di Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Napoli
L’introduzione della transazione fiscale “anticipata” nel corpo della composizione negoziata della crisi, ad opera del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. terzo correttivo), ha riaperto questioni di non poco momento, sia sul piano del rapporto tra diritto interno e diritto unionale, sia sul versante del ruolo del giudice chiamato ad autorizzarne l’esecuzione.
In tale contesto si colloca il decreto del Tribunale di Monza del 31 dicembre 2025, che merita attenzione non solo per l’esito favorevole dell’istanza, ma soprattutto per la qualità dell’argomentazione giuridica sviluppata su due snodi centrali: la falcidiabilità dell’IVA e la natura del controllo giudiziale ex art. 23, comma 2-bis, CCII.
La pronuncia si segnala per un approccio sistematico e coerente, capace di fornire indicazioni utili tanto agli operatori quanto alla riflessione dottrinale.
La transazione fiscale nella composizione negoziata
Il primo profilo affrontato dal Tribunale concerne l’ammissibilità della transazione fiscale nel corso della composizione negoziata.
Il dato normativo, come noto, è contenuto nell’art. 23, comma 2-bis, CCII, il quale prevede espressamente che “nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali”. Il decreto valorizza tale inciso in chiave letterale, escludendo che la transazione fiscale possa essere confinata alla sola fase conclusiva del percorso. La soluzione appare condivisibile. La composizione negoziata è concepita come strumento dinamico di regolazione anticipata della crisi, nel quale la definizione del debito fiscale rappresenta spesso un passaggio decisivo per la stessa sostenibilità delle trattative. In questa prospettiva, l’anticipazione dell’accordo fiscale non costituisce un’anomalia, ma un fattore di stabilizzazione del risanamento.
Le “risorse proprie UE” e la posizione dell’IVA
Il cuore della decisione è rappresentato dall’analisi del limite posto dalla norma ai “tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”. Il Tribunale di Monza affronta il tema con un’impostazione che si discosta da letture meramente assertive, ricostruendo puntualmente il significato della nozione alla luce del diritto unionale. In particolare, viene richiamata la decisione UE-Euratom 2020/2053, dalla quale emerge che la risorsa propria collegata all’IVA non coincide con l’imposta in quanto tale, bensì con una entrata calcolata applicando un’aliquota di prelievo al gettito IVA armonizzato, entro limiti parametrati al reddito nazionale lordo. Da ciò il Tribunale trae una conclusione netta: l’IVA non è, in sé, una risorsa propria dell’Unione europea e, pertanto, non rientra nel perimetro dei tributi esclusi dalla transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII.
La motivazione appare particolarmente solida, perché evita ogni automatismo e fonda la soluzione su una distinzione concettuale spesso trascurata nella prassi applicativa, ma centrale nel diritto dell’Unione.
Il dialogo con la giurisprudenza eurounitaria
La ricostruzione del Tribunale non si esaurisce sul piano normativo, ma si inserisce in un dialogo consapevole con la giurisprudenza sovranazionale.
Il decreto richiama la sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2016 (causa C-546/14), nella quale è stata affermata la compatibilità del pagamento parziale dell’IVA nell’ambito di procedure concorsuali, a condizione che il credito erariale non riceva un trattamento migliore nello scenario alternativo della liquidazione.
In tale prospettiva, l’adesione dell’Amministrazione finanziaria a una proposta di falcidia non viene qualificata come rinuncia arbitraria al credito, bensì come scelta razionale ed efficiente, coerente con la constatazione dell’incapienza dell’attivo liquidabile.
Il Tribunale richiama inoltre la Corte costituzionale (sent. n. 245 del 2019), rafforzando l’idea che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale abbia ormai superato una concezione “assoluta” dell’intangibilità dell’IVA, in favore di un approccio funzionale alla tutela dell’interesse erariale in concreto.
Particolarmente significativo è l’uso che il decreto fa della relazione illustrativa al D.Lgs. 136/2024. Il Tribunale richiama espressamente il passaggio in cui il legislatore chiarisce che l’esclusione riguarda solo i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea e «dunque non riguarda l’IVA». Tale richiamo non ha valore meramente descrittivo, ma viene impiegato come criterio interpretativo qualificato, idoneo a confermare la lettura estensiva del perimetro della transazione fiscale. La scelta è apprezzabile, poiché consente di ancorare l’interpretazione della norma non solo al dato letterale, ma anche alla ratio legislativa esplicitata nel procedimento di formazione della fonte.
Attestazione: verso una legittimità sostanziale
Sul piano procedurale, il decreto offre spunti di particolare interesse in ordine al ruolo del giudice. L’art. 23, comma 2-bis, CCII subordina l’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo alla verifica della “regolarità della documentazione allegata”. Il Tribunale di Monza chiarisce che tale verifica non può essere ridotta a un controllo meramente cartolare, ma deve tradursi in un controllo di legittimità sostanziale.
Il giudice è chiamato a verificare che l’attestazione: sia completa; presenti un iter logico-argomentativo coerente; adotti una metodologia adeguata nella comparazione con lo scenario di liquidazione giudiziale.
Tale controllo non implica, tuttavia, alcun sindacato sul merito delle valutazioni economiche del professionista né sull’autonomia negoziale dell’Amministrazione finanziaria. Il suo oggetto è l’idoneità informativa dell’attestazione, quale presupposto per un consenso erariale realmente consapevole. Particolarmente incisiva è l’affermazione secondo cui un’attestazione incoerente, apodittica o tautologica è da considerarsi tamquam non esset, poiché incapace di assolvere alla funzione che l’ordinamento le attribuisce.
L’orientamento favorevole alla falcidiabilità dell’IVA
Il decreto del Tribunale di Monza rappresenta un contributo di rilievo alla costruzione dell’istituto della transazione fiscale nella composizione negoziata.
Da un lato, la pronuncia consolida l’orientamento favorevole alla falcidiabilità dell’IVA, superando letture difensive fondate su una nozione impropria di “risorsa propria UE” e allineando il diritto interno ai principi eurounitari e costituzionali richiamati.
Dall’altro lato, il Tribunale delinea un modello di controllo giudiziale equilibrato, rigoroso sul piano della legittimità sostanziale ma rispettoso dell’autonomia tecnica e negoziale delle parti coinvolte.
In questo senso, la decisione si presta a diventare un punto di riferimento non solo per la prassi dei tribunali, ma anche per la riflessione dottrinale sul ruolo dell’attestazione e sul rapporto tra interesse erariale e strumenti di regolazione anticipata della crisi.
















