cessione credito bonus edilizi

Questa sera alle 18 il Parlamento italiano voterà il blocco della cessione del credito per i bonus edilizi e per il Superbonus 110. Ma non sarà una misura così drastica come ci si aspettava all’inizio. Molte categorie potranno ancora continuare a cedere i propri crediti. La norma che verrà messa in votazione riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Tra questi il più noto è senza dubbio quello delle villette unifamiliari
Con le modifiche introdotte in sede referente, vengono esclusi dal divieti gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1 aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre
2022 nei territori della Regione Marche. Sono esclusi anche gli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato e di quelli volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).

Quali sono le alternative alla cessione del credito

Vengono abrogate altresì le norme che già consentivano prima del decreto Rilancio, la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica. Tra questi ci sono la manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari, gli interventi di efficientamento energetico voluti dall’Europa nel 2020, l’adozione di misure antisismiche in comuni che si trovano in zone sismiche, il bonus facciate degli edifici esistenti, solo quando si tratta di pulitura o tinteggiatura esterna. L’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Lo stesso vale per il superamento delle barriere architettoniche. In questi casi si può decidere per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);
per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.