consob sentita la Banca d’Italia quale fornitore europeo di servizi di crowdfunding, il decreto apre una nuova fase di sviluppo del mercato. “L’estensione della garanzia pubblica ai finanziamenti erogati tramite piattaforme di lending crowdfunding rappresenta un passaggio storico per il fintech italiano. Per la prima volta viene riconosciuto in modo concreto il ruolo delle piattaforme digitali come canale credibile e regolamentato di accesso al credito per le PMI. La possibilità di abbinare il digital private debt alla copertura del Fondo di Garanzia modifica radicalmente il profilo rischio/rendimento di questa asset class, rendendola accessibile anche a investitori affluent e private con un approccio più prudente”, conclude Marco Pasquotti, CEO e Co-Founder di Wisemoon.eu.

















