di Giovanni Talente

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Il 34,1% dei commercialisti italiani utilizza molto o abbastanza i sistemi di intelligenza artificiale nel proprio studio, e la quota è destinata a salire al 71,9% entro tre anni. È il risultato dell’indagine statistica “Organizzazione dello studio e impatto dell’intelligenza artificiale”, condotta tra luglio e settembre 2025 dalla Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti con l’Università di Bergamo, l’Università Politecnica delle Marche e la LUM Giuseppe Degennaro, alla quale hanno risposto oltre 4.000 professionisti e presentata al Congresso nazionale della categoria a Genova. Nella professione forense la progressione è ancora più rapida: secondo il Rapporto sull’Avvocatura 2026 di Cassa Forense e Censis, presentato il 29 aprile alla Camera dei deputati su quasi 31.000 questionari, la quota di avvocati che utilizza strumenti di intelligenza artificiale è passata in un anno dal 27,5% al 55,3%, con un picco del 70,3% tra i professionisti fino a quarant’anni. Nello stesso Rapporto la quota di chi indica l’intelligenza artificiale come fattore di rischio per i propri redditi futuri sale dal 6% del 2024 al 14,8%.

“Gli studi professionali stanno iniziando ad organizzarsi per recepire questa grande innovazione tecnologica, ma c’è ancora molto da fare”, ha osservato Tommaso Di Nardo, coordinatore dell’area economico-statistica della Fondazione. Messi insieme, questi numeri descrivono un problema che è contabile prima che tecnologico. Se la diffusione di strumenti che accelerano ricerca, redazione e analisi documentale raddoppia in un anno, e il compenso di quelle attività è determinato in funzione del tempo impiegato, l’efficienza si traduce in una riduzione del fatturato a parità di risultato consegnato. Chi investe in tecnologia finanzia la contrazione dei propri ricavi. È lo stesso ragionamento che ha portato Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup a comunicare ai propri studi legali che le parcelle devono scendere, come riferito dal Financial Times il 1° settembre 2026, con Goldman Sachs che ha chiesto agli studi di quantificare quanto stessero risparmiando. “L’intelligenza artificiale sta mostrando dove la tariffa oraria non è più allineata al valore che i clienti si attendono”, ha osservato Stephanie Corey, amministratrice delegata della società di consulenza UpLevel Ops.

Su questo punto l’ordinamento italiano ha già preso posizione, e in una direzione che pochi hanno notato. L’articolo 13 della legge 132 del 23 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre, stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto, e deve avvenire “con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”. La relazione illustrativa chiarisce che il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti, e soprattutto precisa che il requisito di prevalenza è posto con riferimento alla qualità della prestazione e non implica una prevalenza di tipo quantitativo. È l’affermazione più utile che un professionista italiano abbia oggi a disposizione nella trattativa con il cliente: la legge stessa dice che ciò che qualifica la prestazione non è la quantità di lavoro impiegata.

Il secondo comma dello stesso articolo introduce un obbligo di trasparenza che incide direttamente sul rapporto contrattuale. Le informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati vanno comunicate al destinatario della prestazione “con linguaggio chiaro, semplice ed esaustiv”, in via preventiva. Dal 10 ottobre 2025 diversi ordini forensi, tra cui quelli di Bologna e Verona, hanno diramato circolari invitando gli iscritti ad aggiornare senza indugio lettere di incarico e modelli di informativa, mentre il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, insieme alla propria Fondazione, ha pubblicato una guida operativa dedicata con una clausola contrattuale tipo. Nel momento in cui il professionista è tenuto a dichiarare che usa questi strumenti, il cliente acquisisce automaticamente l’informazione su cui costruire la richiesta di sconto.

Il passaggio successivo è già stato compiuto. Lo schema di decreto legislativo attuativo della stessa legge 132, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, inserisce tra i parametri per la remunerazione dei compensi professionali anche “il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale”. Il provvedimento non è ancora definitivo, ma la direzione è esplicita: l’incidenza di questi strumenti sul compenso dovuto esce dalla trattativa privata tra professionista e cliente ed entra in una norma. È un anticipo notevole rispetto al dibattito anglosassone, dove la stessa questione resta materia di contrattazione tra grandi banche e grandi studi.

Va detto che il mercato italiano parte da una struttura diversa da quella statunitense. Nel contenzioso il compenso dell’avvocato non è costruito su base oraria ma sui parametri forensi del decreto ministeriale 55 del 2014, aggiornati dal decreto 147 del 2022, che lo determinano in funzione del valore della controversia e delle fasi del giudizio, articolati su tredici scaglioni e quattro fasi processuali. Una parte rilevante del mercato professionale italiano remunera quindi una prestazione e non un cronometro, e la disciplina dell’equo compenso fissa una soglia sotto la quale il mercato non può scendere. Lo strumento per andare oltre esiste già senza bisogno di nuove leggi, perché il Consiglio nazionale forense ricorda che il professionista può pattuire con il cliente un compenso collegato al raggiungimento degli obiettivi, fermi restando i casi in cui la disciplina dell’equo compenso trova applicazione.

La pressione si scaricherà quindi altrove, ed è utile sapere dove. Nella consulenza stragiudiziale, nell’assistenza contrattuale, nella contabilità ordinaria, nella consulenza aziendale e nelle attività delle agenzie il tempo resta l’unità di misura prevalente. E proprio le professioni non regolamentate, prive di ordini, linee guida e modelli standardizzati, sono quelle in cui l’applicazione dell’articolo 13 presenta le incertezze maggiori, come rileva Altalex nella sua analisi della norma. Sono anche quelle che non dispongono di parametri ministeriali né di una soglia di equo compenso da opporre alla richiesta di riduzione.

C’è poi una ragione strutturale per cui la categoria contabile è più esposta di altre. Per l’avvocato Greggio, che ha commentato i dati sull’adozione negli studi della provincia di Padova, “l’intelligenza artificiale si integra molto bene con il lavoro quotidiano dello studio” proprio perché la professione lavora da anni su flussi documentali, dati, numeri, scadenze e attività ripetitive. Sono esattamente le attività che l’articolo 13 qualifica come strumentali e di supporto, cioè quelle che la legge consente di automatizzare, ed è su quelle che poggia una parte consistente della fatturazione ordinaria degli studi.

Tre elementi consigliano prudenza prima di dichiarare finita la tariffa oraria. Il primo è che i conti internazionali vanno nella direzione opposta: secondo il Thomson Reuters Institute, nel 2025 gli studi legali statunitensi hanno aumentato la spesa in tecnologia di quasi il 10% ma hanno chiuso con tariffe in crescita di oltre il 7% e profitti in aumento di circa il 13%. La compressione dei compensi è per ora richiesta dai clienti e non riscontrata nei bilanci dei fornitori, e le banche hanno un evidente interesse negoziale a sostenerla. Il secondo è che in Italia i parametri forensi restano quelli del 2022 e l’equo compenso pone un limite che il mercato non può scavalcare, indipendentemente da quanto la tecnologia acceleri il lavoro. Il terzo è che l’ipotesi opposta ha sostenitori autorevoli: la presidente di Cassa Forense si è chiesta se l’intelligenza artificiale non possa rivelarsi “un volano per il recupero di attrattività della professione”, in una categoria che nel 2025 ha visto crescere i redditi, pur con divari profondi, dai 67.959 euro medi degli uomini ai 33.829 delle donne.