l classico click su “Accetto” potrebbe non essere più sufficiente per rendere efficaci alcune delle clausole più delicate contenute nei contratti online. Con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nei rapporti tra professionisti (B2B), la semplice spunta di una casella non soddisfa il requisito della specifica approvazionerichiesto dall’articolo 1341 del Codice civile per le cosiddette clausole vessatorie. Una decisione destinata ad avere un impatto significativo sulle piattaforme di e-commerce, sui fornitori di servizi digitali e, più in generale, su tutte le imprese che concludono contratti attraverso il web.

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Perché il semplice flag non è più sufficiente

Secondo la Suprema Corte, la tradizionale “doppia firma” prevista per le clausole vessatorie mantiene la propria validità anche nell’ambiente digitale. Clausole che limitano la responsabilità del fornitore, stabiliscono un foro esclusivo competente o restringono il diritto di recesso devono essere approvate con una modalità che consenta di identificare con certezza il contraente e dimostrare che il consenso sia stato espresso in maniera consapevole e distinta rispetto all’accettazione dell’intero contratto. La semplice spunta di una checkbox non offre queste garanzie, poiché potrebbe essere effettuata da chiunque abbia accesso all’account.

Serve una firma elettronica tracciabile

La Cassazione distingue tra la semplice interazione con una pagina web e una firma elettronica. Per approvare validamente una clausola vessatoria non è necessaria una firma digitale qualificata, ma è sufficiente una firma elettronica semplice, purché sia riconducibile in modo certo all’utente. Un esempio è rappresentato dall’inserimento di un codice OTP (One Time Password) ricevuto via SMS o e-mail, che costituisce un elemento di autenticazione aggiuntivo e tracciabile. In questo modo l’azienda può dimostrare, anche in sede giudiziaria, che il cliente ha approvato volontariamente quella specifica clausola.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La pronuncia nasce da una controversia tra A.T.I. S.r.l. ed Enel Energia S.p.A., relativa a un contratto di fornitura di energia sottoscritto online. Enel sosteneva che la clausola sul foro esclusivo di Roma fosse stata validamente accettata mediante un doppio flag. La Cassazione ha però ritenuto insufficiente questa modalità, dichiarando inefficace la clausola e confermando la competenza del Tribunale di Viterbo. Il principio riguarda i rapporti tra professionisti e non modifica direttamente la disciplina prevista per i consumatori.

Cosa cambia per imprese e piattaforme digitali

La decisione impone alle aziende una revisione delle procedure di sottoscrizione dei contratti online. Le piattaforme che prevedono clausole vessatorie dovranno introdurre un passaggio separato di autenticazione, ad esempio tramite OTP, e conservare le evidenze informatiche dell’operazione. L’obiettivo è ridurre il rischio che tali clausole vengano dichiarate inefficaci in caso di contenzioso, rafforzando al tempo stesso la certezza giuridica delle procedure digitali.