Le ondate di calore diventano un nuovo fronte di intervento per gli ammortizzatori sociali. Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l’Inps ha definito le istruzioni operative per accedere alle misure di sostegno al reddito destinate ai lavoratori costretti a sospendere o ridurre l’attività a causa di condizioni climatiche eccezionali. Le nuove disposizioni riguardano in particolare la cassa integrazione ordinaria (CIGO) per i settori dell’edilizia, delle lavorazioni lapidee e delle escavazioni, oltre alla cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA). Gli interventi si applicano agli eventi verificatisi dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e si aggiungono alle procedure ordinarie già previste per la sospensione delle attività in presenza di temperature elevate.

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Cassa integrazione per caldo estremo: novità decreto Pnrr

Le misure – si legge su Fisco e Tasse – fanno riferimento al decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, entrato in vigore il 27 giugno 2026, che ha introdotto disposizioni temporanee per facilitare l’accesso agli ammortizzatori sociali in caso di situazioni climatiche eccezionali.

Per i datori di lavoro dei comparti edile, lapideo ed estrattivo, le sospensioni o riduzioni dell’attività causate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), autorizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, non saranno conteggiate nel limite massimo di 52 settimane di CIGO previste nel biennio mobile.

Resta inoltre confermato l’esonero dal contributo addizionale previsto per gli eventi EONE e viene eliminato, per queste richieste, il requisito dei 30 giorni minimi di anzianità lavorativa effettiva richiesti normalmente per accedere alla prestazione.

Agricoltura, CISOA più flessibile per riduzioni e sospensioni

Novità anche per il settore agricolo, dove la Cassa integrazione speciale operai agricoli viene estesa con criteri più flessibili sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato.

La CISOA per intemperie stagionali potrà essere riconosciuta anche nei casi in cui la riduzione dell’attività raggiunga almeno la metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto. Non sarà inoltre necessario il requisito delle 181 giornate lavorative.

Le giornate coperte dall’integrazione salariale non incideranno sul limite massimo annuale di 90 giornate e saranno considerate equivalenti al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola. In entrambi i comparti, la gestione delle autorizzazioni e dei pagamenti resta affidata direttamente all’Inps.

Domande CIGO e CISOA: termini e nuove procedure

Le richieste di CIGO per eventi climatici eccezionali dovranno essere presentate attraverso le modalità telematiche ordinarie entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività.

Per i datori di lavoro che effettuano il conguaglio tramite flusso Uniemens/PosContributiva, l’Inps ha introdotto il nuovo codice “L153”, da utilizzare per il recupero delle prestazioni che consentono di superare il limite ordinario delle 52 settimane. Per i periodi rientranti nel limite previsto dalla normativa ordinaria continuerà invece a essere utilizzato il codice “L038”.

Nel caso di pagamento diretto tramite flusso UniEmens-Cig (UNI41), i dati dovranno essere trasmessi entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione oppure entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, se successiva. Il mancato rispetto delle scadenze comporta la decadenza dal diritto al pagamento.

Per la CISOA sono state introdotte due nuove causali operative: “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (codice 17), destinata ai casi di riduzione dell’orario fino alla metà della giornata lavorativa, e “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex DL 107/2026” (codice 18), per le sospensioni complete dell’attività.

È possibile presentare un’unica domanda per operai agricoli a tempo indeterminato e determinato se riferita alla stessa causale. Se invece all’interno dello stesso gruppo di lavoratori alcuni risultano interessati da una riduzione dell’attività e altri da una sospensione totale, sarà necessario procedere con richieste separate.

Scadenze per l’agricoltura

Il termine ordinario per presentare le domande CISOA – si legge su Fisco e Tasse – è fissato in 15 giorni dall’inizio dell’evento climatico. L’invio con le nuove causali sarà disponibile dal 24 luglio 2026. Per gli eventi verificatisi tra il 1° e il 23 luglio 2026 è prevista una finestra transitoria: le domande potranno essere trasmesse entro il 22 agosto 2026.

In caso di riduzione dell’orario di lavoro, il datore dovrà indicare nel flusso Uniemens/PosAgri le ore effettivamente lavorate attraverso il campo <PartTimeGOR>, utilizzando il codice 7 per gli operai agricoli a tempo indeterminato e il nuovo codice 8 per gli operai a tempo determinato. Le nuove codifiche saranno valide per il terzo e quarto trimestre del 2026.