Consob e Brexit, cosa succederà ai contratti derivati Otc

“In caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo, la mancata adozione in ambito nazionale di misure legislative transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari avrebbe delle ripercussioni sui contratti derivati Otc (over the Counter) non compensati da una controparte centrale, conclusi con controparti del Regno Unito e sull’operatività delle sedi di negoziazione stabilite in Italia e nel Regno Unito”. Consob mette mano alle regole del gioco e prepara la linea di difesa contro un No Deal che resta, nonostante il voto del Parlamento britannico per il rinvio della Brexit, di scottante attualità.

Il primo ambito che deve essere messo al sicuro dal cortocircuito che il mancato accordo produrrebbe, sono i prodotti finanziari derivati. “Per i contratti derivati Otc non compensati da una controparte centrale si rammenta”, scrive Consob nella sua nota del 14 marzo, “che in data 13 marzo sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due regolamenti delegati della Commissione europea. In base a tali regolamenti, i contratti derivati over the counter, in essere con controparti del Regno Unito, potranno essere trasferiti ad una controparte dell’Unione (mantenendo le attuali esenzioni dagli obblighi di compensazione e dai requisiti di margine previsti dal Regolamento Emir), a condizione che i trasferimenti si perfezionino entro i 12 mesi successivi alla data della Brexit. Nel corso dei dodici mesi accordati dai citati regolamenti delegati per l’eventuale trasferimento, la Consob vigilerà secondo un approccio proporzionato sull’amministrazione (cosiddetto ‘servicing’) dei contratti derivati Otc conclusi con controparti del Regno Unito, anche al fine di agevolare la continuità dei contratti stessi”.
 
Operatività delle sedi di negoziazione. “In assenza di un regime transitorio nazionale, le sedi di negoziazione italiane che intendono estendere l’operatività in un Paese extra-UE devono acquisire dalla Consob il necessario nullaosta ai sensi dell’art. 26 e dell’art. 70, comma 2, del D.Lgs. 58/98 (Tuf). Analogamente, le sedi di negoziazione extra-UE che intendono estendere l’operatività in Italia devono acquisire il necessario riconoscimento ai sensi dell’art. 70, comma 1, Tuf”. Ad oggi, la Consob ha ricevuto tre istanze da parte di gestori di sedi di negoziazione italiane per il nullaosta all’operatività dei mercati gestiti nel Regno Unito, un’istanza da parte di una sede di negoziazione italiana per il nullaosta all’operatività del mercato in Israele e un’istanza da parte di un gestore di un mercato regolamentato del Regno Unito per il riconoscimento in Italia del mercato gestito”.
 
Non solo Uk. Il 27 febbraio scorso l’autorità di vigilanza ha rilasciato, “ai sensi dell’articolo 70, comma 2 del TUF, il nullaosta all’operatività in Israele del sistema multilaterale di negoziazione “Mts Cash Domestic – Segmento Israel”, su istanza di Mts spa e in conseguenza della decisione della stessa Società di gestione di ricollocare in Italia, in vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, l’attività dei sistemi multilaterali di negoziazione “Ebm” e “Mts Cash Domestic”.