Consob bandisce altre sette società finanziarie dal territorio italiano

Nuove iniziative della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) contro l’esercizio abusivo di attività finanziaria. Sono dieci i soggetti a cui l’istituto di viglanza ha negato  ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

I soggetti banditi da Consob sono i seguenti: Goldmancfd, tramite il sito internet https://goldmancfd.com (delibera n. 20816 del 14 febbraio 2019); Orion Service Eood e Tlc Consulting Ltd, tramite il sito internet https://wisebanc.com/it (delibera n. 20817 del 14 febbraio 2019); First Global (Uk) Limited, tramite il sito internet https://it.firstbtcfx.com (delibera n. 20818 del 14 febbraio 2019); Light Media Ltd, tramite il sito internet https://it.wincapitalpro.com (delibera n. 20819 del 14 febbraio 2019).

Non solo. Consob ha emesso anche una sospensione per dieci giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto shares promossa da Sky Way Capital Inc. sui siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital (delibera n. 20812 del 14 febbraio 2019).

Vietata anche, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “trading packages” della Eagle Bit Trade posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni (delibera n. 20813 del 14 febbraio 2019). Consob vieta anche, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Cryptoforce Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web https://cryptoforce.world (delibera n. 20814 del 14 febbraio 2019). Vietato anche, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c) del Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite il profilo facebook del sig. Alessandro Brizzi, relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Cryptoforce Ltd, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria (delibera n. 20815 del 14 febbraio 2019).