cos'è il fallimento Ftx

Parliamo di criptovalute, non ne esiste una forma fisica e non sono controllate né gestite in alcun modo dalle autorità centrali, il loro valore è rappresentato solo digitalmente e si basa sulla crittografia, con transazioni memorizzate in registri decentralizzati basati su tecnologia blockchain.

Ne esistono oltre 17.500 diverse e sono ormai considerate un bene a sé stante, quindi non sono una vera e propria moneta, né una merce e nemmeno un titolo finanziario.

Controversie su come identificare le cryptovalute

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) si era pronunciata in particolare nei riguardi del Bitcoin, forse la moneta digitale più famosa e di maggior valore, quale “mezzo di pagamento con una diffusione ancora molto circoscritta” aggiungendo inoltre come questo venga “raramente utilizzato come unità di conto” e chiudendo in merito alla sua limitata funzione in quanto riserva di valore che sarebbe direttamente collegata ad una “elevata volatilità” della stessa. Nonostante ciò, il nostro paese, insieme a Polonia, Belgio e Costa d’Avorio, in netta contrapposizione rispetto a quanto sostenuto dall’ OCSE, ha deciso di considerare le monete virtuali al pari di valute estere.

Il problema delle imposte

Inquadrate dalla maggior parte dei Paesi come un qualunque asset finanziario, altre Nazioni hanno preferito creare una definizione propria che le circoscrivesse. Il nodo che, perlomeno in Italia, non è ancora stato sciolto e non smette di sollevare dubbi in merito alla questione monete virtuali è quello delle imposte. Infatti, chiunque abbia posseduto o possegga ad oggi monete virtuali conosce perfettamente l’assenza di normativa chiara ed univoca in merito alla gestione ed imposizione fiscale delle stesse.

In Italia però, essere anche semplici possessori di monete virtuali costituisce un obbligo legale per quanto riguarda la compilazione del quadro RW, ciò a titolo di trasparenza e monitoraggio fiscale. Una prassi che però non parrebbe essere particolarmente apprezzata da molti fra professionisti e contribuenti, in quanto a ben vedere si scontra col principio fiscale della residenza di chi produce reddito e sul concetto di territorio nel quale tale reddito è prodotto, mentre di fatto le monete virtuali sarebbero a-territoriali.

La cripto-attività da Legge di bilancio 2023

Creata ad hoc ed inserita nella Legge di bilancio 2023, la nuova fattispecie reddituale è stata definita cripto-attività e propone una disciplina organica della materia razionalizzata negli articoli tra il 30 e il 34, seguendo le indicazioni fornite dall’Unione Europea in materia.

In particolare vale la pena soffermarsi in modo più estensivo sull’articolo 30, dedicato alla tassazione diretta in capo alle persone fisiche, il quale in riferimento a plusvalenze ed altri proventi afferma che: “[laddove] realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti” costituiscono “redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del Tuir.

All’articolo 67 comma 1 del Tuir è stata quindi aggiunta la nuova lettera c-sexies riguardante le cripto-attività. Quest’ultima entra specificatamente nel merito affermando che le sopracitate plusvalenze e i proventi vanno a costituire reddito imponibile al superarsi della franchigia di Euro 2.000 nel periodo d’imposta, rilevanza fiscale che non viene dunque assunta al di sotto di tale cifra. A ciò si aggiunge la questione della permuta tra cripto-attività con “medesime caratteristiche e funzioni” che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante.

Modalità di determinazione del reddito

Per quanto riguarda la modalità di determinazione del reddito, si interviene tramite la Legge di bilancio 2023 integrando l’articolo 68 del Tuir con il nuovo comma 10 stabilendo alcuni punti.

Le plusvalenze realizzate si costituiscono attraverso la differenza tra corrispettivo percepito per la cessione (o il loro valore normale, in caso di permuta rilevante fiscalmente) e il costo o il valore di acquisto. Inoltre nel periodo d’imposta il reddito imponibile, che è netto, si calcola sommando algebricamente plusvalenze e minusvalenze.

Riguardo le minusvalenze, nel caso in cui queste ultime presentino un importo superiore alle plusvalenze, le eventuali eccedenze possono essere riportate agli esercizi successivi per l’utilizzo, previa esposizione sul modello Redditi. Anche in questo caso la rilevanza fiscale è subordinata alla franchigia di Euro 2.000.

