Come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2021, chi ha ecceduto i massimali degli aiuti di Stato covid stabiliti dalla Commissione dell’Unione Europea con la comunicazione del 19 marzo 2020, dovrà provvedere a restituirli spontaneamente secondo le istruzioni contenute nella risoluzione numero 35 del 5 luglio 2022. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e qual è la procedura corretta da seguire.
Aiuti di Stato covid, chi deve restituirli e come
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 aprile 2022 ha stabilito quali siano i termini e le modalità di restituzione volontaria degli aiuti di Stato covid istituendo, con la risoluzione del 5 luglio, i codici tributo da usare nel modello F24 Elide. Più nello specifico si tratta di:
- 8174 denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”
- 8175 denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
I suddetti codici tributo andranno indicati nel modello F24 Elide in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati e andrà poi specificato:
- nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi codice fiscale e dati anagrafici, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione ERARIO ED ALTRO, andranno indicati:
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- nel campo tipo, la lettera R;
- nel campo elementi identificativi, il codice aiuto della singola misura agevolativa indicato nella TABELLA AIUTI presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
- nel campo codice, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo anno di riferimento, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato AAAA;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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