Infine, in caso di acquisto per successione “si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”, mentre in caso di acquisto per donazione il costo è quello assunto per il donante.
Il costo o il valore d’acquisto deve essere quindi documentato dal contribuente “con elementi certi e precisi”, in mancanza dei quali si assume pari a zero; a differenza delle plusvalenze da cessione, che sono redditi netti, i proventi conseguiti durante il periodo di imposta in conseguenza della detenzione delle cripto-attività producono un reddito lordo, come i redditi da capitale.

Articoli 31 e 34

L’articolo 31 della Legge di bilancio 2023 modifica l’articolo 110 del Tuir, nel merito della rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio nel contesto dell’Ires e quindi societario. L’articolo 110 viene poi integrato con il nuovo comma 3-bis, affermando che ai fini del reddito d’impresa il Legislatore dispone come “non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al Conto economico”, con relative conseguenze in tema di Irap.

Una menzione va fatta anche nel merito dell’articolo 34 della nuova Legge di bilancio che disciplina l’imposizione indiretta in capo alle cripto-attività, alle quali si applica un’imposta di bollo pari al 2 per mille.

L’opinione conclusiva

In conclusione, se si pensa alle precedenti normative in materia di criptovalute e monitoraggio fiscale e si analizzano invece quelle aggiornate si ravvisa una chiara mancanza di senso, che poi nella sostanza non deriva altro che dalla mancanza di un vero e proprio assunto normativo di base.

Le nuove leggi sembrano di fatto fare acqua da tutte le parti, numerosi sono inoltre gli interpelli inevasi, che quando trovano finalmente risposta vengono poi rettificati in men che non si dica. Il riferimento in questo caso va all’interpello n. 433/2022 del 24 agosto 2022, il quale trattava il comportamento che deve tenere il contribuente possessore di un crypto-wallet su piattaforma gestita da una società italiana che offre servizi di stacking su criptovalute. Specificando quindi che in merito alla remunerazione derivante da attività di stacking è attuabile quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir.

Il 26 Agosto 2022 però l’Agenzia delle Entrate cambia ancora le carte in tavola rispondendo all’interpello n. 437/2022, con la nuova rettifica la ritenuta del 26% da parte dell’exchange non si applica più a titolo d’imposta, ma solo a titolo d’acconto.

Inoltre, fino al 2021 l’imposta pari al 26% sulle plusvalenze si pagava solo in caso di cashout e in caso di superamento di Euro 51.645, detenuti per almeno sette giorni consecutivi. Oggi, con la nuova Legge di bilancio, l’imposta del 26% va pagata immediatamente al superarsi della franchigia di Euro 2000, tenendo in considerazione che quest’ultima comprende anche le minusvalenze.

Insomma, le criptovalute in Italia sembrano sollevare grandi dubbi a livello normativo. A farne le spese sono soprattutto i professionisti, i quali si ritrovano a districarsi tra gli innumerevoli interpelli che, oltre a generare di per sé un grandissima confusione, con la nuova riforma fiscale 2023 diventeranno anche pagamento. Un ulteriore onere per coloro che oltre a trovarsi nella necessità di ricevere risposte chiare e certe per poter svolgere il proprio lavoro correttamente ora dovranno anche pagare Agenzia delle Entrate per riceverle, e dunque lo Stato italiano.

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Milanese, classe 1985, dal 2011 è consulente fiscale e previdenziale specializzata in diritto tributario e inquadramenti fisco-previdenziali, esperta di startup e delle discipline che regolano il mondo del lavoro autonomo. Under 40, ha fondato e gestisce realtà affermate di consulenza con un approccio rivoluzionario, smart e veloce, capace di leggere e anticipare un mercato del lavoro in continua evoluzione. Ha ideato il primo player digitale italiano per ottenere supporto su servizi di welfare ed è esperta in numerosi campi ancora inesplorati o che registrano vuoti normativi: dalle nuove professioni legate al digitale al diritto d’autore su piattaforme online come Twitch, Onlyfans & YouTube; dagli NFT alle Crypto, fino alla regolamentazione del Metaverso. È fondatrice di CSI | Consulenza & Servizi Integrati SRLS, società di servizi professionali di consulenza fiscale e previdenziale, gestione burocratica per business. Attualmente Senior Tax Expert in Fiscozen Spa, startup innovativa e fintech che sta rivoluzionando l'apertura e la gestione di partite iva e relativi adempimenti per persone fisiche, è inoltre responsabile del progetto Fiscozen Futuro.